tradimento

Flirting online: l’ultima frontiera in fatto di infedeltà coniugale. Vediamo di fare un po’ di chiarezza sul tradimento in rete e sulle sue conseguenze in sede legale.

Quanto è sottile il confine tra vita reale e mondo virtuale? Il mondo virtuale, più di quanto si pensi di solito, è specchio della realtà. Anzi, azioni compiute su internet, anche all’apparenza inoffensive, possono avere pesanti ricadute sulla vita “vera”.

Frequentare nuove compagnie in rete diventa ogni giorno più facile, in particolare grazie alla capillare diffusione dei social. Inoltre, esistono siti d’incontri specializzati per chi è alla ricerca di un nuovo partner, di un appuntamento galante o di una relazione virtuale.

Gleeden.com, una community di oltre cinque milioni di utenti alla ricerca di avventure extraconiugali, ha condotto un sondaggio. È emerso che, per la maggioranza degli intervistati (di entrambi i sessi) “finché la relazione non esiste sul piano reale non è una vera relazione”. Differente fra donne e uomini è invece l’approccio: se secondo le prime non è necessario spingersi oltre lo schermo di un telefono, i secondi si dichiarano più liberi nel passare dalle parole ai fatti.

Alla luce di questo, possiamo affermare che cercare nuovi partner online è del tutto privo di rischi? Da un punto di vista legale, le cose non stanno proprio così. Quali conseguenze può avere flirtare online? La ricerca (o la frequentazione) di partner su internet, può essere considerato tradimento? Sì, senza alcun dubbio. Secondo il parere della Corte di Cassazione, intrattenere una relazione su internet ha lo stesso valore legale di un tradimento “sotto le lenzuola”: “violazione dell’obbligo di fedeltà”. Anche avere un amante virtuale può “compromettere la fiducia tra i coniugi”, con gravi rischi per l’unione matrimoniale.

Tradimento online e separazione

Circa un quarto delle cause di separazione è collegato a “frequentazioni” nate online e, spesso, proseguite nella vita reale. Il tradimento non è solo carnale. Anche la “scappatella virtuale” può dunque essere giusta causa per la domanda di separazione. E per l’addebito al coniuge infedele. Quest’ultimo, per non incorrere nell’addebito della separazione, dovrà dimostrare l’esistenza di una pregressa situazione di crisi

In conclusione: la cosiddetta “infedeltà 2.0” può avere ricadute molto serie. È bene stare attenti, anche se si tratta di una semplice scappatella virtuale per spezzare la monotona vita coniugale.

Cosa fare?

Date le sottili differenze legali fra una relazione adulterina online e una “reale” è necessario ottenere prove inconfutabili del tradimento. Il consiglio, in questi casi, è quello di incaricare un’agenzia investigativa. È in grado di verificare la fondatezza dei sospetti di tradimento online, documentare eventuali tradimenti reali. L’investigatore privato professionista è un testimone qualificato di ciò che vede e registra. La relazione prodotta può fare dunque la differenza, in sede giudiziaria, nell’addebito della separazione.

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