A trent’anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale sono in forte aumento le indagini preventive, mentre ancora scarsa la collaborazione tra avvocati penalisti e investigatori privati.

 Il convegno che si è tenuto recentemente a Firenze (promosso da Federpol – Federazione Italiana degli investigatori privati – rappresentata dal Presidente Luciano Tommaso Ponzi, Antonio Berneschi Presidente Reg. ­e dalla Camera Penale di Firenze rappresentata dal Presidente Avv. Luca Bisori) ha avuto per oggetto l’evoluzione delle indagini difensive dall’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale nel 1989.

Nonostante l’enucleazione teorica del principio della parità tra le parti, l’incidenza statistica dell’impiego dell’investigatore privato nel processo penale è molto esigua, come emerge anche da una ricerca dell’Unione Camere Penali.

Riportiamo una sintesi della relazione di Alberto Paoletti (Responsabile Nucleo Indagini Private Informark, Comitato Legislativo Federpol), che opera nel settore delle investigazioni private da 50 anni, e che ha analizzato le principali cause – vere o presunte – di questa limitata collaborazione:

L’investigatore privato costa troppo.

Questa prima causa non ci trova d’accordo. Infatti, all’indomani della riforma del 1989 fu creata una task force di detective Federpol, disponibili ad una sorta di gratuito patrocinio   a favore dei non abbienti, anche per sperimentare sul campo questa nuova attività. Più tardi, con la Legge 29 marzo 2001, n. 134 fu riconosciuto anche per l’investigatore il patrocinio a carico dello Stato a favore dei non abbienti.

La mancanza degli strumenti investigativi.

Questa motivazione è, purtroppo, vera: l’investigatore privato non dispone, ad esempio, di accessi on line alle banche dati riservate come il suo omologo pubblico. Questi, con un semplice click, può effettuare screening di testimoni e persone informate sui fatti. In realtà, l’investigatore privato italiano ha spesso delle difficoltà anche ad accedere anche a certi uffici anagrafici pubblici: le armi pari sono più una vocazione che una realtà!

 – Le  rogatorie all’estero e le indagini difensive

Nelle indagini internazionali  i detective dispongono di notevoli possibilità operative; con una semplice e-mail possono, ad esempio, organizzare in tempi rapidi un pedinamento all’aeroporto di New York o ricercare un testimone a Santo Domingo. Infatti dispongono di una rete di corrispondenti in tutto il mondo, grazie alla WAD, World Association of Detective.

Purtroppo, ai fini dell‘utilizzabilità di atti compiuti all’estero, per tutte le parti processuali, deve essere esperita la procedura prevista dal codice in materia di rogatorie, e il difensore ha l’obbligo di passare attraverso la richiesta al PM o al GIP, affinché venga attivata la procedura della rogatoria internazionale.

 L’assenza di una forma mentis da parte dei penalisti ad avvalersi dell’investigatore privato.

Questo avviene anche a causa dalla scarsa conoscenza da parte di alcuni legali delle concrete modalità operative e delle tecniche investigative. Esiste una cautela diffusa ad avventurarsi in terreni poco frequentati. Molto più diffuso è il ricorso ai consulenti tecnici, i quali presenterebbero minori rischi operativi.

Al contrario, è in grande aumento il ricorso agli investigatori privati per la ricerca delle fonti di prova a favore delle persone offese dal reato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.

L’avvocato può disporre quindi preliminarmente di prove, già “confezionate” dall’investigatore privato che consentono di programmare la strategia difensiva più idonea. Gli ambiti privilegiati sono i reati contro le aziende: furti, concorrenza sleale, abusi Legge 104, simulazioni fraudolente di malattie, contraffazioni di marchi. A proposito di quest’ultimi, dietro molti scoop giornalistici di sequestri di merce contraffatta da parte della Guardia di Finanza esiste un lavoro sottotraccia di investigatori privati che rimangono anonimi per ovvi motivi di sicurezza.

Inoltre, a proposito delle  indagini preventive, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13110 si è pronunciata in merito a un caso di furti subiti da una società che aveva direttamente commissionato le indagini private ad una società investigativa. Gli esponenti   sostenevano la presunta violazione della legge processuale, in quanto le indagini preventive non erano state commissionate dall’avvocato difensore ad investigatori autorizzati ex art 222, bensì direttamente dall’azienda committente.

La corte ha confermato che l’azienda, non aveva l’obbligo di nominare un difensore e che non le era preclusa la facoltà di rivolgersi direttamente ad un investigatore privato autorizzato ex art. 134 Tulps al fine di verificare la fondatezza dei sospetti circa la fuoriuscita indebita di materiale. Infatti, l’art. 327 bis si riferisce unicamente all’attività svolta dal nominato difensore in pendenza di procedimento. Anche questo è stato risolto con aggravio di spese per il committente e gli investigatori.

– Il processo di revisione

Altra  importantissima area di intervento, per la quale gli investigatori privati sono scarsamente utilizzati è  la procedura di revisione finalizzata al risarcimento per errore giudiziario. I dati più recenti, comunicati dal Ministro della Giustizia e aggiornati al 30 settembre 2018 parlano di un numero di casi di ingiusta detenzione pari a 856per una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione che ammonta a 29.539.084,44 euro.

In foto: Luciano Tommaso Ponzi – Presidente Nazionale Federpol, Alberto Paoletti – Comitato Legislativo Federpol, Paolo Tonini – Professore emerito dell’Università di Firenze, Martina Urban – Camera Penale di Firenze, Giorgio Spangher – Professore emerito dell’Università LA SAPIENZA di Roma.

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