Per ottenere l’affidamento esclusivo, non è più sufficiente “dimostrare” l’idoneità genitoriale di chi invoca l’esclusività dell’affidamento, ma è necessario e prevalente provare l’inidoneità educativa dell’altro genitore, a tal punto da far risultare pregiudizievole, per l’interesse del minore, la formula dell’affidamento condiviso.
Per evitare che le ragioni della discordia tra coniugi possano portare a richieste processuali poco ponderate, può rivelarsi utile lo svolgimento di indagini investigative dedicate all’affidamento del minore allo scopo di individuare tutte quelle evidenze a sostegno della domanda giudiziale.
E’ essenziale però, che l’affidamento esclusivo si basi su un’inidoneità educativa comprovata con metodi leciti. La legge, a tal proposito vieta al Giudice l’utilizzo di tutte quelle prove formate al di fuori del giudizio con metodi illeciti, come quelle acquisite con mezzi illegali o illegittimi. Il pensiero va a tutti quei casi in cui, un genitore acquisisca illecitamente informazioni personali dell’ex partner, esponendosi così al rischio di responsabilità di tipo risarcitorio, se non anche di rilevanza penale, e vanificando la spendibilità processuale delle evidenze probatorie raccolte.
Le investigazioni private finalizzate alla tutela del minore
L’ordinamento considera la relazione investigativa, redatta dall’investigatore incaricato da una delle parti, una prova documentale lecita e idonea a dimostrare la violazione dei doveri genitoriali. Un’attività investigativa che può rivelarsi utile anche al fine della raccolta di informazioni per l’ottenimento di una ridefinizione dell’assegno di mantenimento destinato ai minori.
La separazione dei genitori si riverbera negativamente soprattutto sull’equilibrio e sulla stabilità della crescita dei figli minori.
La recente riforma del diritto di famiglia, introdotta dal d. lgs. n. 154/2013, muovendo nell’obiettivo di tutela della salute dei figli minori, stabilisce la priorità legale dell’affidamento condiviso, costituendo, invece, l’affidamento esclusivo un’ipotesi eccezionale.
Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell’affidamento, in concreto pregiudizievole per il minore. Non essendoci ad oggi un’elencazione normativa dei casi in cui un genitore può considerarsi inidoneo all’affido ci basiamo su ipotesi che la giurisprudenza ha individuato:
- grave disinteresse e trascuratezza nell’educazione e nel sostentamento dei figli;
- violenza o minaccia in danno del minore;
- violenza o minaccia nei confronti del partner (sebbene la fisiologica conflittualità tra coniugi in via di separazione non è motivo da solo sufficiente a ottenere l’affido esclusivo salvo che non sia idonea porre in serio pericolo l’equilibrio e sviluppo psicofisico dei figli);
- gravi carenze affettive di uno dei genitori.
Pertanto, quando da parte di un genitore vi è un comportamento che determina la non idoneità all’affido del figlio minore, ciascun genitore in qualsiasi momento può ricorrere al Giudice che, con decreto motivato, può disporre, ai sensi dell’art. 337-quater cod. civ., l’affido esclusivo del minore. Occorre però che la domanda di affido esclusivo sia sufficientemente motivata da ragioni in fatto e in diritto. Al contrario, molto spesso capita che l’astio che si è venuto a creare tra i due coniugi prende il sopravvento e si riverbera in richieste di affido esclusivo manifestamente infondate e si riveli il carattere palesemente pretestuoso e meramente dilatorio a danno della controparte, in tal caso il giudice può considerare la condotta processuale del genitore anche ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli. Una siffatta decisione è stata presa dal Tribunale dei Minori di Milano che, con sentenza del 14/03/2011, ha condannato “per lite temeraria” la madre di una minore le cui motivazioni alla richiesta di affido esclusivo si sono rivelate manifestamente infondate. Per il giudice la pretestuosità della domanda di affido ha denotato una condotta contraria ai doveri di lealtà e probità che ha prodotto un’intollerabile allungamento dei tempi di definizione del procedimento e una lesione ai diritti del minore comunque coinvolto nel processo.