Ordinanza n. 14864 del 6 maggio 2026 (depositata il 18 maggio 2026) – Corte di Cassazione
Con l’Ordinanza n. 14864/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la revoca o la modifica dell’assegno di mantenimento, compresi i casi di nuova convivenza stabile dell’ex coniuge beneficiario, produce effetti a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale e non dalla successiva data della decisione.
Principi affermati dalla Corte
- Decorrenza dalla domanda giudiziale: la revoca o la modifica dell’assegno deve retroagire alla data di presentazione del ricorso, purché i presupposti che ne giustificano la revisione fossero già esistenti in quel momento.
- Tutela della parte che agisce tempestivamente: tale principio evita che la durata del procedimento giudiziario determini un ingiusto vantaggio economico a favore dell’altro coniuge, garantendo tutela a chi abbia prontamente esercitato il proprio diritto di chiedere la revisione delle condizioni economiche.
- Possibilità di una diversa decorrenza: qualora nel corso del giudizio intervengano modifiche rilevanti dei presupposti di fatto o degli elementi necessari alla quantificazione dell’assegno, il giudice può stabilire, con adeguata motivazione, una decorrenza differente, facendola decorrere da un momento successivo, anche dalla data della decisione.
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