Sentenza 20440 del 12/10/15 Corte Suprema di Cassazione

1 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-10-2015, n. 20440

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

sentenza

sul ricorso 3329/2014 proposto da:

S.S. C.F. (OMISSIS), già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 132, presso lo studio dell’avvocato CARLO FALZETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINOTTA ALESSANDRA, giusta delega in atti e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

SETA S.P.A. SOCIETÀ ECOLOGICA TERRITORIO AMBIENTE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA PACCHIANA PARRAVICINI giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1315/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/11/2013 R.G. N. 901/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato SIMONETTA BELLETTI per delega ALESSANDRA CUCINOTTA;

udito l’Avvocato SILVANA RICCA per delega GERARDO VESCI;

è comparsa la Sig.ra FLAMINIA LAURI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 novembre 2013 la Corte d’appello di Torino confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da S.S. per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli il 30 ottobre 2012, con le conseguenti condanne, reintegratoria e risarcitoria.

La Corte osservava come il lavoratore avesse ricevuto il 18 ottobre 2012 una lettera di contestazione di illeciti disciplinari commessi nei giorni 19, 20 e 21 settembre precedenti. Nelle lettere, ricordate le mansioni assegnate ai S., di coordinatore dell’operato di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana nel territorio di alcuni comuni della Provincia di Torino, con orario dalle 6 alle 12,30 ed uso di un’autovettura della società, si addebitava al medesimo di essersi allontanato dalla sede aziendale in orari compresi tra le 6,30 – 6,45 e le 10,45 – 11,30 per trattenersi in bar o locali di tavola calda o comunque fuori della zona di attività dell’impresa, per conversare, ridere o scherzare con i colleghi.

Fornite le proprie giustificazioni il 24 ottobre, il S. era stato licenziato.

La Corte d’appello osservava ancora come a lui spettasse di dare disposizioni agli operai alle sei del mattino, e poi di verificare lo svolgimento del lavoro di ritiro dei rifiuti differenziati, affrontando insieme ai sottoposti eventuali problemi. La pausa di riposo poteva aver luogo dalle 9 alle 9,10.

Era lecito il controllo svolto dalla società, al di fuori dei locali aziendali, mediante guardie giurate o con investigatori privati e cori l’uso di uno strumento per la localizzazione e la verifica degli spostamenti degli automezzi (global positioning System).

Dato e non concesso che l’uso di questi mezzi fosse stato autorizzato dal presidente del consiglio d’amministrazione in carenza di potere, tuttavia il legale rappresentante della società aveva manifestato la volontà di ratifica, attraverso la contestazione dell’addebito, il provvedimento espulsivo e la costituzione in giudizio.

Tempestiva era stata la contestazione, del 18 ottobre, considerato che la relazione investigativa era stata ricevuta non prima del 21 settembre e che successivamente non vi erano state difficoltà nella difesa dell’incolpato.

Quanto al comportamento addebitato, il S. era bensì dotato di autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi d’ufficio, ma era altresì tenuto, come da lui stesso ammesso nelle giustificazioni scritte del 24 ottobre 2012, al rispetto dei limiti temporali della pausa. Ciò nondimeno dalla relazione investigativa e da molteplici testimonianze erano risultati gli abbandoni del lavoro fuori orario senza adeguata giustificazione, anche al di fuori dei territori di competenza. Né bastava a giustificare la durata delle soste nei bar l’assunzione di farmaci diuretici, oppure la necessità di colloqui con i collaboratori, colloqui che bene avrebbero potuto svolgersi sui luoghi di lavoro.

Sussistevano precedenti disciplinari regolarmente contestati.

I detti comportamenti nonché i precedenti costituivano in definitiva giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché minavano in radice il nesso fiduciario necessariamente intercorrente tra le parti, ed in proposito l’art. 68, n. 1, lett. F, n. 3, del c.c.n.l.

di categoria ripeteva la formula dell’art. 2119 c.c., mentre gli artt. 12 e 13 del codice disciplinare, prodotto in giudizio dalla datrice di lavoro, prevedeva per i coordinatori del lavoro altrui il licenziamento nei casi di soste in pubblici esercizi oppure di inattività, o di presenza fuori delle zone di lavoro, o di intrattenimento con altri colleghi.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il S. mentre la s.p.a.. Seta resiste con controricorso. Memoria del ricorrente.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, artt. 2106, 2697, 1175 e 1375 c.c., affermando la decadenza della datrice di lavoro dal potere di licenziare per avere effettuato la contestazione disciplinare in ritardo. Ad avviso del ricorrente grava sul datore di lavoro l’onere di provare il giorno di conoscenza dell’illecito e le cause che hanno impedito la contestazione immediata al lavoratore.

Il motivo non è fondato.

Il principio, enunciato dalla giurisprudenza, di immediatezza della contestazione disciplinare serve fra l’altro a rendere non impossibile o eccessivamente difficile la difesa dell’incolpato ed è espressione dell’art. 1375 c.c., che prescrive l’esecuzione del contratto secondo buona fede (Cass. 11 maggio 2004 n. 8914, 9 settembre 2003 n. 13190, 8 gennaio 2001 n. 150). La legge non pone alcun termine di decadenza ed il requisito dell’immediatezza dev’essere inteso con elasticità, in relazione alla natura dell’illecito contestato ed agli strumenti adoperati dal datore di lavoro per conoscerlo (Cass. 28 agosto 1996 n. 7889).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto con motivazione plausibile che i fatti in questione siano stati conosciuti dalla società attualmente controricorrente non prima del 21 settembre 2012 e che la contestazione del successivo 18 ottobre non fosse tardiva, tenuto conto dello spatium deliberandi aziendale.

Nè è censurabile la valutazione del collegio di merito, secondo cui il periodo più breve di un mese non poté pregiudicare le possibilità di difesa del lavoratore, ossia la raccolta del materiale difensivo; ancora, non è credibile che un mese di silenzio possa avere ingenerato nel lavoratore l’affidamento in una rinunzia all’esercizio del potere disciplinare.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 2, 3 e 4, sostenendo l’illegittimità dal licenziamento, preceduto dall’utilizzazione di investigatori privati e del sistema satellitare GPS, di rilevamento dei movimenti dell’autovettura affidata per l’esecuzione della prestazione lavorativa.

Il motivo non è fondato.

Gli artt. 2, 3 e 4, L. cit. impongono modi d’impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell’obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonchè illeciti. Controlli eseguibili anche mediante agenzie investigative private (Cass. 4 marzo 2014 n. 4984, 23 febbraio 2012 n. 2722, 14 febbraio 2011 n. 3590, 7 giugno 2003 n. 9167, 3 aprile 2002 n. 4746, 17 ottobre 1998 n. 10313, 25 gennaio 1992 n. 829).

Ciò tanto più vale quando il lavoro dev’essere eseguito, come nel caso di specie, al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 17 c.c.n.l., artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e vizi di motivazione, negando che l’orario di pausa, dalle 9 alle 9,10, fosse previsto tassativamente nel contratto, non interpretabile in ogni caso attraverso deposizioni testimoniali.

Neppure questo motivo può essere accolto.

Esso è improcedibile nella parte in cui evoca il contratto collettivo nazionale, non prodotto nel suo testo integrale insieme al ricorso, nè in esso richiamato attraverso l’indicazione del tempo e del luogo di produzione nel processo di merito (cfr. art. 369 c.p.c., comma 2).

Il motivo è poi infondato nella parte in cui nega che l’orario di pausa fosse pacificamente accettato, in quanto non contestato dal lavoratore davanti ai giudici di merito, e in quanto il ricorrente tenta di ottenere da questa Corte di legittimità nuove ed impossibili valutazioni dei fatti di causa, come ad esempio la sproporzione fra la durata delle frequentazioni di bar e tavole calde e le necessità causate dall’assunzione di farmaci diuretici, oppure la permanenza in territori esterni a quelli di lavoro.

Queste osservazioni valgono anche per il quarto motivo, in cui il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., art. 68 c.c.n.l. e vizi di motivazione, con riferimento al profilo intenzionale dell’illecito accertato, alla proporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti addebitati, alle ragioni degli spostamenti e delle soste, alla scelta dei minuti di pausa.

È comunque da escludere che la determinazione del tempo e della durata della pausa di riposo, da non confondere coi momenti di soddisfazione delle necessità fisiologiche,sia rimessa all’arbitrio del lavoratore.

Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., nell’interpretazione del codice disciplinare e violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, sostenendo che nella contestazione della recidiva il datore di lavoro deve “espressamente indicare le precedenti sanzioni”.

Il motivo è privo di fondamento per omessa indicazione della norma che specificamente imponga detta indicazione. Né il ricorrente adduce plausibili motivi della propria ignoranza di sanzioni disciplinari già ricevute.

Neppure è fondata la doglianza, contenuta nello stesso motivo, di errata interpretazione del codice disciplinare, i cui artt. 2 e 13, sono stati applicati alla lettera dalla Corte d’appello, come qui precisato in narrativa.

La Corte ha anche interpretato ed applicato l’art. 2119 c.c., esattamente ritenendo che i ripetuti fatti di diserzione del lavoro integrassero una giusta causa di risoluzione del contratto.

Rigettato il ricorso, le spese seguo no la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro cento/00, oltre ad Euro tremila/00 per compenso professionale, più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2015

Sentenza 41192 del 03/10/14 Corte Suprema di Cassazione

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-07-2014) 03-10-2014, n. 41192

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 7/3/2013 della Corte d’appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la parte civile l’avv. Salvatore Amatore, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. Roberto Acquaroli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Ancona confermava la condanna di C. G. per il reato di cui all’art. 617 c.p., avendo egli provveduto a registrare le comunicazioni telefoniche intervenute tra la moglie separata e i propri figli minori a lui affidati.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.

2.1 Con il primo deduce il difetto di tipicità del fatto per la mancanza di uno degli elementi costitutivi del reato, atteso che i figli minori dell’imputato non possono considerarsi “altre persone” nel senso accolto dalla norma incriminatrice, trattandosi di soggetti che non potrebbero sottrarsi alla potestà genitoriale e ai doveri di vigilanza che il suo esercizio comporta opponendo la riservatezza delle proprie comunicazioni. Non di meno il C. non avrebbe preso cognizione del contenuto delle conversazioni, essendosi limitato a registrarle e a consegnare le registrazioni agli assistenti sociali. Infine la condotta imputatagli difetterebbe altresì del necessario carattere fraudolento, avendo egli preavvertito la moglie della sua intenzione di registrare le telefonate della medesima con i figli, circostanza che emergerebbe dalle dichiarazioni della teste Q. invece ignorate dalla Corte territoriale.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 51 c.p., avendo l’imputato agito nell’esercizio del diritto/dovere di controllare le comunicazioni effettuate o ricevute dai figli minori perché fortemente preoccupato dall’influenza negativa esercitata dalla madre su di essi. Né, in senso contrario, potrebbe ritenersi che il provvedimento del Tribunale dei Minorenni con cui erano stati disciplinati i contatti telefonici tra madre non affidataria e figli avesse in qualche modo limitato la potestà genitoriale del C. al fine di garantire il diritto alla riservatezza della prima. E comunque la Corte territoriale, come denunciato con il terzo motivo, avrebbe erroneamente escluso quantomeno l’esercizio putativo della scriminante in oggetto o l’ipotesi che l’imputato abbia agito con eccesso colposo, tenuto conto del fatto che l’intercettazione era stata concordata con i servizi sociali, dovendosi escludere che, alla luce del livello socio-culturale del C., questi potesse autonomamente assumere un’iniziativa di tal genere.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, al fine di rispondere alla sollecitazione in tal senso operata dalla difesa dell’imputato nel corso della discussione, deve rilevarsi che il reato in contestazione non si è ancora prescritto, atteso che il relativo termine, tenuto conto dei 294 giorni di sospensione registrati nel primo grado di giudizio, si compirà solo il prossimo 20 ottobre 2014.

2. Ciò premesso il ricorso deve essere rigettato 2.1 Innanzi tutto va ricordato come l’art. 617 c.p., contestato all’imputato tuteli la libertà e la riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi. In particolare il diritto alla riservatezza della comunicazione o della conversazione implica la possibilità di escludere altri dalla conoscenza del contenuto della medesima e coerentemente la norma incriminatrice menzionata punisce in tal senso anche la condotta di colui che invece ne prenda cognizione senza il consenso dei titolari.

2.2 Come ricordato nel ricorso, requisito espresso di tipicità del fatto è che la comunicazione o la conversazione intervenga tra persone diverse dall’agente. Elemento sussistente nel caso di specie, dove oggetto della illecita presa di cognizione sono le conversazioni telefoniche intervenute tra i figli dell’imputato e la loro madre. In proposito il ricorrente, con il primo motivo, ha cercato di sostenere che in realtà tale requisito non sussisterebbe nel caso di specie in quanto i figli, in quanto minori, non sarebbero “soggetti autonomi” in grado di opporre una propria sfera di riservatezza al padre esercente la responsabilità genitoriale e i doveri di controllo sul loro operato che da questa discendono.

2.3 La tesi non ha pregio alcuno, atteso che indubitabilmente, ancorchè minori, i figli sono soggetti “altri” rispetto al padre e tanto basta per ritenere integrata la condizione di tipicità del fatto. L’eventuale rilevanza degli obblighi di vigilanza del genitore nei confronti dei figli minori può eventualmente dispiegarsi nel momento in cui debba valutarsi l’effettiva antigiuridicità del fatto (sul punto si tornerà successivamente esaminando gli ulteriori motivo del ricorso), ma certo tali obblighi non comportano una sorta di immedesimazione tra padre e figlio come quella prospettata dal ricorrente.

3. Sempre con il primo motivo il ricorrente ha altresì eccepito il difetto della fraudolenza della condotta, in ragione della asserita consapevolezza da parte della madre dell’intenzione dell’imputato di registrare le sue telefonate con la prole.

3.1 In proposito va innanzi tutto ricordato che, nel senso accolto dall’art. 617 c.p., il carattere della fraudolenza qualifica il mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione (e non l’elemento soggettivo del reato come erroneamente ritenuto dal ricorrente), il quale deve essere pertanto idoneo ad eludere la possibilità di percezione del fatto illecito da parte di coloro tra i quali la stessa intercorre. In altri termini la presa di cognizione punita dalla disposizione citata è quella realizzata con mezzi che ne garantiscano sostanzialmente la clandestinità.

3.2 In tal senso l’obiezione difensiva risulta manifestamente infondata, atteso che la mera comunicazione dell’intenzione futura di registrare le telefonate a coloro che dovranno effettuarle non equivale a quella con cui questi ultimi vengono resi partecipi nell’attualità della conversazione dell’interferenza, la quale sola eventualmente potrebbe far venir meno la connotazione fraudolenta della medesima.

3.3 Non di meno la doglianza risulta altresì generica, atteso che la stessa si risolve nella denuncia dell’omessa valutazione da parte della Corte territoriale delle dichiarazioni della teste Q., dalle quali dovrebbe per l’appunto inferirsi il presunto avvertimento rivolto dall’imputato alla ex-moglie circa le proprie intenzioni. Ed in tal senso è appena il caso di evidenziare come il ricorrente non abbia assolto al proprio onere di allegazione integrale della prova dichiarativa evocata, di cui viene riportato uno stralcio invero assai stringato che non consente di apprezzare il vizio dedotto, soprattutto ai fini della valutazione della decisività della prova asseritamente non considerata alla luce di quanto osservato al punto precedente.

3.4 Manifestamente infondata e generica è infine l’ultima doglianza sollevata sul punto con il primo motivo, per cui non sussisterebbe la condotta contestata essendosi il C. limitato a registrare le telefonate senza prenderne cognizione. Si tratta infatti della mera riproposizione di analoga obiezione sollevata con il gravame di merito, che non tiene conto della logica e coerente confutazione svolta dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato come, al fine di selezionare il materiale poi trasposto su CD e consegnato agli assistenti sociali, l’imputato ha necessariamente preso cognizione del contenuto delle comunicazioni.

4. Infondati e per certi versi inammissibili sono anche gli ulteriori due motivi, con i quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., o quantomeno della fattispecie di cui all’art. 59 c.p., comma 4.

4.1 Come già accennato l’esimente viene invocata con riguardo all’esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale e in particolare all’obbligo del genitore di vigilare sulle comunicazioni effettuate o ricevute dai figli minori, obbligo rispetto alla cui necessità di adempimento il diritto alla riservatezza di questi ultimi risulterebbe recessivo.

4.2 In proposito va innanzi tutto rammentato il principio per cui, ai fini dell’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., è necessario che l’attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti alla situazione soggettiva che viene in considerazione, nel senso che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale sia stato effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un diritto o dal legittimo adempimento di un dovere da parte dell’agente 4 (Sez. 6, n. 14540/11 del 2 dicembre 2010, Pafadnam, Rv. 250025). In altri termini la scriminante sussiste solo se il fatto penalmente illecito sia stato effettivamente determinato dalla necessità di esercitare il diritto o di adempiere il dovere. L’art. 51 c.p., non può insomma trovare applicazione in quei casi in cui detta necessità non ricorre, compreso quello in cui l’attività dell’agente abbia oltrepassato i limiti della situazione soggettiva che invoca a giustificazione della propria condotta.

4.3 In tal senso va allora osservato come il diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore non giustifichi indiscriminatamente qualsiasi altrimenti illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo (espressamente riconosciutagli dall’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con la L. 27 maggio 1991, n. 176), ma solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell’ottica della tutela dell’interesse preminente del minore e non già di quello del genitore.

4.4 Nel caso di specie non è dunque in discussione l’astratta configurabilità di un diritto/dovere del genitore di vigilare sulle comunicazioni del minore a fini educativi o di protezione, quanto la funzionalità nel caso di specie della interferenza nella riservatezza dello stesso minore al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito. Funzionalità che il ricorrente – se non attraverso la generica ed assertiva evocazione dell’esigenza di prevenire il pericolo di una non meglio imprecisata cattiva influenza della madre sui figli – non ha in alcun modo saputo indicare e che invece correttamente la Corte territoriale ha escluso rilevando come i colloqui tra madre (al pari dell’imputato titolare della responsabilità genitoriale) e figli fossero stati espressamente assicurati dal regolamento fissato dal Tribunale dei Minorenni per la disciplina dell’affidamento dei minori.

4.5 Esclusa dunque la sussistenza della causa di giustificazione invocata dal ricorrente, nemmeno può ritenersi che l’imputato abbia agito nelle condizioni di cui all’art. 59 c.p., comma 4, per le ragioni correttamente evidenziate nella sentenza impugnata. Va infatti ricordato che l’esimente putativa ricorre solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino i presupposti per l’esercizio del diritto o la necessità di adempimento del dovere. Nè in tal senso rilevano l’eventuale appoggio o addirittura istigazione (per come prospettato dal ricorrente) che l’imputato avrebbe trovato negli assistenti sociali ovvero i suoi presunti limiti socio-culturali, peraltro solo genericamente tratteggiati dal ricorrente.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.200 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 1.200, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014

Art. 3. L. 604/1966

 Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 2119 c.c. – Recesso per giusta causa

  1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

  2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

art.4 L. n. 300/1970 – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

(Come modificato dall’art. 23 D.lgs. n. 151/2015)

  1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  1. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

  2. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 474 – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

 Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 473 – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.