La Corte di Cassazione riconosce piena validità alle investigazioni private nell’ambito delle richieste di revisione o revoca dell’assegno di mantenimento (sia divorzile che di separazione). Tali indagini sono considerate prove atipiche ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e possono essere utilizzate per dimostrare, ad esempio, nuove capacità economiche, attività lavorative non dichiarate o la presenza di una convivenza more uxorio dell’ex coniuge. Se il rapporto investigativo è accurato e trova conferma nel corso del giudizio, può costituire un elemento decisivo per ottenere la riduzione o l’eliminazione dell’assegno.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 617 del 12 gennaio 2026 (Sez. I Civile) afferma che le indagini svolte da un investigatore privato, se confermate in sede testimoniale, costituiscono prove pienamente utilizzabili per ottenere la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento. In particolare, documentazione come fotografie e video idonei a dimostrare lo svolgimento di attività lavorative non dichiarate da parte dell’ex coniuge può risultare determinante ai fini della decisione.
Punti chiave secondo la giurisprudenza di Cassazione:
- Finalità Indagini: verificare concretamente il reale stile di vita, individuare eventuali attività lavorative non dichiarate, accertare la presenza di una nuova convivenza stabile o l’esistenza di redditi e patrimoni occultati.
- Valore delle indagini: le relazioni investigative rientrano tra le prove “atipiche”, liberamente valutabili dal giudice, ma assumono particolare rilevanza quando trovano conferma nella deposizione dell’investigatore in giudizio.
- Prove in Tribunale: le relazioni investigative, insieme a fotografie e video, costituiscono elementi documentali che il giudice può apprezzare secondo il proprio prudente giudizio; la deposizione dell’investigatore in aula assume un ruolo centrale nel confermare quanto rilevato.
- Revoca dell’assegno: la soppressione dell’assegno è legittima qualora venga accertata una convivenza more uxorio oppure un’attività lavorativa sommersa del beneficiario, elementi che escludono lo stato di bisogno dichiarato.
- Applicabilità: il principio è estendibile anche ai figli maggiorenni, consentendo di dimostrarne la capacità lavorativa e l’autosufficienza economica, con conseguente cessazione dell’obbligo di mantenimento.
- Ruolo del privato: attività come pedinamenti e osservazioni, se svolte professionalmente e nel rispetto della normativa sulla privacy (ad esempio in luoghi pubblici), rappresentano validi elementi di prova.
Questa decisione rafforza il ruolo delle agenzie investigative nel diritto di famiglia, riconoscendo al materiale raccolto un peso significativo nella revisione degli equilibri economici successivi alla separazione.
Sentenze recenti:
• Riduzione per lavoro “in nero”: con l’ordinanza n. 617/2026, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la diminuzione dell’assegno di mantenimento sulla base di indagini che dimostravano l’avvio di un’attività lavorativa non dichiarata da parte dell’ex coniuge.
- Proporzionalità: l’assegno deve essere rideterminato al ribasso quando il reddito dell’obbligato subisce una riduzione significativa, così da evitare che l’importo diventi eccessivamente gravoso (ord. n. 19288/2025).
- Revoca per convivenza: l’accertamento di una convivenza more uxorio, caratterizzata da stabilità e continuità, da parte dell’ex coniuge beneficiario comporta la cessazione del diritto all’assegno.
È essenziale che l’investigatore operi nel pieno rispetto della legge, altrimenti le prove raccolte rischiano di essere considerate inutilizzabili in giudizio.
