Il termine “pedinamento” evoca da sempre un’attività sospesa nel mistero su cui può addensarsi anche l’ombra dell’illecito. Per molti anni questa tecnica d’indagine è stata tollerata a corrente alternata dalle autorità, talvolta osteggiata, mai autorizzata in maniera esplicita.
Il pedinamento e l’appostamento sono tecniche di investigazione cosiddette “atipiche” e, rappresentano, senza dubbio, la modalità di indagine più utilizzata nel “puzzle” investigativo.
Il pedinamento ha da sempre attirato l’attenzione dei media. Tuttavia, il cinema, e soprattutto le fiction televisive, hanno offerto una visione spesso distorta di questa modalità di indagine, accentuando gli aspetti più avventurosi e rocamboleschi: i film d’azione sono generalmente farciti di inseguimenti serrati nei centri delle città affollate, mentre tralasciano quegli aspetti più ordinari e “noiosi”, operativi e preparatori che, nella realtà, sono la pratica quotidiana dell’investigatore.
La richiesta da parte del cliente di pedinare, o comunque osservare a distanza un indagato, mette in moto una serie di procedure che il professionista deve seguire scrupolosamente, se vuole portare a termine la “mission” con successo e in tempi il più possibile brevi. Sono assolutamente sconsigliabili i pedinamenti“ fai da te” (controlli del/la fidanzato/a – i cosiddetti “blitz” che possono pericolosamente trasformarsi in stalking, molestie ecc.)
Preliminarmente e’ infatti indispensabile un’intervista approfondita da parte del responsabile investigativo con il cliente, per avere una conoscenza dettagliata del pedinato – del quale vanno attentamente studiati occupazioni, abitudini, interessi, conoscenze, rapporti familiari, interpersonali e sociali.
Prima di iniziare l’attività di pedinamento è opportuno effettuare un accurato sopralluogo dei luoghi indicati dal committente, per poter predisporre la più adeguata “mimetizzazione”.
Una volta terminata la fase preparatoria, è possibile pianificare il pedinamento, costituendo, se necessario, un pool investigativo, ossia un’azione congiunta con collaboratori o colleghi.
Le modalità di pedinamento di una persona variano in base alle sue abitudini e ad alcuni fattori (traffico, modalità di spostamento notturno o diurno, ubicazione ecc.), che dovranno essere di volta in volta valutati per non pregiudicare il servizio.
Programmato ogni minimo dettaglio, dall’abbigliamento al mezzo di locomozione, alle direzioni che potrebbe prendere il soggetto da seguire, l’operazione può avere inizio.
Almeno mezz’ora prima della presunta uscita del pedinato, l’investigatore dovrà trovarsi nel luogo concordato con il committente. Durante l’attesa è buona norma cambiare spesso posizione per non destare sospetti. Nel caso di un pedinamento a piedi, l’investigatore dovrà seguire il soggetto a debita distanza, pronto a ridurla in luoghi poco luminosi o affollati, per evitare di perdere il “contatto visivo” con la persona seguita.
Se si tratta di un pedinamento in macchina, o altro mezzo, l’investigatore dovrà fare attenzione alle manovre brusche ed evitare, ovviamente, che altre autovetture si frappongano; per non rischiare di perdere il contatto non dovrà allontanarsi troppo, ma neppure seguire il veicolo troppo vicino o troppo a lungo.
La vettura usata per il pedinamento non dovrà essere appariscente, ma di dimensioni ridotte, non rumorosa, di media cilindrata, con una buona ripresa e una buona velocità finale, provvista di pieno di carburante, telepass, permesso di circolazione nelle ZTL.
In certi casi, soprattutto nei centri urbani grandi e trafficati, è indispensabile l’accoppiamento macchina-moto di buona cilindrata, anche questa non dovrà essere troppo vistosa (un enduro ad esempio è sconsigliabile).
Dal punto di vista normativo, la questione della legittimità del servizio di osservazione è stata a lungo dibattuta, soprattutto a causa della “scollatura” sorta tra i margini di manovra concessi dalla legge e l’esercizio concreto dell’investigazione privata. La possibilità di praticare pedinamenti e appostamenti da parte dei detective privati è stata per molto tempo regolata da una circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 1928 che vietava tali attività.
Nella prassi, però, il divieto era disatteso in quanto, viceversa, tutte le agenzie investigative in Italia avrebbero dovuto chiudere i battenti.
Ma grazie al DM n° 269 del 1/12/2010, il problema è stato superato e oggi il pedinamento è perfettamente legale. Approfondiremo il tema nel prossimo post.
Il tema del pedinamento viene approfondito nel capitolo 6.2 del manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti (Nucleo Indagini Private) e Gianpaolo Luzzi, edizione “BTT”.
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