Il pedinamento elettronico per il recupero crediti è legale? È una domanda sempre più frequente quando, nell’ambito di un’attività di recupero crediti, è necessario individuare informazioni utili sulla posizione o sugli spostamenti di un soggetto.
La risposta non può essere semplicemente sì o no: l’utilizzo di strumenti di localizzazione e di tecniche di pedinamento elettronico è soggetto a precise condizioni e deve essere inserito nell’ambito di un’attività investigativa legittima.
Che cos’è il pedinamento elettronico?
Con il termine pedinamento elettronico si indica, in particolare, la localizzazione degli spostamenti di una persona o di un veicolo attraverso sistemi tecnologici, come il GPS.
La Corte di Cassazione ha qualificato la localizzazione tramite GPS come una forma di pedinamento elettronico, riconducendola nell’ambito degli strumenti investigativi atipici. La giurisprudenza ha inoltre ribadito che il GPS può costituire uno strumento di ricerca della prova.
Nel contesto del recupero crediti, tuttavia, l’utilizzo di strumenti investigativi non può essere considerato automaticamente lecito solo perché finalizzato alla ricerca di un debitore.
È necessario verificare le condizioni concrete dell’incarico e la finalità dell’attività.
Pedinamento elettronico e recupero crediti: quando è possibile?
L’attività investigativa deve essere svolta da un investigatore privato autorizzato, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa applicabile.
Il D.M. 269/2010 disciplina i requisiti e le caratteristiche degli istituti e dei servizi di investigazione privata.
Un ulteriore elemento fondamentale riguarda il diritto che si intende tutelare.
Le regole deontologiche relative alle investigazioni private prevedono infatti che l’investigatore non possa intraprendere autonomamente attività investigative: deve ricevere uno specifico incarico scritto, nel quale siano indicati il diritto che si intende esercitare o difendere in sede giudiziaria, gli elementi di fatto che giustificano l’investigazione e un termine ragionevole entro il quale concluderla.
Questo significa che il recupero crediti non può trasformarsi in un’attività di sorveglianza indiscriminata.
Qual è il ruolo della privacy?
Il fatto che un’attività investigativa sia finalizzata al recupero di un credito non significa che la normativa sulla privacy non trovi applicazione.
Al contrario, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto delle regole previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali e delle specifiche regole deontologiche applicabili alle investigazioni.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti previsto specifiche Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
L’investigatore deve quindi operare sulla base di un incarico specifico e limitare la raccolta delle informazioni a ciò che è effettivamente necessario rispetto alla finalità dell’indagine.
Cosa ha stabilito la Cassazione sul pedinamento elettronico?
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema della localizzazione tramite GPS.
Con la sentenza n. 15422 del 9 marzo 2023, la Suprema Corte ha ribadito che la localizzazione degli spostamenti tramite GPS costituisce un mezzo di ricerca della prova atipico e non può essere automaticamente assimilata all’acquisizione dei tabulati telefonici.
Lo stesso principio è stato successivamente richiamato dalla Cassazione anche in pronunce più recenti, confermando la qualificazione del GPS come strumento di pedinamento elettronico.
È però importante non confondere questo orientamento giurisprudenziale con un’autorizzazione generale a utilizzare sistemi GPS nei confronti di qualsiasi soggetto.
La liceità dell’attività deve essere valutata in relazione al caso concreto, alla finalità perseguita, alle modalità dell’indagine e al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Pedinamento elettronico nel recupero crediti: quali sono i limiti?
Per operare correttamente è quindi fondamentale rispettare alcuni principi:
- incarico investigativo specifico e documentato;
- presenza di un diritto giuridicamente rilevante da tutelare;
- investigatore o istituto autorizzato;
- utilizzo di strumenti investigativi coerenti con la finalità dell’incarico;
- rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- raccolta delle informazioni limitata a quanto necessario per l’attività investigativa.
Anche la scelta dei soggetti che materialmente svolgono l’indagine è importante: la normativa deontologica prevede che l’investigatore esegua personalmente l’incarico e possa avvalersi soltanto di altri investigatori privati indicati nominativamente nell’incarico, quando previsto.
In conclusione
Il pedinamento elettronico per il recupero crediti non è, di per sé, uno strumento vietato. Il suo utilizzo deve però avvenire all’interno di un’attività investigativa legittima e nel rispetto di precise condizioni.
La presenza di un credito da recuperare non è sufficiente, da sola, a giustificare qualsiasi forma di controllo o localizzazione del debitore.
Per questo motivo, prima di ricorrere a strumenti di pedinamento elettronico o GPS, è fondamentale verificare la legittimità dell’incarico, la finalità dell’indagine e le modalità con cui verranno raccolti e trattati i dati personali.
Il recupero crediti efficace deve sempre andare di pari passo con il rispetto della legge e della privacy.
