Con la sentenza n. 103636 del 2 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha definito legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente di un supermercato che aveva rubato delle caramelle. Il lavoratore era stato scoperto grazie ad una telecamera posizionata da un’agenzia investigativa: per la Cassazione, l’utilizzo della telecamera come modalità di controllo non può ritenersi invasivo o lesivo della dignità o dei diritti dei lavoratori, qualora sia rivolto ad evitare il rischio di furto, di incidenti o altri episodi che possano porre a rischio l’azienda.

Dipendente inchiodato dalle microcamere di un’agenzia investigativa

Il fatto risale al 2009 e riguarda un addetto al rifornimento degli scaffali di un supermercato di Napoli: il lavoratore è stato sorpreso per ben 9 volte in 6 giorni a rubare prodotti dal reparto dolciumi del magazzino, proprio grazie alle registrazioni di un microcamera posizionata nei locali aziendali da un’agenzia investigativa che era stata contattata dal datore di lavoro.  Con la sentenza del 2 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore, che ha dovuto pagare anche 3.500 euro di spese di giudizio. Sebbene la merce rubata avesse un valore complessivo inferiore ai 10 euro, la Cassazione ha ritenuto che fosse venuto meno il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro e quindi ha sancito la legittimità del licenziamento.

Le microcamere dell’agenzia investigativa sono lecite

Una delle questioni che è stata sollevata riguarda la legittimità del metodo di controllo c.d. occulto: le microcamere posizionate dall’agenzia investigativa sono state ritenute non invasive né lesive dei diritti e della dignità dei lavoratori, in quanto utilizzate per evitare il rischio di furto, di incidenti o di altri episodi che possano porre a rischio l’azienda o la sua attività produttiva. Infatti, per la più recente giurisprudenza, i c.d. controlli difensivi occulti commissionati ad un’agenzia investigativa autorizzata costituiscono manifestazione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Non solo. Ove tali controlli siano diretti alla repressione di illeciti diversi dalla non corretta esecuzione della prestazione lavorativa, non sono ritenuti lesivi della privacy e della dignità del lavoratore purché siano, sotto il profilo qualitativo e quantitativo,  proporzionati e svolti con modalità non eccessivamente invasive. Ed è proprio sulla base di queste premesse che la Corte di Cassazione ha formulato la propria sentenza.

Inoltre, la Corte ha confermato che l’installazione di telecamere nascoste da parte dell’agenzia investigativa, se finalizzata all’accertamento di comportamenti illeciti in danno della sicurezza o del patrimonio aziendale, oltre ad essere lecita, non necessita di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali. Questo accertamento investigativo si pone dunque fuori dal campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970).

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