Fra i doveri coniugali la cui violazione è idonea a determinare un addebito della separazione si annovera, tipicamente, la fedeltà coniugale. Ipotesi emblematica dell’istituto in questione è rappresentata, infatti, dal tradimento che, costituendo una violazione del dovere di fedeltà, può determinare l’addebito della separazione laddove provochi l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o arrechi pregiudizio all’educazione della prole. In questo caso, l’addebito viene pronunciato qualora sia accertato che in assenza del tradimento non si sarebbero determinate la crisi matrimoniale e la conseguente separazione. L’onere di dimostrare tale nesso causale grava sulla parte che richiede l’addebito, mentre spetta a chi contesta la domanda di addebito dimostrare l’assenza di una connessione eziologica, ovvero l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22/09/2022, n. 27771).

Nel mutare della nostra società, nell’ingresso sempre maggiore di mezzi tecnologici nelle nostre vite con il conseguente pesante condizionamento delle nostre abitudini, l’addebito della separazione può essere pronunciato dal Giudice anche per un tradimento virtuale. Così la Corte di Cassazione (Ord. 16.02.2021 n. 3879) ha stabilito, ad esempio, che può essere pronunciata la separazione con addebito al coniuge che utilizza siti di incontri. Nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Verona, confermata dalla Corte d’Appello, addebitava la separazione al marito dopo che la moglie aveva depositato copia di sms e ricevute di pagamento per siti di incontri on line con donne.
Quando vengono fatte determinate produzioni documentali occorre tuttavia tenere conto del diritto, tutelato costituzionalmente, alla segretezza della corrispondenza, cui sono ormai equiparate la posta elettronica e le chat private. La giurisprudenza non offre risposte univoche sul punto.
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 17.03.2022 n. 8750) ha anche affermato che può essere dato l’addebito quando il tradimento on line viene commesso in modo offensivo, ad esempio chattando accanto al proprio coniuge. In particolare nell’ordinanza citata i Giudici scrivono che “la relazione del coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in adulterio, comporti offesa all’onore e alla dignità dell’altro coniuge”.
Dunque oggi una conversazione “hot” può essere parificata ad una notte di amore sfrenato, purché abbia un’efficacia causale nella crisi matrimoniale. (Sibilla Santoni)

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