La Pubblica Amministrazione può incaricare un investigatore privato per controllare un dipendente quando esiste un sospetto concreto e specifico di illecito, al fine di tutelare il patrimonio e gli interessi dell’ente. L’incarico deve essere adeguatamente motivato e non può trasformarsi in un controllo generalizzato dei lavoratori.

Le indagini possono riguardare, ad esempio:
• assenteismo e irregolarità nella rilevazione delle presenze;
• abuso di permessi o congedi;
• falsa malattia;
• svolgimento di attività lavorative non autorizzate;
• infedeltà professionale;
• uso improprio o danneggiamento di beni pubblici.

L’investigatore può svolgere appostamenti, pedinamenti, osservazioni in luoghi pubblici e ricerche su fonti aperte e social pubblici (OSINT), ma non può effettuare intercettazioni o attività riservate all’autorità giudiziaria. L’attività deve rispettare Statuto dei lavoratori e normativa sulla privacy: deve essere specifica, necessaria, proporzionata e limitata alle finalità dell’incarico. Anche l’incarico all’agenzia deve essere preciso e documentato.

Gli elementi raccolti possono essere utilizzati in procedimenti disciplinari, civili o giudiziari, purché siano stati acquisiti legalmente.

In sintesi: l’investigatore privato può essere uno strumento di autotutela della PA, ma solo in presenza di un fondato sospetto e con un’indagine mirata, evitando sorveglianza indiscriminata e garantendo il rispetto della privacy e delle norme sul lavoro.

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