Il datore di lavoro può incaricare un investigatore privato per controllare un dipendente in malattia, ma solo in presenza di elementi concreti che facciano sorgere un sospetto di comportamento illecito o fraudolento.
L’investigazione può servire, ad esempio, a verificare se il dipendente:
- svolge un’attività lavorativa incompatibile con la malattia;
- tiene comportamenti incompatibili con la patologia dichiarata;
- adotta condotte fraudolente nei confronti del datore di lavoro.
L’investigatore può documentare fatti e comportamenti osservabili, ma non può sostituirsi al medico e stabilire se il lavoratore sia effettivamente malato.
Un punto fondamentale è la proporzionalità: il controllo deve essere mirato, limitato allo scopo dell’indagine e non può diventare una sorveglianza continua della vita privata del dipendente. La Cassazione, anche con l’ordinanza n. 23578/2025 citata nell’articolo, ha sottolineato l’importanza di evitare controlli investigativi eccessivamente invasivi o privi di una concreta giustificazione.
Inoltre, essere in malattia non significa dover rimanere sempre a casa: il lavoratore può svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute, purché non compromettano la guarigione e non siano incompatibili con la patologia dichiarata.
Le prove raccolte possono essere utilizzate in un eventuale procedimento disciplinare, ma occorre valutare sia ciò che è stato documentato sia come, perché e con quali modalità è stata svolta l’indagine.
In sintesi: il controllo investigativo durante la malattia può essere legittimo se nasce da un sospetto concreto, è finalizzato ad accertare una possibile violazione e viene svolto con modalità necessarie, proporzionate e rispettose della privacy. Non è invece legittimo utilizzare l’investigatore per un controllo generico o indiscriminato del dipendente.
