In materia di separazione ci sono moltissime variabili in gioco. Innanzitutto, occorre specificare che un giudice può pronunciarsi relativamente a una separazione nel momento in cui sussistano oggettive condizioni per le quali il rapporto risulta intollerabile. Può, però accadere che uno dei due coniugi richieda l’addebito della separazione, ritenendo, in particolare, che una violazione dei diritti coniugali abbia scatenato la crisi. In altre parole, se uno dei due coniugi ha violato i doveri coniugali, l’altro può chiedere l’addebito della separazione.
Ma quali sono le cause che possono portare all’addebito della separazione?
A titolo di esempio, la causa di addebito più frequente è la violazione del dovere di fedeltà. Non solo, ne esistono anche altre.
Violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale
Per quanto riguarda il vincolo matrimoniale, esso comporta il dovere di assistere moralmente e materialmente il coniuge. In ogni momento di vita.
Per illustrare il caso bastano pochi esempi concreti: rifiutarsi di fornire supporto emotivo oppure mostrare totale disinteresse per i problemi del partner può portare – nel caso in cui questo conduca a una convivenza intollerabile – all’addebito della separazione.
Mancata contribuzione ai bisogni della famiglia
Allo stesso modo, il coniuge ha l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia. In tal caso, non provvedendo economicamente, rifiutando occupazioni, sperperando il patrimonio, il coniuge incorrerà nell’addebito. A condizione che questo comportamento sia causa scatenante della crisi matrimoniale.
Abbandono ingiustificato della casa familiare
Ma, ancora più importante è il dovere di coabitazione. Se il coniuge abbandona senza motivo – oppure senza consenso la casa coniugale – questo comportamento può essere motivo di addebito. In particolare, perché rende materialmente impossibile la convivenza. Sebbene, affinché venga disposto l’addebito, la “fuga” debba essere causa della crisi e non una sua conseguenza.
Mancata (o scarsa) intesa sessuale oppure totale rifiuto di rapporti
Il prossimo motivo riguarda la sfera più intima dei rapporti tra i coniugi. In particolare, è dovere dei coniugi quello di creare (e mantenere) una equilibrata intesa sessuale. In caso contrario, o nel caso in cui uno dei partner rifiuti di intrattenere rapporti, possono esserci gli estremi per un addebito di separazione. A causa del fatto che questo comportamento ha ricadute sull’equilibrio psicofisico e sulla dignità dell’altro coniuge.
Maltrattamenti familiari, abuso di droga ed alcool
Cambiando tema, nessuna tolleranza viene riservata in giudizio verso comportamenti di violenza di un coniuge ai danni dell’altro.
Per esempio: vessazioni, ingiurie, minacce. Addirittura, episodi di violenza fisica; i quali, per inciso, rientrano nella sfera penale. In sintesi, tali comportamenti non solo non sono giustificati nemmeno se provocati. Ma sono gravi a tal punto che anche un solo episodio è sufficiente affinché scatti l’addebito.
Si tratta di comportamenti tanto gravi che anche un singolo episodio, se provato, è sufficiente a far scattare l’addebito.
In alcuni casi si è arrivati all’addebito anche per il protratto e persistente abuso di alcool da parte del coniuge, che non provvedeva ai bisogni della famiglia: il comportamento aveva determinato l’intollerabilità della convivenza.
Relazioni virtuali e frequentazioni di siti d’incontri
Riguardo questa motivazione, ne abbiamo già parlato nello specifico: intrattenere o ricercare relazioni virtuali può essere sufficiente a provocare la separazione con addebito.
In ogni caso, qualora si sospettino situazioni di questo genere, è sempre meglio evitare un pericoloso “fai da te”. È bene invece rivolgersi ad un investigatore privato: la raccolta delle prove, in tal caso, avviene nel pieno rispetto delle norme deontologiche e sulla Privacy.
A tal proposito, la Cassazione ha ritenuto illecite, in numerosi casi, prove acquisite in violazione della Privacy, come, ad esempio, nella recente sentenza sull’installazione di microspie in auto.