30 e lode alla Sapienza per la Tesi: “Le investigazioni private sulle persone scomparse”

Si è concluso l’ anno accademico 2017/2018 del Master di secondo livello in Scienze Forensi tenutosi alla Università  Sapienza di Roma con la discussione delle Tesi di Laurea da parte dei partecipanti. La candidata Dr.ssa Paola Criscuolo ha presentato la propria tesi di Master sul tema delle “Procedure e tecniche  investigative per la ricerca di persone scomparse” ottenendo una votazione di 110 e lode dalla commissione esaminatrice. Relatore della tesi di laurea  è stato Alberto Paoletti docente di tecniche investigative presso il Master e responsabile del Nucleo Indagini Private di Firenze.

La scomparsa di persone è da sempre un fenomeno sociale allarmante e durante gli ultimi anni si è registrato un numero sempre crescente. Dietro la scomparsa volontaria o non volontaria di una persona spesso vi è un lavoro, nascosto e sconosciuto ai più, di investigatori privati che coadiuvano la famiglia dello scomparso in queste difficili ricerche.

I dati statistici su questo fenomeno aggiornati al Giugno 2018  sono allarmanti; nr. 52.990 scomparsi in Italia dal 1974 al 2017 dei quali  40.245 minorenni da rintracciare ( 6.289 italiani e 36.860 stranieri).

Possiamo sinteticamente classificare i casi di scomparsa nelle seguenti tipologie:

  • scomparse volontarie ( per problemi esistenziali, debitori, fallimenti ecc.);
  • scomparsa costretta ( per rapimenti,  sottrazione di minori  bambini da parte di un genitore e portati all’estero, ecc.);
  • scomparse non volontarie ( per perdita di memoria,  incidenti mortali, ricerca di parenti lontani ecc.)

La tempestività delle ricerche è fondamentale. Nella prassi  spesso accade che il fenomeno della scomparsa venga gestito dalla Forze di Polizia in  maniera superficiale in quanto si ritiene, soprattutto per i maggiorenni, che l’allontanamento sia volontario  e si attende che si risolva da solo.

In questi casi l’investigatore privato che dispone di una vasta rete di contatti e corrispondenti internazionali, attraverso magari la W.A.D World Association of Detectives,  può attivare immediate ricerche anche nelle più sperdute località senza i vincoli burocratici o rogatorie internazionali.

Ad esempio un famoso investigatore statunitense, considerato uno dei migliori investigatori al mondo, nella sua quarantennale carriera  è riuscito a recuperare oltre 300 bambini scomparsi, la maggior parte vittime di sottrazione o rapimento da parte di un genitore.

Investigazioni private e  rintraccio digitale

La rivoluzione tecnologica  ha aumentato in maniera esponenziale la quantità delle informazioni prodotte favorendo  la nascita di una metodologia di ricerca del dato meglio conosciuta come Osint. (Open Source Intelligence)

Al di là delle principali fonti  ( Catasto, Conservatorie Camere di Commercio, uffici anagrafici, PRA ecc. ecc . Social network – Twitter, FB, Linkedin, Meetup, Myspace, Youtube ecc.) esistono operatori  di ricerca internet che consentono di muoversi all’ interno della rete in maniera precisa e dettagliata per la ricerca di informazioni su persone fisiche e giuridiche.Di seguito alcuni dei principali operatori Google:

  • Inurl e Allinirl: questi due operatori posti prima della parola da ricercare servono astringere la ricerca a tutte quelle pagine che hanno una o più parole chiave nella URL;
  • Intitle e Allinititle: per la ricerca attraverso  parole chiave nei titoli e nelle pagine web;
  • Allinanchor: questo comando posto prima di una chiave di ricerca, recupera tutti i documenti che ricevono link contenenti una  parola;
  • Allintext: questo operatore restituisce tutti i documenti nel testo dei quali è contenuta la chiave di ricerca;
  • Site: questo operatore consente una ricerca mirata alla chiave di ricerca del dominio indicato;
  • Pipl: per la ricerca di persone fisiche
  • Yasni: consente  di effetture le ricerche con vari criteri di partenza
  • CV Maker: per l’inserimento dei curriculum vitae.

Oggi l’investigatore privato deve  avere una profonda cultura muldisciplinare al fine di   organizzare una efficiente “unità di ricerca” composta da esperti   con competenze in criminologia, psicologia investigativa, grafologia, digital forensic, ecc. Solo con queste competenze può sperare di restituire il sorriso ai familiari che vivono in maniera angosciata la scomparsa del proprio caro.

Il coniuge tradito può chiedere il risarcimento all’amante?

Investigazioni private ed infedeltà coniugali: fondamentale la raccolta di materiale probatorio producibile in giudizio

Non si è trattato di estorsione, questa la parola del giudice su una singolare vicenda avvenuta in provincia di Firenze.

L’indagine di un marito, tradito dalla moglie con un proprio amico, sposato a sua volta, ha avuto un esito inaspettato per l’amante pizzicato: un accordo segreto, siglato in forma di scrittura privata tra i due, in virtù del quale l’amico traditore si sarebbe impegnato a versare all’uomo una somma di circa 240 mila euro a titolo di risarcimento.

Il documento dettava anche precise regole per i pagamenti e norme di comportamento: la rifusione del danno sarebbe avvenuta in tranche di 500 euro ogni mese in un primo periodo, per poi aumentare a versamenti di almeno 1000 euro mensili.

Quanto al contegno dell’amante in presenza della coppia, invece, l’accordo scandiva chiaramente: gli si vietava di bazzicare gli stessi luoghi frequentati dal marito o dalla moglie o di entrare in determinati locali se in questi vi fosse stato presente l’uno o l’altra, nonché gli si imponeva di cambiare direzione qualora avesse incontrato uno dei due per strada.

L’amante non ha avuto molte possibilità di scelta: di fronte alla minaccia dell’uomo di vuotare il sacco di fronte alla moglie di lui -ignara anch’essa della vicenda- nel caso si fosse rifiutato di firmare, ha acconsentito, e così, per qualche mese ha pagato come prescritto dall’accordo.

La situazione non poteva però durare, e così è stato. Dopo qualche mese, l’uomo, tra difficoltà economiche e sensi di colpa ha rivelato la vicenda alla propria famiglia, e di fronte a un’ingiunzione di pagamento, ha deciso di imboccare le vie legali e denunciare i toni perentori del creditore (“venendo a pestare i piedi a me, ti sei complicato la vita in una maniera che non puoi nemmeno immaginare”) come vera e propria estorsione, chiedendo in aggiunta la restituzione di quanto versato con gli interessi.

Pretesa però che il giudice Silvia Romeo non ha accolto, in quanto il marito tradito è stato assolto dall’accusa.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Federico Bagattini (suo assistente in giudizio insieme al collega Giovanni Cocucci) rimarca la posizione di parte lesa del marito tradito –“è la vera vittima di questa vicenda, ha dovuto sopportare per tre anni una relazione extraconiugale che ha minato la serenità della sua famiglia. Riteneva di avere diritto al risarcimento e il giudice questo ha riconosciuto”-.

L’uomo, investigando per conto proprio, era venuto a conoscenza del tradimento della moglie e nel marzo del 2015 aveva convocato l’amico nella sua ditta, dove gli aveva fatto trovare pronta la scrittura privata.

Da qui, la nota vicenda. Il giudice, in sede di rito abbreviato, ha assolto l’imputato dall’accusa di estorsione (qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tuttavia non più perseguibile) negando oltretutto la pretesa dell’uomo di riavere indietro le somme pagate, riconoscendo così il diritto al risarcimento del marito tradito.

Le investigazioni private per scoprire le infedelta’ coniugali

Di fronte a situazioni di infedeltà come questa, il principale mezzo per ottenere prove utilizzabili in giudizio è e resta l’ausilio di un investigatore privato. Il detective potrà, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, ottenere materiale probatorio efficacemente utilizzabile a fini legali per legittimare le proprie pretese di separazione, divorzio o risarcimento mediante un’estesa opera di pedinamento e servizi di osservazione statica e dinamica per la raccolta di prove fotografiche destinata a confluire nel fascicolo che verrà presentato direttamente al giudice.

Vivere il Natale da separati: cosa cambia con il disegno di legge Pillon

Le feste sono un periodo di gioie e condivisioni, talvolta però non si è così fortunati e può capitare di dover affrontare le conseguenze di separazioni e divorzi. A Natale, piuttosto che appianare le ostilità genitoriali tra un panettone o un regalo sotto l’albero, si finisce invece per litigare sul rispetto dei turni di visita di questo genitore o quell’altro, trasformando la festa della natività in una nuova occasione di screzi e dissapori.

Tuttavia, la materia pare prossima a subire grossi cambiamenti.

Il disegno di legge 735/18 (firmato dal senatore leghista Simone Pillon), arrivato il 10 Settembre in Commissione Giustizia al Senato ed attualmente ancora in corso di discussione (nonché al centro di numerose proteste e polemiche, ultima delle quali la recente manifestazione delle cosiddette “ancelle” a Imperia e Sanremo) si propone di intervenire su quelli che ad oggi sono i principali tasti dolenti del rapporto tra ex marito e moglie in caso di fallimento del matrimonio attraverso la (quasi totale) scomparsa dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge “ economicamente debole” e l’affermazione del principio della “bigenitorialità perfetta”: si tratta di due rimedi volti a risolvere alcune principali criticità nella gestione del fallimento del rapporto di coppia che vengono  avvertite, nella stragrande maggioranza dei casi, dai padri separati.

L’Assegno di mantenimento  al coniuge più debole sparisce??

L’aspetto più controverso e che più ha acceso gli animi è la scomparsa dell’assegno di mantenimento. Il disegno di legge prevede infatti che gli ex coniugi presentino al giudice un piano genitoriale -un documento che indica come dovranno ripartirsi tra i genitori le decisioni da prendere riguardanti la vita del minore (la scuola da frequentare, quali sport o attività extrascolastiche intraprendere, dove andare in vacanza)- nel quale -tra le altre cose- si dovranno concordare le spese per il mantenimento diretto del minore a carico di entrambi i genitori, modificando così di fatto la corresponsione del vecchio assegno di mantenimento al coniuge debole,  ma solo in funzione di garantire che i soldi versati vadano effettivamente al minore –rimane ovviamente l’assegno di mantenimento per il coniuge che non dispone di fonti di reddito sufficienti per il proprio mantenimento-.

Novità che va letta di pari passo al (contestatissimo) nucleo della riforma, il principio della bigenitorialità perfetta: scalzando il vecchio affido condiviso, la normativa garantisce al minore la possibilità (e il diritto) di frequentare entrambi i genitori, prevedendo che esso sia affidato in misura equipollente sia alla madre che al padre, per un minimo di 12 giorni (notti comprese) e con tanto di doppio domicilio (per comunicazioni scolastiche, amministrative e sanitarie).

Questa innovativa disposizione è derogabile dai genitori solo mediante diverso accordo, e dal giudice mediante provvedimento idoneo quando ricorrano impossibilità materiali o pericoli per l’equilibrio psico-fisico del minore (maltrattamenti, false accuse di maltrattamenti o violenze perpetrate da un coniuge ai danni dell’altro e che spesso rendono al genitore non affidatario ancora più arduo frequentare il figlio), puniti nell’ultimo caso con sanzioni molto severe, tra cui si ricorda la perdita della responsabilità genitoriale.

Proprio tale principio è stato incidentalmente affrontato dalla Cassazione in una recentissima ordinanza, la n. 31902/2018, nella quale la Corte specifica che la “bigenitorialità” (che l’art.11 del ddl prevede in chiave “perfetta”) non può essere intesa alla stregua di una mera proporzione matematica. Si legge infatti nel testo dell’ordinanza che

“il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio di reciproco interesse, ma ciò non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di frequentazione del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con l’esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore.”

Diventa perciò fondamentale tenere conto di come i genitori svolgevano il proprio ruolo prima della separazione e di tutte le capacità relazionali ed educative che individualmente possiedono, nonché della loro volontà di mantenere rapporti col figlio anche dopo la disgregazione del nucleo familiare.

Fondamentale importanza viene data anche al tentativo di conciliazione preventiva  tra i coniugi (della durata massima di 6 mesi) affidato alla figura del mediatore familiare, divenuta ora obbligatoria per le coppie con figli minori e individuata sulla base di criteri stringenti specificati nel primo articolo del Ddl; la prima seduta sarà inoltre gratuita, mentre le successive a pagamento, secondo rigidissime tabelle da individuarsi ad opera del Ministro della Giustizia.

Il disegno di legge già agli esordi in Parlamento ha incontrato il biasimo di numerose frange dell’opposizione (PD e FI in primis), nonché di avvocati matrimonialisti e associazioni di stampo familiare.

Le critiche ruotano intorno ad una difesa dei diritti della donna come parte economicamente debole gravemente lesa sia dalla fine del matrimonio che da uomini noncuranti e inadempienti che non vedrebbero migliore occasione del divorzio per dileguarsi e non provvedere ai figli.

Il provvedimento raccoglie inoltre le perplessità e le preoccupazioni del Ministro della Famiglia e del vicepremier Luigi Di Maio i quali affermano entrambi la necessità di apportare correzioni al testo.

Certamente non si può negare che gli episodi di mariti inadempienti e totalmente irresponsabili esistano e siano numerosi, ma ridurre a una casistica così riduttiva le complesse dinamiche coniugali sarebbe quantomeno parziale, se non decisamente arbitrario.

Quello che i sostenitori di tale tesi non considerano è che si è creata nell’ultimo decennio una situazione paradossale dove la giurisprudenza si è arroccata su un indirizzo assai “ciclostilato” (termine caro a chi critica il ddl), nel quale la tutela è accordata principalmente alla madre in nome di una (sacrosanta) tutela dei diritti della donna, a scapito tuttavia di padri che sempre più spesso finiscono disoccupati sotto la grave scure delle parcelle e degli assegni di mantenimento, oltre alla beffa di non poter vedere i figli se non pochi giorni al mese (finendo appunto ridotti a bancomat o genitori domenicali), in nome di un affido che dovrebbe dirsi condiviso quando invece è marcatamente esclusivo.

Proprio questo è uno degli ultimi punti che la riforma si propone di emendare: contrastare le “alienazioni genitoriali”, prevedendo come antidoto una equa ripartizione (che dovrà comunque fare i conti con quanto recentemente affermato dalla Cassazione) dei giorni di affido -ingiustamente definita salomonica- che non può -come sempre crescenti studi internazionali dimostrano- che giovare al benessere psico-fisico del minore, e tutelata da comportamenti violenti o fraudolenti (i casi di coniuge non affidatari accusati senza basi concrete di molestie o violenze) grazie a specifiche sanzioni come la perdita della responsabilità genitoriale.

Le investigazioni private  per scoprire i redditi occulti

Con l’abbandono dell’assegno si eliminerebbero le incertezze sulla destinazione delle risorse economiche alla prole, senza però sfavorire il coniuge economicamente debole. Come si è infatti accennato, esso può continuare a beneficiare dell’assegno coniugale (non certo abrogato) mentre il suo contributo è calcolato in proporzione alle sue capacità contributive, di cui si tiene precipuamente conto nel piano genitoriale.

Il provvedimento prevede semplicemente la nettissima preferenza legislativa per il mantenimento diretto del figlio e la scomparsa del vecchio assegno relativo, ma tale scomparsa non è assoluta: dove infatti sia “strettamente necessario e solo in via residuale” si può ancora prevedere la corresponsione di un assegno di mantenimento, a condizione che tale situazione sia temporanea e che ci si adoperi per ripristinare il più velocemente possibile il regime di mantenimento diretto, a rimarcare la ratio che permea il ddl.

Il profilo della capacità contributiva potrebbe essere quello che più di tutti potrebbe catturare l’attenzione delle agenzie di investigazione privata: in un contesto dove calcolare l’ammontare delle finanze del coniuge è fondamentale, può risultare cruciale l’apporto di un investigatore privato che, nel rispetto delle normative vigenti, accerti l’esistenza di somme o fondi occultati da un genitore qui sì inadempiente.

Il tradimento virtuale è causa di addebito nella separazione?

Il tradimento è, da sempre, una delle principali cause di addebito della separazione, in quanto capace di minare irreversibilmente quel rapporto di fiducia e di rispetto su cui basa l’intera vita matrimoniale, rendendo – il più delle volte –  intollerabile la prosecuzione della convivenza. I social network consentono di stabilire nuove ed equivoche amicizie con maggiore facilità e con apparenti minori rischi. Soprattutto quando ad essere utilizzati sono quei social sfacciatamente funzionali alla ricerca di nuove relazioni, come nel caso di Tinder o di Badoo.

Nell’epoca del virtuale accade spesso che le relazioni clandestine on-line restino relegate nell’ambito di un rapporto platonico, cioè di un legame privo di rapporti sessuali, di incontri diretti tra gli amanti, talvolta residenti in luoghi lontani. Si tratta, dunque, di relazioni che in molti casi si sviluppano solo attraverso internet e che appaiono prive di quegli elementi che caratterizzano le relazioni extraconiugali tradizionali.

Ciononostante, recentemente, la Corte di cassazione con la sentenza del 9 aprile 2015, n. 7132 ha sostenuto che la pronuncia di addebito può anche non fondarsi sulla violazione dei doveri coniugali di fedeltà di cui all’art. 143 cod. civ., ma anche solo sulla continuativa e unilaterale violazione del dovere di lealtà, cioè di fiducia reciproca dei coniugi.

Pertanto, anche il tradimento su Facebook può essere considerato una violazione del dovere di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, quando costituisce la causa scatenante la crisi coniugale.

In particolare, quando l’adulterio virtuale sia esteriormente intrattenuto in modo da recare offesa alla dignità e all’onore del coniuge “tradito”. Il riferimento è a tutti quei casi in cui le amicizie c.d. equivoche, lungi dall’essere coltivate discretamente, siano condivise sul profilo personale del coniuge, ancorché visibile solo nella cerchia delle amicizie social, o siano in altro modo rese note,  così da indurre plausibili sospetti di infedeltà nell’ambiente in cui vivono i coniugi.

Quando un “mi piace” non basta… Le prove raccolte dall’Investigatore Privato.

Investigazioni per privati e aziende a Firenze
Anche se una foto e/o un commento sui social network possono fondare nel coniuge il lecito sospetto di un tradimento non è detto che siano elementi sufficienti per un addebito della separazione. E’ opportuno, infatti, che chi intenda intraprendere la faticosa strada di una separazione giudiziale disponga di elementi probatori maggiormente incisivi, capaci di dimostrare l’esistenza del tradimento e la sua incidenza causale nella fine del rapporto. E’ proprio in queste situazioni di difficile acquisizione della prova che entra in gioco l’attività dell’investigatore privato. Ad esempio, svolgendo interviste negli ambienti frequentati dal partner è in grado di provare il grado di notorietà dell’infedeltà coniugale e, di conseguenza, del danno all’onore e alla reputazione del coniuge tradito. Infine, attraverso il classico pedinamento l’investigatore è in grado di dimostrare quanto dietro un ingenuo commento o una candida foto su internet, spesso esista nella realtà, una vera e propria relazione extraconiugale.