Investigazioni private a supporto della revisione dell’assegno di mantenimento

Ordinanza n. 14864 del 6 maggio 2026 (depositata il 18 maggio 2026) – Corte di Cassazione

Con l’Ordinanza n. 14864/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la revoca o la modifica dell’assegno di mantenimento, compresi i casi di nuova convivenza stabile dell’ex coniuge beneficiario, produce effetti a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale e non dalla successiva data della decisione.

Principi affermati dalla Corte

  • Decorrenza dalla domanda giudiziale: la revoca o la modifica dell’assegno deve retroagire alla data di presentazione del ricorso, purché i presupposti che ne giustificano la revisione fossero già esistenti in quel momento.
  • Tutela della parte che agisce tempestivamente: tale principio evita che la durata del procedimento giudiziario determini un ingiusto vantaggio economico a favore dell’altro coniuge, garantendo tutela a chi abbia prontamente esercitato il proprio diritto di chiedere la revisione delle condizioni economiche.
  • Possibilità di una diversa decorrenza: qualora nel corso del giudizio intervengano modifiche rilevanti dei presupposti di fatto o degli elementi necessari alla quantificazione dell’assegno, il giudice può stabilire, con adeguata motivazione, una decorrenza differente, facendola decorrere da un momento successivo, anche dalla data della decisione.

Nel manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti e Giampaolo Luzzi, Edizione “BTT”, viene approfondito il tema delle indagini familiari. Il volume è reperibile cliccando sul tasto “Acquista ora”.

Le tecniche investigative: segreti, simulazioni blitz del pedinamento

Il termine “pedinamento” evoca da sempre un’attività sospesa nel mistero su cui può addensarsi anche l’ombra dell’illecito. Per molti anni questa tecnica d’indagine è stata tollerata a corrente alternata dalle autorità, talvolta osteggiata, mai autorizzata in maniera esplicita.
Il pedinamento e l’appostamento sono tecniche di investigazione cosiddette “atipiche” e, rappresentano, senza dubbio, la modalità di indagine più utilizzata nel “puzzle” investigativo.
Il pedinamento ha da sempre attirato l’attenzione dei media. Tuttavia, il cinema, e soprattutto le fiction televisive, hanno offerto una visione spesso distorta di questa modalità di indagine, accentuando gli aspetti più avventurosi e rocamboleschi: i film d’azione sono generalmente farciti di inseguimenti serrati nei centri delle città affollate, mentre tralasciano quegli aspetti più ordinari e “noiosi”, operativi e preparatori che, nella realtà, sono la pratica quotidiana dell’investigatore.
La richiesta da parte del cliente di pedinare, o comunque osservare a distanza un indagato, mette in moto una serie di procedure che il professionista deve seguire scrupolosamente, se vuole portare a termine la “mission” con successo e in tempi il più possibile brevi. Sono assolutamente sconsigliabili i pedinamenti“ fai da te” (controlli del/la fidanzato/a – i cosiddetti “blitz” che possono pericolosamente trasformarsi in stalking, molestie ecc.)
Preliminarmente e’ infatti indispensabile un’intervista approfondita da parte del responsabile investigativo con il cliente, per avere una conoscenza dettagliata del pedinato – del quale vanno attentamente studiati occupazioni, abitudini, interessi, conoscenze, rapporti familiari, interpersonali e sociali.
Prima di iniziare l’attività di pedinamento è opportuno effettuare un accurato sopralluogo dei luoghi indicati dal committente, per poter predisporre la più adeguata “mimetizzazione”.
Una volta terminata la fase preparatoria, è possibile pianificare il pedinamento, costituendo, se necessario, un pool investigativo, ossia un’azione congiunta con collaboratori o colleghi.
Le modalità di pedinamento di una persona variano in base alle sue abitudini e ad alcuni fattori (traffico, modalità di spostamento notturno o diurno, ubicazione ecc.), che dovranno essere di volta in volta valutati per non pregiudicare il servizio.
Programmato ogni minimo dettaglio, dall’abbigliamento al mezzo di locomozione, alle direzioni che potrebbe prendere il soggetto da seguire, l’operazione può avere inizio.
Almeno mezz’ora prima della presunta uscita del pedinato, l’investigatore dovrà trovarsi nel luogo concordato con il committente. Durante l’attesa è buona norma cambiare spesso posizione per non destare sospetti. Nel caso di un pedinamento a piedi, l’investigatore dovrà seguire il soggetto a debita distanza, pronto a ridurla in luoghi poco luminosi o affollati, per evitare di perdere il “contatto visivo” con la persona seguita.
Se si tratta di un pedinamento in macchina, o altro mezzo, l’investigatore dovrà fare attenzione alle manovre brusche ed evitare, ovviamente, che altre autovetture si frappongano; per non rischiare di perdere il contatto non dovrà allontanarsi troppo, ma neppure seguire il veicolo troppo vicino o troppo a lungo.
La vettura usata per il pedinamento non dovrà essere appariscente, ma di dimensioni ridotte, non rumorosa, di media cilindrata, con una buona ripresa e una buona velocità finale, provvista di pieno di carburante, telepass, permesso di circolazione nelle ZTL.
In certi casi, soprattutto nei centri urbani grandi e trafficati, è indispensabile l’accoppiamento macchina-moto di buona cilindrata, anche questa non dovrà essere troppo vistosa (un enduro ad esempio è sconsigliabile).
Dal punto di vista normativo, la questione della legittimità del servizio di osservazione è stata a lungo dibattuta, soprattutto a causa della “scollatura” sorta tra i margini di manovra concessi dalla legge e l’esercizio concreto dell’investigazione privata. La possibilità di praticare pedinamenti e appostamenti da parte dei detective privati è stata per molto tempo regolata da una circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 1928 che vietava tali attività.
Nella prassi, però, il divieto era disatteso in quanto, viceversa, tutte le agenzie investigative in Italia avrebbero dovuto chiudere i battenti.
Ma grazie al DM n° 269 del 1/12/2010, il problema è stato superato e oggi il pedinamento è perfettamente legale. Approfondiremo il tema nel prossimo post.

Il tema del pedinamento viene approfondito nel capitolo 6.2 del manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti (Nucleo Indagini Private) e Gianpaolo Luzzi, edizione “BTT”.

Per acquistare il libro: https://www.newpressedizioni.com/scheda-libro/alberto-paoletti-gianpaolo-luzzi/investigazioni-private-979-12-80487-65-0-727127.html

Le chat intime extraconiugali sono “prova” di addebito nelle separazioni?

Fra i doveri coniugali la cui violazione è idonea a determinare un addebito della separazione si annovera, tipicamente, la fedeltà coniugale. Ipotesi emblematica dell’istituto in questione è rappresentata, infatti, dal tradimento che, costituendo una violazione del dovere di fedeltà, può determinare l’addebito della separazione laddove provochi l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o arrechi pregiudizio all’educazione della prole. In questo caso, l’addebito viene pronunciato qualora sia accertato che in assenza del tradimento non si sarebbero determinate la crisi matrimoniale e la conseguente separazione. L’onere di dimostrare tale nesso causale grava sulla parte che richiede l’addebito, mentre spetta a chi contesta la domanda di addebito dimostrare l’assenza di una connessione eziologica, ovvero l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22/09/2022, n. 27771).

Nel mutare della nostra società, nell’ingresso sempre maggiore di mezzi tecnologici nelle nostre vite con il conseguente pesante condizionamento delle nostre abitudini, l’addebito della separazione può essere pronunciato dal Giudice anche per un tradimento virtuale. Così la Corte di Cassazione (Ord. 16.02.2021 n. 3879) ha stabilito, ad esempio, che può essere pronunciata la separazione con addebito al coniuge che utilizza siti di incontri. Nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Verona, confermata dalla Corte d’Appello, addebitava la separazione al marito dopo che la moglie aveva depositato copia di sms e ricevute di pagamento per siti di incontri on line con donne.
Quando vengono fatte determinate produzioni documentali occorre tuttavia tenere conto del diritto, tutelato costituzionalmente, alla segretezza della corrispondenza, cui sono ormai equiparate la posta elettronica e le chat private. La giurisprudenza non offre risposte univoche sul punto.
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 17.03.2022 n. 8750) ha anche affermato che può essere dato l’addebito quando il tradimento on line viene commesso in modo offensivo, ad esempio chattando accanto al proprio coniuge. In particolare nell’ordinanza citata i Giudici scrivono che “la relazione del coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in adulterio, comporti offesa all’onore e alla dignità dell’altro coniuge”.
Dunque oggi una conversazione “hot” può essere parificata ad una notte di amore sfrenato, purché abbia un’efficacia causale nella crisi matrimoniale. (Sibilla Santoni)

Nel manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti (Nucleo Indagini Private) e Gianpaolo Luzzi, edizione “BTT”, l’Avv. Sibilla Santoni approfondisce il tema delle indagini private in ambito familiare .

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Investigazioni e revisione/revoca assegno di mantenimento

La Corte di Cassazione riconosce piena validità alle investigazioni private nell’ambito delle richieste di revisione o revoca dell’assegno di mantenimento (sia divorzile che di separazione). Tali indagini sono considerate prove atipiche ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e possono essere utilizzate per dimostrare, ad esempio, nuove capacità economiche, attività lavorative non dichiarate o la presenza di una convivenza more uxorio dell’ex coniuge. Se il rapporto investigativo è accurato e trova conferma nel corso del giudizio, può costituire un elemento decisivo per ottenere la riduzione o l’eliminazione dell’assegno.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 617 del 12 gennaio 2026 (Sez. I Civile) afferma che le indagini svolte da un investigatore privato, se confermate in sede testimoniale, costituiscono prove pienamente utilizzabili per ottenere la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento. In particolare, documentazione come fotografie e video idonei a dimostrare lo svolgimento di attività lavorative non dichiarate da parte dell’ex coniuge può risultare determinante ai fini della decisione.

Punti chiave secondo la giurisprudenza di Cassazione:

  • Finalità Indagini: verificare concretamente il reale stile di vita, individuare eventuali attività lavorative non dichiarate, accertare la presenza di una nuova convivenza stabile o l’esistenza di redditi e patrimoni occultati.
  • Valore delle indagini: le relazioni investigative rientrano tra le prove “atipiche”, liberamente valutabili dal giudice, ma assumono particolare rilevanza quando trovano conferma nella deposizione dell’investigatore in giudizio.
  • Prove in Tribunale: le relazioni investigative, insieme a fotografie e video, costituiscono elementi documentali che il giudice può apprezzare secondo il proprio prudente giudizio; la deposizione dell’investigatore in aula assume un ruolo centrale nel confermare quanto rilevato.
  • Revoca dell’assegno: la soppressione dell’assegno è legittima qualora venga accertata una convivenza more uxorio oppure un’attività lavorativa sommersa del beneficiario, elementi che escludono lo stato di bisogno dichiarato.
  • Applicabilità: il principio è estendibile anche ai figli maggiorenni, consentendo di dimostrarne la capacità lavorativa e l’autosufficienza economica, con conseguente cessazione dell’obbligo di mantenimento.
  • Ruolo del privato: attività come pedinamenti e osservazioni, se svolte professionalmente e nel rispetto della normativa sulla privacy (ad esempio in luoghi pubblici), rappresentano validi elementi di prova.

Questa decisione rafforza il ruolo delle agenzie investigative nel diritto di famiglia, riconoscendo al materiale raccolto un peso significativo nella revisione degli equilibri economici successivi alla separazione.

Sentenze recenti:
Riduzione per lavoro “in nero”: con l’ordinanza n. 617/2026, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la diminuzione dell’assegno di mantenimento sulla base di indagini che dimostravano l’avvio di un’attività lavorativa non dichiarata da parte dell’ex coniuge.

  • Proporzionalità: l’assegno deve essere rideterminato al ribasso quando il reddito dell’obbligato subisce una riduzione significativa, così da evitare che l’importo diventi eccessivamente gravoso (ord. n. 19288/2025).
  • Revoca per convivenza: l’accertamento di una convivenza more uxorio, caratterizzata da stabilità e continuità, da parte dell’ex coniuge beneficiario comporta la cessazione del diritto all’assegno.

È essenziale che l’investigatore operi nel pieno rispetto della legge, altrimenti le prove raccolte rischiano di essere considerate inutilizzabili in giudizio.

Molestie sessuali e investigazioni private

LA VICENDA
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, che avrebbe subito atti sessuali da parte dello zio sul divano, dove ella si trovava prima che vi si sedesse anche il fratello dell’imputato, e che l’imputato, suo zio, per compiere gli atti illeciti, aveva approfittato di una coperta, utilizzata da tutte e tre le persone in quel momento presenti sul divano.

LE RISULTANZE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO
Nel giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine alla violenza sessuale si fonda primariamente sul contrasto tra quanto raccontato dalla ragazza e quanto riferito dalle altre persone presenti al momento e sul luogo del fatto all’investigatore privato.

 

LA CASSAZIONE
La persona offesa, costituita parte civile, proponeva ricorso per cassazione.
La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 8019 depositata il 2 marzo 2026 ha ricordato che sono inutilizzabili le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dall’investigatore privato. legittimato esclusivamente a procedere ad un “colloquio non documentato ( ex Art 391-bis C.p.p).

Risolto grazie alle investigazioni private il caso Claps

TESI DOTT.SSA DEBORAH IACOVINO E RELATORE PROF. ALBERTO PAOLETTI

Sono profondamente grata al relatore della mia tesi, il professor Alberto Paoletti, responsabile del Nucleo Indagini Private di Firenze, per avermi dato la possibilità di mettermi in contatto con uno stimato investigatore, Marco Gallo e per avermi guidatocon professionalità e costante supporto nella stesura della mia tesi dal titolo “L’importanza delle investigazioni private nell’accertamento dei fatti- Il caso Elisa Claps”.

I preziosi suggerimenti del professor Paoletti e la sua competenza nel campo delle investigazioni private sono stati fondamentali per la stesura del mio elaborato finale.

L’investigatore privato dei nostri giorni rappresenta una figura professionale fondamentale nel panorama investigativo contemporaneo che si è consolidata ed evoluta durante gli anni fino a rappresentare un elemento rilevante all’interno dell’intero sistema giustizia. Diversi sono stati gli interventi normativi che hanno trasformato questa figura, da un’attività quasi del tutto privata e poco regolamentata, a una professione altamente qualificata e soggetta a stringenti controlli prefettizi e normative europee. Difatti, l’evoluzione legislativa, che da sempre caratterizza questa figura professionale, è stata in grado di trasformare l’ investigatore privato da sempre guardato con sospetto, ad un vero e proprio professionista meritevole di fiducia, al servizio dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni.

L’investigatore privatoche conosce i propri poteri, i propri limiti legali e operativi è sicuramente in grado di offrire un valido contributo alle indagini fornendo non solo al proprio cliente, ma anche agli inquirenti dei validi elementi/spunti d’indagine volti alla conoscenza dei fatti.

L’OMICIDIO DI ELISA CLAPS E LE INVESTIGAZIONI PRIVATE

La mia tesi non è solo la storia o meglio la cronaca dell’ indagine del caso Elisa Claps, bensì la dimostrazione che sul proprio cammino, seppur triste e segnato dallo sconforto, un professionista come l’investigatore  privato Marco Gallo è stato in grado di offrire gratuitamente il proprio ausilio, per far luce su quella misteriosa e presunta scomparsa di Elisa in una soleggiata domenica di settembre del 1993; poi ritrovata senza vita il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa “Santissima Trinità” di Potenza, a circa quattordici metri d’altezza dall’altare.

LA SCOPERTA DELL’ASSASSINO DANILO RESTIVO

Infatti, solo grazie alle preziose informazioni fornite dall’investigatore italiano alla polizia del Dorset a seguito dell’omicidio di Heather Barnett, si sono riaccesi in Italia i riflettori su Danilo Restivo. Con la mia tesi ho voluto ricordare Elisa e tutte quelle donne vittime della mano omicida di un uomo. Nel 1993 non si era soliti parlare di femminicidio, ma di questo si trattava.

Ci  vollero ben diciassette anni per fermare Danilo Restivo. Diciassette lunghi anni di dolore, di rabbia, di omicidi, di depistaggi per assicurare il colpevole alla giustizia. Ci volle la pazienza, la tenacia, la professionalità di un investigatore privato per far accendere i riflettori su Danilo Restivo.

Le vicende vissute e condivise dall’investigatore, mi hanno permesso di offrire una narrazione interamente autentica e la più completa possibile, capace dievidenziare come la resilienza, la pazienza, la tenacia e l’alacrità sono qualità essenziali ed imprescindibili di un buon investigatore privato.

Solo l’abnegazione e l’entusiasmo per il proprio lavoro, anche quando questo si scontra con  innumerevoli ostacoli e difficoltà, sono peculiarità che denotano un integerrimo e capace investigatore privato e che dovrebbero contraddistinguere qualsiasi persona nel proprio lavoro.

L’assegno di divorzio spetta all’ex che lavora in nero? La Corte di Cassazione risponde con l’ordinanza n. 5077/2021

L’assegno di divorzio o assegno divorzile è la somma che un coniuge corrisponde all’altro (in seguito al divorzio) quando egli risulta privo di reddito.

In questo ambito, come tanti altri, l’investigatore privato può intervenire e svolgere un ruolo decisivo mediante il suo contributo.

 

Recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto dirimente l’operazione degli investigatori privati nel ricercare e fornire prove utili a dimostrare che la moglie, a cui il tribunale aveva riconosciuto il diritto di percepire un assegno di divorzio dall’ex marito, in realtà non avesse alcun diritto a ricevere tale somma di denaro dall’ex coniuge, poiché era stata sorpresa a svolgere un’attività lavorativa in nero.

Nella fattispecie il tribunale, con sentenza di divorzio definitiva, aveva deciso che l’ex marito avrebbe dovuto dare sia un assegno di mantenimento per il figlio, sia un assegno di divorzio per l’ex moglie in quanto risultava che quest’ultima non avesse più un lavoro presso lo studio commercialista a causa di una patologia da cui era affetta che le impediva di lavorare.

La signora, mediante appello incidentale, domandava l’aumento dell’assegno divorzile previsto.

La Corte d’appello rigettava le doglianze della donna in quanto l’ex marito, attraverso gli accertamenti svolti dall’investigatore privato, aveva dimostrato che l’ex moglie in realtà non doveva beneficiare di alcun assegno. Infatti, le prove raccolte dagli investigatori dimostravano che l’interessata svolgeva un’attività lavorativa e percepiva un reddito, seppur in nero.

Mediante ricorso per Cassazione la signora lamentava che il giudice di secondo grado avesse utilizzato le indagini investigative per rigettare la sua domanda.

La Suprema Corte ritiene inammissibile tale ricorso sulla scorta dell’argomentazione secondo cui lo stato di salute della donna non era tale da impedirle di lavorare, tant’è che era stata sorpresa a svolgere altre attività ludiche e sportive come guidare, passeggiare e utilizzare la bicicletta. Ma, in ogni caso, tale mantenimento non le spettava in quanto svolgeva un’attività lavorativa continuativa, prestata in nero dal 2011.

Per tale motivo, con l’ordinanza n. 5077/2021, la Corte di Cassazione riconferma l’importanza e il fondamentale contributo delle investigazioni private nell’accertare fatti da provare in giudizio e, in particolare, tutti quei fatti idonei a negare un assegno divorzile a beneficio di una persona che, apparentemente risulterebbe priva di reddito, ma che in realtà svolge attività in nero.

Quali sono i rischi per il detective nella comunicazione delle risultanze investigative al cliente??? Urge un aggiornamento della normativa

Questa delicata problematica è stata approfondita dalla Psichiatra Dott.ssa Gioia Piazzi con la tesi (votazione 110 e lode) titolata “La psicologia del cliente. Studio preliminare per la formulazione di un vademecum per l’investigatore privatoRelatore Alberto Paoletti* Docente del Master di II Livello in Scienze Forensi presso l’Università “La Sapienza” (Responsabile Didattico-Scientifico Prof. Avv. Natale Fusaro).

L’analisi psicologica e comportamentale del cliente da parte dell’investigatore privato, durante il primo colloquio preliminare al conferimento dell’incarico, è fondamentale per evitare pericolose ed incontrollate reazioni da parte del mandante nel momento della comunicazione delle risultanze investigative.

Lo spunto della Tesi è scaturito da un fatto reale.

L’investigatrice Agata (nome di fantasia) assume un incarico da parte di un uomo convinto che la moglie lo tradisca. Tra l’altro il cliente non sembra particolarmente angosciato, ma vuole verificare la situazione.

Durante le indagini i collaboratori di Agata scoprono che la moglie del cliente si trova in un locale pubblico insieme ad un altro uomo.

Mentre i collaboratori sono dentro il locale per cercare di fotografare la coppia, il cliente chiama Agata e gli chiede aggiornamenti. È teso e l’investigatrice, sospettando un intento aggressivo, inizialmente comunica solo informazioni generiche. Il cliente però insiste e richiede espressamente di sapere con chi sia la consorte e soprattutto nome e indirizzo del locale.

Agata si vede costretta a dare tutte le informazioni richieste, proprio in virtù della normativa che impone all’investigatore di informare tempestivamente il cliente sulle risultanze investigative.

Dopo pochissimo tempo il cliente si presenta al locale, individua la moglie, la trascina fuori e le infligge varie coltellate. L’uomo viene arrestato e poi condannato.

Questa storia, realmente accaduta, rivela quanto la norma di legge sia distante dalla realtà e dalle situazioni che ogni giorno vivono sul campo gli investigatori privati.

L’obbligo di comunicare tempestivamente le informazioni raccolte può mettere a rischio l’incolumità del cliente, del consorte o di terzi e anche dell’investigatore.

In definitiva, al fine di evitare queste tragiche conseguenze, ed adeguare le norme alla concreta attività operativa,   la Federpol, principale associazione degli investigatori privati  dovrà promuovere  una  radicale revisione delle Regole deontologiche privacy (per Avvocati ed Investigatori privati)  che all’art. 8, VI co.: obbligano  l’investigatore privato ad informare periodicamente il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

*  Alberto Paoletti – Direttore Nucleo Indagini Private INFORMARK s.r.l.u.

Studiare Criminologia e Scienze Forensi

Master di II Livello in SCIENZE FORENSI
“Criminologia – Investigazione – Security – Intelligence”
A.A. 2019-2020 (XVIII Edizione)
Direttore Prof. Natale Mario di Luca
Facoltà di Farmacia e Medicina

DIGEF – Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici – Facoltà di Giurisprudenza
Sezione di Diritto Penale, Procedura Penale e Criminologia

Scadenza presentazione domande di ammissione 15 Gennaio 2020

 

 

In collaborazione con
LABORATORIO DI GIUSTIZIA PENALE
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici – DIGEF
“Istituto di Diritto Penale, Procedura Penale e Criminologia”
Società Italiana di Criminologia
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Unione Camere Penali Italiane (UCPI)
Camera Penale di Roma
Associazione Nazionale Forense (ANF- Penale) Roma
OSDIFE (Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa e CBRNe)
ORFT (Osservatorio sul Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo)
CRST (Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo)
Istituto di Ricerca EU.R.E.S. – Ricerche Economiche e Sociali
IISFA (International Information System Forensics Association)
Fondazione “Guglielmo Gulotta”
Laboratorio GENOMA
Laboratorio SIMEF (Studio Indagini Mediche E Forensi)
Istituto Nucleo Indagini Private INFORMARK

Segreteria Didattico Scientifica
Coordinatore – Avv. Prof. Natale Fusaro
Sito Web: https://web.uniroma1.it/masterscienzeforensi/

E-mail: scienzeforensi@uniroma1.it

“La criminologia moderna non può essere soltanto una esposizione teorica di principi filosofici e giuridici; deve essere anche studio organico e psichico dell’uomo delinquente e delle condizioni dell’ambiente che lo spingono al delitto; deve essere indagine tecnica sulle prove generiche e specifiche del reato; deve essere rilievo sperimentale degli atteggiamenti che specialmente gli imputati ed i testimoni assumono nel giudizio penale ed i condannati nel carcere; deve essere nozione positiva delle riforme parziali (e dei loro effetti) che al tipo tradizionale di giustizia penale si sono portate e si portano ogni giorno in tutti i paesi civili; deve essere esame obiettivo di processi penali autentici, quali si trovano negli archivi giudiziari, per anatomizzarli tanto dal lato psicologico e sociale, quando dal lato procedurale e giuridico, e rilevare come le leggi e la giurisprudenza si applichino nella vita quotidiana; deve essere anche palestra educativa di oratoria forense”.

Ragioni e scopi ritenuti tuttora attuali, al pari dei principi e degli scopi della Scuola Tecnica di Polizia, fondata sempre alla SAPIENZA dal Prof. Salvatore Ottolenghi nel 1910 – Maestro di Medicina Legale e Criminalistica, al quale va il grande merito di aver saputo dare attraverso il Suo Programma di Polizia Scientifica concreta applicazione nel settore delle Investigazioni alla Medicina Legale, all’Antropologia e alla Psichiatria. All’interno della Facoltà di Giurisprudenza, in linea con la tradizione della Scuola di Applicazione Giuridico Criminale della SAPIENZA è stato istituito il Laboratorio di Giustizia Penale, presso la Sezione di Diritto Penale, Procedura Penale e Criminologia del DIGEF – Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici.

Dall’A.A. 2015-2016 il Laboratorio di Giustizia Penale collabora ed implementa le attività didattico scientifiche del Master in Scienze Forensi (Criminologia – Investigazione – Security – Intelligence), attraverso l’organizzazione di seminari nei quali vengono affrontate tematiche inerenti il Diritto Penale, la Procedura Penale e la Criminologia.

Organizzazione delle attività formative
Le lezioni si tengono di regola nelle sole giornate di venerdì (h. 15-19) e sabato (h. 10-14 e 15-19) in modo da agevolare i professionisti ed i fuori sede. Le lezioni, i seminari e le EPG prevedo la presentazione e l’analisi di casi giudiziari, perizie e consulenze tecniche che vengono illustrate e discusse con i Frequentanti i quali provvedono alla redazione di apposite relazioni e note critiche al riguardo, il tutto al fine di contribuire alla formazione professionalizzante tipica dei Master Universitari.
Il calendario delle attività didattiche e seminariali è strutturato tenendo conto del Calendario Accademico della SAPIENZA armonizzando al meglio la distribuzione delle ore di didattica frontale in periodi non interessati da festività.

Crediti Formativi Professionali
Per il personale sanitario (Medici, Psicologi, Farmacisti ecc.) dipendente o libero professionista, operante nel settore della Sanità, sia privata che pubblica, la frequenza del Master esonera dall’obbligo dei crediti E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) per l’anno di frequenza.
Per gli Psicologi e gli Psicologi-Psicoterapeuti interessati all’iscrizione in qualità di Psicologo Giuridico all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso i Tribunali la frequenza del Master comporta il soddisfacimento del criterio minimo di formazione specifica relativo al percorso formativo (teorico-pratico) post laurea, della durata non inferiore a 50 ore nell’ambito della Psicologia Giuridica e Forense, come previsto dalla Delibera dell’Ordine Psicologi del Lazio n. 251-11 del 13-06-2011.
Per gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati la frequenza del Master comporta il riconoscimento di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) come da delibera del C.O.A. di Roma.

Informazioni
Tutte le informazioni utili (modalità di partecipazione; quota di iscrizione; calendario delle lezioni ecc.) sono disponibili sul Sito Web: https://web.uniroma1.it/masterscienzeforensi/
Per contattare la Segreteria inviare una mail all’indirizzo: scienzeforensi@uniroma1.it
Scadenza presentazione domande di ammissione 15 Gennaio 2020

 

In aumento le indagini preventive

A trent’anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale sono in forte aumento le indagini preventive, mentre ancora scarsa la collaborazione tra avvocati penalisti e investigatori privati.

 Il convegno che si è tenuto recentemente a Firenze (promosso da Federpol – Federazione Italiana degli investigatori privati – rappresentata dal Presidente Luciano Tommaso Ponzi, Antonio Berneschi Presidente Reg. ­e dalla Camera Penale di Firenze rappresentata dal Presidente Avv. Luca Bisori) ha avuto per oggetto l’evoluzione delle indagini difensive dall’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale nel 1989.

Nonostante l’enucleazione teorica del principio della parità tra le parti, l’incidenza statistica dell’impiego dell’investigatore privato nel processo penale è molto esigua, come emerge anche da una ricerca dell’Unione Camere Penali.

Riportiamo una sintesi della relazione di Alberto Paoletti (Responsabile Nucleo Indagini Private Informark, Comitato Legislativo Federpol), che opera nel settore delle investigazioni private da 50 anni, e che ha analizzato le principali cause – vere o presunte – di questa limitata collaborazione:

L’investigatore privato costa troppo.

Questa prima causa non ci trova d’accordo. Infatti, all’indomani della riforma del 1989 fu creata una task force di detective Federpol, disponibili ad una sorta di gratuito patrocinio   a favore dei non abbienti, anche per sperimentare sul campo questa nuova attività. Più tardi, con la Legge 29 marzo 2001, n. 134 fu riconosciuto anche per l’investigatore il patrocinio a carico dello Stato a favore dei non abbienti.

La mancanza degli strumenti investigativi.

Questa motivazione è, purtroppo, vera: l’investigatore privato non dispone, ad esempio, di accessi on line alle banche dati riservate come il suo omologo pubblico. Questi, con un semplice click, può effettuare screening di testimoni e persone informate sui fatti. In realtà, l’investigatore privato italiano ha spesso delle difficoltà anche ad accedere anche a certi uffici anagrafici pubblici: le armi pari sono più una vocazione che una realtà!

 – Le  rogatorie all’estero e le indagini difensive

Nelle indagini internazionali  i detective dispongono di notevoli possibilità operative; con una semplice e-mail possono, ad esempio, organizzare in tempi rapidi un pedinamento all’aeroporto di New York o ricercare un testimone a Santo Domingo. Infatti dispongono di una rete di corrispondenti in tutto il mondo, grazie alla WAD, World Association of Detective.

Purtroppo, ai fini dell‘utilizzabilità di atti compiuti all’estero, per tutte le parti processuali, deve essere esperita la procedura prevista dal codice in materia di rogatorie, e il difensore ha l’obbligo di passare attraverso la richiesta al PM o al GIP, affinché venga attivata la procedura della rogatoria internazionale.

 L’assenza di una forma mentis da parte dei penalisti ad avvalersi dell’investigatore privato.

Questo avviene anche a causa dalla scarsa conoscenza da parte di alcuni legali delle concrete modalità operative e delle tecniche investigative. Esiste una cautela diffusa ad avventurarsi in terreni poco frequentati. Molto più diffuso è il ricorso ai consulenti tecnici, i quali presenterebbero minori rischi operativi.

Al contrario, è in grande aumento il ricorso agli investigatori privati per la ricerca delle fonti di prova a favore delle persone offese dal reato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.

L’avvocato può disporre quindi preliminarmente di prove, già “confezionate” dall’investigatore privato che consentono di programmare la strategia difensiva più idonea. Gli ambiti privilegiati sono i reati contro le aziende: furti, concorrenza sleale, abusi Legge 104, simulazioni fraudolente di malattie, contraffazioni di marchi. A proposito di quest’ultimi, dietro molti scoop giornalistici di sequestri di merce contraffatta da parte della Guardia di Finanza esiste un lavoro sottotraccia di investigatori privati che rimangono anonimi per ovvi motivi di sicurezza.

Inoltre, a proposito delle  indagini preventive, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13110 si è pronunciata in merito a un caso di furti subiti da una società che aveva direttamente commissionato le indagini private ad una società investigativa. Gli esponenti   sostenevano la presunta violazione della legge processuale, in quanto le indagini preventive non erano state commissionate dall’avvocato difensore ad investigatori autorizzati ex art 222, bensì direttamente dall’azienda committente.

La corte ha confermato che l’azienda, non aveva l’obbligo di nominare un difensore e che non le era preclusa la facoltà di rivolgersi direttamente ad un investigatore privato autorizzato ex art. 134 Tulps al fine di verificare la fondatezza dei sospetti circa la fuoriuscita indebita di materiale. Infatti, l’art. 327 bis si riferisce unicamente all’attività svolta dal nominato difensore in pendenza di procedimento. Anche questo è stato risolto con aggravio di spese per il committente e gli investigatori.

– Il processo di revisione

Altra  importantissima area di intervento, per la quale gli investigatori privati sono scarsamente utilizzati è  la procedura di revisione finalizzata al risarcimento per errore giudiziario. I dati più recenti, comunicati dal Ministro della Giustizia e aggiornati al 30 settembre 2018 parlano di un numero di casi di ingiusta detenzione pari a 856per una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione che ammonta a 29.539.084,44 euro.

In foto: Luciano Tommaso Ponzi – Presidente Nazionale Federpol, Alberto Paoletti – Comitato Legislativo Federpol, Paolo Tonini – Professore emerito dell’Università di Firenze, Martina Urban – Camera Penale di Firenze, Giorgio Spangher – Professore emerito dell’Università LA SAPIENZA di Roma.