L’assegno di divorzio spetta all’ex che lavora in nero? La Corte di Cassazione risponde con l’ordinanza n. 5077/2021

L’assegno di divorzio o assegno divorzile è la somma che un coniuge corrisponde all’altro (in seguito al divorzio) quando egli risulta privo di reddito.

In questo ambito, come tanti altri, l’investigatore privato può intervenire e svolgere un ruolo decisivo mediante il suo contributo.

 

Recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto dirimente l’operazione degli investigatori privati nel ricercare e fornire prove utili a dimostrare che la moglie, a cui il tribunale aveva riconosciuto il diritto di percepire un assegno di divorzio dall’ex marito, in realtà non avesse alcun diritto a ricevere tale somma di denaro dall’ex coniuge, poiché era stata sorpresa a svolgere un’attività lavorativa in nero.

Nella fattispecie il tribunale, con sentenza di divorzio definitiva, aveva deciso che l’ex marito avrebbe dovuto dare sia un assegno di mantenimento per il figlio, sia un assegno di divorzio per l’ex moglie in quanto risultava che quest’ultima non avesse più un lavoro presso lo studio commercialista a causa di una patologia da cui era affetta che le impediva di lavorare.

La signora, mediante appello incidentale, domandava l’aumento dell’assegno divorzile previsto.

La Corte d’appello rigettava le doglianze della donna in quanto l’ex marito, attraverso gli accertamenti svolti dall’investigatore privato, aveva dimostrato che l’ex moglie in realtà non doveva beneficiare di alcun assegno. Infatti, le prove raccolte dagli investigatori dimostravano che l’interessata svolgeva un’attività lavorativa e percepiva un reddito, seppur in nero.

Mediante ricorso per Cassazione la signora lamentava che il giudice di secondo grado avesse utilizzato le indagini investigative per rigettare la sua domanda.

La Suprema Corte ritiene inammissibile tale ricorso sulla scorta dell’argomentazione secondo cui lo stato di salute della donna non era tale da impedirle di lavorare, tant’è che era stata sorpresa a svolgere altre attività ludiche e sportive come guidare, passeggiare e utilizzare la bicicletta. Ma, in ogni caso, tale mantenimento non le spettava in quanto svolgeva un’attività lavorativa continuativa, prestata in nero dal 2011.

Per tale motivo, con l’ordinanza n. 5077/2021, la Corte di Cassazione riconferma l’importanza e il fondamentale contributo delle investigazioni private nell’accertare fatti da provare in giudizio e, in particolare, tutti quei fatti idonei a negare un assegno divorzile a beneficio di una persona che, apparentemente risulterebbe priva di reddito, ma che in realtà svolge attività in nero.

Separazione con addebito: le cause

In materia di separazione ci sono moltissime variabili in gioco. Innanzitutto, occorre specificare che un giudice può pronunciarsi relativamente a una separazione nel momento in cui sussistano oggettive condizioni per le quali il rapporto risulta intollerabile. Può, però accadere che uno dei due coniugi richieda l’addebito della separazione, ritenendo, in particolare, che una violazione dei diritti coniugali abbia scatenato la crisi. In altre parole, se uno dei due coniugi ha violato i doveri coniugali, l’altro può chiedere l’addebito della separazione.

Ma quali sono le cause che possono portare all’addebito della separazione?

A titolo di esempio, la causa di addebito più frequente è la violazione del dovere di fedeltà. Non solo, ne esistono anche altre.

Violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale

Per quanto riguarda il vincolo matrimoniale, esso comporta il dovere di assistere moralmente e materialmente il coniuge. In ogni momento di vita.

Per illustrare il caso bastano pochi esempi concreti: rifiutarsi di fornire supporto emotivo oppure mostrare totale disinteresse per i problemi del partner può portare – nel caso in cui questo conduca a una convivenza intollerabile – all’addebito della separazione.

Mancata contribuzione ai bisogni della famiglia

Allo stesso modo, il coniuge ha l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia. In tal caso, non provvedendo economicamente, rifiutando occupazioni, sperperando il patrimonio, il coniuge incorrerà nell’addebito. A condizione che questo comportamento sia causa scatenante della crisi matrimoniale.

Abbandono ingiustificato della casa familiare

Ma, ancora più importante è il dovere di coabitazione. Se il coniuge abbandona senza motivo – oppure senza consenso la casa coniugale – questo comportamento può essere motivo di addebito. In particolare, perché rende materialmente impossibile la convivenza. Sebbene, affinché venga disposto l’addebito, la “fuga” debba essere causa della crisi e non una sua conseguenza.

Mancata (o scarsa) intesa sessuale oppure totale rifiuto di rapporti

Il prossimo motivo riguarda la sfera più intima dei rapporti tra i coniugi. In particolare, è dovere dei coniugi quello di creare (e mantenere) una equilibrata intesa sessuale. In caso contrario, o nel caso in cui uno dei partner rifiuti di intrattenere rapporti, possono esserci gli estremi per un addebito di separazione. A causa del fatto che questo comportamento ha ricadute sull’equilibrio psicofisico e sulla dignità dell’altro coniuge.

Maltrattamenti familiari, abuso di droga ed alcool

Cambiando tema, nessuna tolleranza viene riservata in giudizio verso comportamenti di violenza di un coniuge ai danni dell’altro.

Per esempio: vessazioni, ingiurie, minacce. Addirittura, episodi di violenza fisica; i quali, per inciso, rientrano nella sfera penale. In sintesi, tali comportamenti non solo non sono giustificati nemmeno se provocati. Ma sono gravi a tal punto che anche un solo episodio è sufficiente affinché scatti l’addebito.

Si tratta di comportamenti tanto gravi che anche un singolo episodio, se provato, è sufficiente a far scattare l’addebito.

In alcuni casi si è arrivati all’addebito anche per il protratto e persistente abuso di alcool da parte del coniuge, che non provvedeva ai bisogni della famiglia: il comportamento aveva determinato l’intollerabilità della convivenza.

Relazioni virtuali e frequentazioni di siti d’incontri

Riguardo questa motivazione, ne abbiamo già parlato nello specifico: intrattenere o ricercare relazioni virtuali può essere sufficiente a provocare la separazione con addebito.

In ogni caso, qualora si sospettino situazioni di questo genere, è sempre meglio evitare un pericoloso “fai da te”. È bene invece rivolgersi  ad un investigatore privato: la raccolta delle prove, in tal caso, avviene nel pieno rispetto delle norme deontologiche e sulla Privacy.

A tal proposito, la Cassazione ha ritenuto illecite, in numerosi casi, prove acquisite in violazione della Privacy, come, ad esempio, nella recente sentenza sull’installazione di microspie in auto.

Separazione e affidamento: serve un investigatore privato?

Quanto dura un matrimonio in Italia? In media, dice l’Istat, 17 anni al momento della separazione. I matrimoni sono in calo, mentre, rispetto al 1995, le procedure di separazione e divorzio sono quadruplicate. Molto spesso, quando una coppia si separa, sono i figli ad essere maggiormente coinvolti: in primo luogo sotto il profilo emotivo, ma anche sotto quello legale. Vediamo quali sono le problematiche più comuni e in che modo si possono risolvere.

Dal 2006 in Italia è previsto l’«affidamento condiviso», riferito alla responsabilità dei genitori nella cura dei propri figli. In caso di separazione, è il giudice a decidere con quale dei genitori i figli (minorenni) andranno a convivere. Nella maggior parte dei casi è la madre, anche se la legge non obbliga a questa scelta.

Quanto pesa l’opinione dei figli?

L’ultima parola spetta sempre al giudice. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano d’accordo il giudice può stabilire di non ascoltare i minori coinvolti. Ascolto che è invece obbligatorio quando il minore ha più di 12 anni. Anche meno, se è in grado di capire la propria posizione e seguire lo svolgimento del processo.

Che significa, nello specifico, «affidamento condiviso»?

Cerchiamo di fare chiarezza. Prima del 2006 era previsto l’«affidamento esclusivo» dei figli presso un solo genitore. Con l’«affidamento condiviso», il minore (o i minori) può avere rapporti equilibrati con entrambi i genitori. Inoltre, tutti e due i coniugi devono avere pari poteri e responsabilità nella cura dei figli. Allo stesso modo, devono decidere insieme le questioni più importanti che hanno a che fare con i figli. Infine, ogni genitore ha l’obbligo del mantenimento diretto dei figli. Se ciò non è possibile, il genitore deve versare un assegno di mantenimento.

E se un genitore è totalmente inadeguato?

Si ritorna al regime di affido esclusivo solo se l’altro genitore si dimostri incapace di accudire il figlio. Questo può avvenire se si disinteressa del figlio, se lo trascura o si rifiuta di provvedere ai suoi bisogni. Ma anche se tenta di ostacolare i rapporti tra il figlio e l’altro genitore per fare in modo che si frequentino il meno possibile.

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Posso rivolgermi a un investigatore privato?

Un’agenzia di investigazioni private può svolgere indagini per provare l’inadeguatezza di un genitore, in favore del genitore che vorrebbe essere affidatario. Questo avviene tramite la produzione di materiale (video e fotografico) utile ad accertare le inadempienze verso il figlio. Le prove potranno acquisire poi valore legale per mezzo della testimonianza dell’investigatore privato.

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