Malattia simulata: posso assumere un investigatore privato?

Un ambito di indagine con cui gli investigatori si confrontano sempre più spesso è quello delle indagini sull’attività svolta dai dipendenti in stato di malattia. Infatti, la malattia simulata in modo fraudolento comporta evidente danno per il datore di lavoro, ma anche per le finanze pubbliche. Vediamo in proposito una interessante sentenza della Cassazione che conferma il licenziamento del dipendente infedele.

Il caso

Nella sentenza 3630/2017, la Cassazione ha stabilito un indirizzo molto chiaro. È stata infatti posta la parola fine su una vicenda molto controversa: un lavoratore, in stato di malattia per un infortunio alla caviglia, era stato scoperto (grazie all’investigatore privato assunto dal datore di lavoro) mentre lavorava nella rosticceria della moglie. Nonostante fosse guarito dall’infortunio, il lavoratore non era rientrato anticipatamente al lavoro, ma aveva prestato assistenza lavorativa nel locale della moglie. Per tale motivo, era stato licenziato dal datore di lavoro per giusta causa.

L’ultima parola è spettata alla Corte di Cassazione. Essa ha, infatti, ribadito da una parte la legittimità dei controlli investigativi. A patto che non abbiano, come oggetto, l’attività lavorativa in sé del dipendente. Dall’altra, ha dichiarato il comportamento del lavoratore lesivo del dovere di diligenza, del codice etico e del CCNL di riferimento. A tal proposito, quest’ultimo vieta qualsiasi attività lavorativa in malattia, anche se non retribuita.

Legittimo il licenziamento per giusta causa

Da un punto di vista giuridico, la Cassazione ha confermato l’esito della sentenza di appello, dichiara legittimo il licenziamento per giusta causa. Al dipendente veniva, più precisamente, contestato di non aver ripreso, successivamente alla guarigione, la prestazione lavorativa.

In conclusione, l’attività investigativa si è rivelata decisiva. Assumere un investigatore privato, in caso di dubbi sulla fedeltà del proprio dipendente, è caldamente consigliato. Infatti, questa figura professionale è in grado di provare eventuali attività illecite dei dipendenti. Il tutto nel rispetto della privacy e delle norme deontologiche.

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Pubblica Amministrazione e investigazioni

La Pubblica Amministrazione può assumere investigatori privati, al pari di una qualsiasi altra azienda? La Corte dei conti, con sentenza 36954/2016, ha risposto affermativamente.

La vicenda

Un dirigente pubblico si era rivolto ad una agenzia investigativa per svolgere accertamenti riguardo un dipendente. Il risultato degli accertamenti investigativi è stato chiaro: il dipendente aveva svolto attività lavorativa a favore di terzi, mentre usufruiva di un congedo parentale.

Le conseguenze

Il dipendente fu, chiaramente, licenziato. Ma il dirigente fu processato per danno erariale. Il motivo? Non aver valutato opzioni meno gravose, da un punto di vista economico, per le casse della società. Società che è quasi interamente finanziata dal Comune. Il dirigente era accusato di aver assunto un detective privato, invece di rivolgersi alle forze di polizia.

L’epilogo

In seconda istanza, la Corte dei conti ha assolto il dirigente dall’accusa di danno erariale. In tal modo, è stata riconosciuta la legittimità dei controlli investigativi anche nel settore pubblico. Di conseguenza, l’impiego di investigatori privati consente alle forze dell’ordine di concentrarsi su crimini più gravi. In particolare, prima di questa importante sentenza, non solo i dirigenti non potevano tutelarsi efficacemente, ma rischiavano anche di dover risarcire l’erario. Inoltre, nel caso in esame, l’attività di investigazione privata ha contribuito in modo decisivo al licenziamento del dipendente, condannato a risarcire l’intero danno all’azienda.

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Separazione con addebito: le cause

In materia di separazione ci sono moltissime variabili in gioco. Innanzitutto, occorre specificare che un giudice può pronunciarsi relativamente a una separazione nel momento in cui sussistano oggettive condizioni per le quali il rapporto risulta intollerabile. Può, però accadere che uno dei due coniugi richieda l’addebito della separazione, ritenendo, in particolare, che una violazione dei diritti coniugali abbia scatenato la crisi. In altre parole, se uno dei due coniugi ha violato i doveri coniugali, l’altro può chiedere l’addebito della separazione.

Ma quali sono le cause che possono portare all’addebito della separazione?

A titolo di esempio, la causa di addebito più frequente è la violazione del dovere di fedeltà. Non solo, ne esistono anche altre.

Violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale

Per quanto riguarda il vincolo matrimoniale, esso comporta il dovere di assistere moralmente e materialmente il coniuge. In ogni momento di vita.

Per illustrare il caso bastano pochi esempi concreti: rifiutarsi di fornire supporto emotivo oppure mostrare totale disinteresse per i problemi del partner può portare – nel caso in cui questo conduca a una convivenza intollerabile – all’addebito della separazione.

Mancata contribuzione ai bisogni della famiglia

Allo stesso modo, il coniuge ha l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia. In tal caso, non provvedendo economicamente, rifiutando occupazioni, sperperando il patrimonio, il coniuge incorrerà nell’addebito. A condizione che questo comportamento sia causa scatenante della crisi matrimoniale.

Abbandono ingiustificato della casa familiare

Ma, ancora più importante è il dovere di coabitazione. Se il coniuge abbandona senza motivo – oppure senza consenso la casa coniugale – questo comportamento può essere motivo di addebito. In particolare, perché rende materialmente impossibile la convivenza. Sebbene, affinché venga disposto l’addebito, la “fuga” debba essere causa della crisi e non una sua conseguenza.

Mancata (o scarsa) intesa sessuale oppure totale rifiuto di rapporti

Il prossimo motivo riguarda la sfera più intima dei rapporti tra i coniugi. In particolare, è dovere dei coniugi quello di creare (e mantenere) una equilibrata intesa sessuale. In caso contrario, o nel caso in cui uno dei partner rifiuti di intrattenere rapporti, possono esserci gli estremi per un addebito di separazione. A causa del fatto che questo comportamento ha ricadute sull’equilibrio psicofisico e sulla dignità dell’altro coniuge.

Maltrattamenti familiari, abuso di droga ed alcool

Cambiando tema, nessuna tolleranza viene riservata in giudizio verso comportamenti di violenza di un coniuge ai danni dell’altro.

Per esempio: vessazioni, ingiurie, minacce. Addirittura, episodi di violenza fisica; i quali, per inciso, rientrano nella sfera penale. In sintesi, tali comportamenti non solo non sono giustificati nemmeno se provocati. Ma sono gravi a tal punto che anche un solo episodio è sufficiente affinché scatti l’addebito.

Si tratta di comportamenti tanto gravi che anche un singolo episodio, se provato, è sufficiente a far scattare l’addebito.

In alcuni casi si è arrivati all’addebito anche per il protratto e persistente abuso di alcool da parte del coniuge, che non provvedeva ai bisogni della famiglia: il comportamento aveva determinato l’intollerabilità della convivenza.

Relazioni virtuali e frequentazioni di siti d’incontri

Riguardo questa motivazione, ne abbiamo già parlato nello specifico: intrattenere o ricercare relazioni virtuali può essere sufficiente a provocare la separazione con addebito.

In ogni caso, qualora si sospettino situazioni di questo genere, è sempre meglio evitare un pericoloso “fai da te”. È bene invece rivolgersi  ad un investigatore privato: la raccolta delle prove, in tal caso, avviene nel pieno rispetto delle norme deontologiche e sulla Privacy.

A tal proposito, la Cassazione ha ritenuto illecite, in numerosi casi, prove acquisite in violazione della Privacy, come, ad esempio, nella recente sentenza sull’installazione di microspie in auto.