È lecito il pedinamento elettronico per il recupero crediti?

Il pedinamento elettronico per il recupero crediti è legale? È una domanda sempre più frequente quando, nell’ambito di un’attività di recupero crediti, è necessario individuare informazioni utili sulla posizione o sugli spostamenti di un soggetto.

La risposta non può essere semplicemente sì o no: l’utilizzo di strumenti di localizzazione e di tecniche di pedinamento elettronico è soggetto a precise condizioni e deve essere inserito nell’ambito di un’attività investigativa legittima.

Che cos’è il pedinamento elettronico?

Con il termine pedinamento elettronico si indica, in particolare, la localizzazione degli spostamenti di una persona o di un veicolo attraverso sistemi tecnologici, come il GPS.

La Corte di Cassazione ha qualificato la localizzazione tramite GPS come una forma di pedinamento elettronico, riconducendola nell’ambito degli strumenti investigativi atipici. La giurisprudenza ha inoltre ribadito che il GPS può costituire uno strumento di ricerca della prova.

Nel contesto del recupero crediti, tuttavia, l’utilizzo di strumenti investigativi non può essere considerato automaticamente lecito solo perché finalizzato alla ricerca di un debitore.

È necessario verificare le condizioni concrete dell’incarico e la finalità dell’attività.

Pedinamento elettronico e recupero crediti: quando è possibile?

L’attività investigativa deve essere svolta da un investigatore privato autorizzato, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa applicabile.

Il D.M. 269/2010 disciplina i requisiti e le caratteristiche degli istituti e dei servizi di investigazione privata.

Un ulteriore elemento fondamentale riguarda il diritto che si intende tutelare.

Le regole deontologiche relative alle investigazioni private prevedono infatti che l’investigatore non possa intraprendere autonomamente attività investigative: deve ricevere uno specifico incarico scritto, nel quale siano indicati il diritto che si intende esercitare o difendere in sede giudiziaria, gli elementi di fatto che giustificano l’investigazione e un termine ragionevole entro il quale concluderla.

Questo significa che il recupero crediti non può trasformarsi in un’attività di sorveglianza indiscriminata.

Qual è il ruolo della privacy?

Il fatto che un’attività investigativa sia finalizzata al recupero di un credito non significa che la normativa sulla privacy non trovi applicazione.

Al contrario, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto delle regole previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali e delle specifiche regole deontologiche applicabili alle investigazioni.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti previsto specifiche Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

L’investigatore deve quindi operare sulla base di un incarico specifico e limitare la raccolta delle informazioni a ciò che è effettivamente necessario rispetto alla finalità dell’indagine.

Cosa ha stabilito la Cassazione sul pedinamento elettronico?

La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema della localizzazione tramite GPS.

Con la sentenza n. 15422 del 9 marzo 2023, la Suprema Corte ha ribadito che la localizzazione degli spostamenti tramite GPS costituisce un mezzo di ricerca della prova atipico e non può essere automaticamente assimilata all’acquisizione dei tabulati telefonici.

Lo stesso principio è stato successivamente richiamato dalla Cassazione anche in pronunce più recenti, confermando la qualificazione del GPS come strumento di pedinamento elettronico.

È però importante non confondere questo orientamento giurisprudenziale con un’autorizzazione generale a utilizzare sistemi GPS nei confronti di qualsiasi soggetto.

La liceità dell’attività deve essere valutata in relazione al caso concreto, alla finalità perseguita, alle modalità dell’indagine e al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Pedinamento elettronico nel recupero crediti: quali sono i limiti?

Per operare correttamente è quindi fondamentale rispettare alcuni principi:

  • incarico investigativo specifico e documentato;
  • presenza di un diritto giuridicamente rilevante da tutelare;
  • investigatore o istituto autorizzato;
  • utilizzo di strumenti investigativi coerenti con la finalità dell’incarico;
  • rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
  • raccolta delle informazioni limitata a quanto necessario per l’attività investigativa.

Anche la scelta dei soggetti che materialmente svolgono l’indagine è importante: la normativa deontologica prevede che l’investigatore esegua personalmente l’incarico e possa avvalersi soltanto di altri investigatori privati indicati nominativamente nell’incarico, quando previsto.

In conclusione

Il pedinamento elettronico per il recupero crediti non è, di per sé, uno strumento vietato. Il suo utilizzo deve però avvenire all’interno di un’attività investigativa legittima e nel rispetto di precise condizioni.

La presenza di un credito da recuperare non è sufficiente, da sola, a giustificare qualsiasi forma di controllo o localizzazione del debitore.

Per questo motivo, prima di ricorrere a strumenti di pedinamento elettronico o GPS, è fondamentale verificare la legittimità dell’incarico, la finalità dell’indagine e le modalità con cui verranno raccolti e trattati i dati personali.

Il recupero crediti efficace deve sempre andare di pari passo con il rispetto della legge e della privacy.

Recupero crediti: quali sono le indagini lecite e quali le pratiche vietate

Recupero crediti e rintraccio del debitore sono attività che possono richiedere specifiche indagini commerciali per individuare la persona, ricostruirne la situazione e verificare l’eventuale presenza di beni aggredibili. Tuttavia, nel recupero crediti è importante distinguere tra indagini lecite e pratiche illecite, soprattutto quando vengono coinvolti soggetti terzi o vengono utilizzate modalità invasive di contatto.

Indagini per il recupero crediti: quali sono quelle lecite?

Le indagini commerciali per il recupero crediti consentono di rintracciare i debitori scomparsi e di ricostruire la storia e la reputazione del debitore.

Tra le informazioni che possono essere individuate rientrano:

  • residenza;
  • domicilio;
  • eventuali eredi.

Le attività di ricerca possono inoltre riguardare il patrimonio del debitore, attraverso la consultazione di catasti e registri pubblici, con l’obiettivo di individuare eventuali beni patrimoniali.

Le indagini possono interessare anche i beni finanziari, come conti bancari e stipendi eventualmente pignorabili.

Rintracciare i beni del debitore

Nel recupero crediti può essere necessario individuare i beni intestati o riconducibili al debitore.

Tra i beni che possono essere oggetto di ricerca rientrano anche i veicoli, che possono essere oggetto di pignoramento. Prima di procedere, tuttavia, è necessario individuarli.

A questo scopo si può ricorrere al pedinamento, che può avvenire attraverso metodi tradizionali oppure mediante l’utilizzo di tecnologie GPS.

Il rintraccio del debitore e dei suoi beni rappresenta quindi una delle attività che possono accompagnare il processo di recupero del credito.

Recupero crediti: vietate le comunicazioni a terzi

Accanto alle attività di indagine lecite, esistono modalità di recupero crediti che non possono essere utilizzate.

Per ottenere il pagamento delle somme dovute, non è lecito comunicare ingiustificatamente a persone diverse dal debitore informazioni relative ai mancati pagamenti.

Tra i soggetti ai quali non devono essere divulgate queste informazioni rientrano:

  • familiari;
  • coabitanti;
  • colleghi di lavoro;
  • vicini di casa.

Non è quindi possibile utilizzare queste persone per esercitare indebite pressioni sul debitore.

Le informazioni relative alla situazione debitoria devono essere comunicate direttamente all’interessato, evitando un’inutile divulgazione di dati personali.

Come devono essere inviate le comunicazioni di recupero crediti?

Le sollecitazioni di pagamento devono essere portate a conoscenza del solo debitore.

Per questo motivo devono essere utilizzati plichi chiusi e senza scritte specifiche, riportando all’esterno esclusivamente le indicazioni necessarie a identificare il mittente.

In questo modo si evita che persone estranee possano venire a conoscenza del contenuto della comunicazione e della situazione debitoria dell’interessato.

Pratiche illecite nel recupero crediti: telefonate preregistrate

Tra le modalità invasive di ricerca, presa di contatto e sollecitazione rientrano le comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, effettuate senza l’intervento di un operatore.

Sono inoltre considerate illecite alcune modalità di contatto che possono rendere conoscibile a soggetti estranei la situazione di inadempimento del debitore.

Tra queste rientrano:

  • visite presso il domicilio o il luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi delle informazioni relative al mancato pagamento;
  • telefonate di sollecito preregistrate senza intervento di un operatore;
  • utilizzo di cartoline postali;
  • invio di plichi con la scritta “recupero crediti” o formule simili.

L’obiettivo delle modalità di comunicazione deve quindi essere quello di evitare che informazioni relative al debitore siano rese visibili o comunicate a persone estranee.

Avvisi di mora sulla porta: perché sono vietati?

Tra le pratiche illecite nel recupero crediti rientra anche l’affissione di avvisi di mora sulla porta dell’abitazione del debitore.

Lo stesso vale per le sollecitazioni di pagamento lasciate in luoghi visibili.

Il problema è che tali comunicazioni possono essere conosciute da una serie indeterminata di soggetti per tutto il periodo, anche prolungato, durante il quale l’avviso rimane visibile.

In questo modo informazioni relative alla situazione debitoria possono diventare accessibili a persone diverse dall’interessato.

Recupero crediti: indagini lecite e pratiche vietate

Il recupero crediti può quindi prevedere attività di ricerca finalizzate a rintracciare il debitore, ricostruirne la situazione e individuare eventuali beni patrimoniali o finanziari.

È però fondamentale distinguere queste attività dalle pratiche illecite nel recupero crediti, come la comunicazione ingiustificata della situazione debitoria a familiari, coabitanti, colleghi o vicini di casa, le telefonate preregistrate, l’utilizzo di comunicazioni che rendono visibile a terzi il contenuto della sollecitazione e l’affissione di avvisi di mora sulla porta dell’abitazione.

Il principio fondamentale è quindi quello di svolgere le attività di recupero evitando modalità invasive e soprattutto impedendo la divulgazione ingiustificata di informazioni personali a soggetti terzi.

Privacy e recupero crediti: quali dati può trattare l’istituto?

Quando si parla di recupero crediti stragiudiziale, uno degli aspetti più delicati riguarda il trattamento dei dati personali del debitore. Quali informazioni può utilizzare un istituto di recupero crediti? Quali indagini può effettuare? E per quanto tempo può conservare i dati raccolti?

La normativa in materia di privacy e recupero crediti stabilisce precisi limiti e obblighi, anche in relazione al Regolamento GDPR e alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività investigative.

Quali dati può trattare un istituto di recupero crediti?

Un istituto di recupero crediti stragiudiziale, in possesso della Licenza della Questura ai sensi dell’art. 115 T.U.L.P.S., può trattare esclusivamente i dati necessari allo svolgimento dell’incarico ricevuto dal creditore.

Tra le informazioni che possono essere trattate rientrano, ad esempio:

  • dati anagrafici del debitore;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • recapiti e informazioni di contatto;
  • ammontare del credito vantato;
  • informazioni relative al rapporto da cui deriva il credito;
  • dati reperibili attraverso registri e fonti pubbliche.

L’attività dell’istituto deve quindi rimanere nei limiti previsti dalla legge e dell’incarico ricevuto dal creditore.

Un istituto di recupero crediti può effettuare indagini private?

È importante distinguere tra attività di recupero crediti e attività di investigazione privata.

L’istituto autorizzato esclusivamente ai sensi dell’art. 115 T.U.L.P.S. non può svolgere autonomamente attività investigative private sul debitore.

Quando, invece, l’istituto dispone anche della Licenza prefettizia prevista dall’art. 134 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di investigazioni private, può effettuare le attività investigative consentite dalla normativa e dall’incarico ricevuto.

Investigazioni private per il recupero crediti

In presenza delle necessarie autorizzazioni, l’attività investigativa può essere finalizzata, ad esempio, alla ricerca di informazioni utili per individuare beni, attività o fonti di reddito del debitore, oppure per rintracciare persone irreperibili.

Tra le attività che possono essere svolte rientrano, nei limiti consentiti dalla legge:

  • attività di rintraccio di debitori irreperibili;
  • accertamenti finalizzati all’individuazione di fonti di reddito;
  • ricerca di informazioni patrimoniali utili al recupero del credito;
  • attività di osservazione e pedinamento, quando legalmente consentite e pertinenti all’incarico;
  • individuazione di beni o attività che possono risultare rilevanti nell’ambito delle successive procedure esecutive.

Le informazioni raccolte possono essere messe a disposizione del creditore e dei professionisti incaricati, ad esempio lo studio legale che dovrà valutare eventuali azioni esecutive o procedure di pignoramento presso terzi.

L’attività investigativa deve comunque essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, proporzionalità e tutela dei dati personali.

Conservazione dei dati nel recupero crediti

Un altro aspetto fondamentale riguarda la conservazione dei dati personali.

Una volta concluso l’incarico di recupero crediti, effettuato il recupero delle somme eventualmente dovute e trasmessa la relativa documentazione al committente, i dati personali devono essere conservati esclusivamente per il periodo previsto dalla normativa e in relazione alle specifiche finalità che ne giustificano la conservazione.

Quando non sussiste più una valida base giuridica per conservarli, i dati devono essere cancellati o anonimizzati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Eventuale documentazione necessaria per future esigenze giudiziarie o testimonianze dovrà essere gestita nel rispetto degli obblighi di legge e delle relative basi giuridiche.

Informativa privacy e recupero crediti: cosa deve sapere il debitore?

Il trattamento dei dati personali nell’ambito del recupero crediti deve essere effettuato nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

A seconda dei casi e dell’organizzazione del rapporto con il creditore, l’istituto di recupero crediti può operare in qualità di Titolare del trattamento oppure di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

Il debitore deve essere informato del trattamento dei propri dati attraverso una informativa privacy, che deve contenere le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR.

Tra gli elementi principali dell’informativa rientrano:

  • l’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento;
  • le finalità del trattamento;
  • la base giuridica del trattamento;
  • le categorie di dati personali trattati;
  • gli eventuali destinatari dei dati;
  • il periodo di conservazione dei dati;
  • le modalità per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR;
  • gli eventuali contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), quando previsto.

Privacy e recupero crediti: un equilibrio tra tutela del creditore e diritti del debitore

Il recupero crediti e le eventuali attività investigative devono trovare un equilibrio tra l’esigenza del creditore di tutelare il proprio diritto e il rispetto della privacy del debitore.

Per questo motivo, la raccolta e l’utilizzo delle informazioni devono essere sempre pertinenti, proporzionati e limitati alle finalità per cui vengono trattati, evitando attività non autorizzate o eccedenti rispetto all’incarico.

La presenza delle specifiche autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S., quando necessarie, consente di distinguere l’attività di semplice recupero crediti da quella di investigazione privata finalizzata al recupero del credito.

Recupero crediti e privacy: perché affidarsi a professionisti autorizzati

La gestione professionale di un’attività di recupero crediti richiede non soltanto competenze in ambito stragiudiziale, ma anche una corretta gestione dei dati personali e delle informazioni relative al debitore.

Affidarsi a un istituto autorizzato e operante nel rispetto della normativa consente di svolgere le attività di recupero e, quando previsto, le eventuali attività investigative con maggiore tutela sia per il creditore sia per il debitore.

Sanzionata società di recupero crediti per utilizzo illecito cellulari

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 luglio 2026

Con un provvedimento  del 17 luglio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società titolare del trattamento con una multa di 50.000 euro e una società incaricata del recupero crediti, in qualità di responsabile del trattamento, con una sanzione di 30.000 euro, per violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di recupero crediti.

L’Autorità ha ribadito che il titolare del trattamento è tenuto a effettuare controlli periodici, documentati e verificabili sull’operato delle società esterne incaricate del recupero dei crediti. Parallelamente, il responsabile del trattamento deve adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire che il titolare disponga di informazioni aggiornate e complete sui dati raccolti e trattati durante l’attività di recupero.

Principi affermati dal Garante

Obbligo di vigilanza del titolare del trattamento: il soggetto che affida a terzi l’attività di recupero crediti mantiene la responsabilità di verificare, con controlli periodici e documentabili, che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto del GDPR e delle istruzioni impartite.

Obblighi del responsabile del trattamento: la società incaricata del recupero crediti deve mantenere costantemente aggiornate le informazioni raccolte nel corso dell’incarico e informare tempestivamente il titolare di eventuali richieste formulate dagli interessati in relazione ai propri dati personali.

Tutela dei diritti dell’interessato: il debitore ha diritto di conoscere l’origine dei dati personali utilizzati nell’attività di recupero crediti e di ottenere riscontro alle richieste esercitate ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Cooperazione tra titolare e responsabile: una corretta gestione dei dati personali richiede una costante collaborazione tra titolare e responsabile del trattamento, affinché il primo possa dimostrare la conformità delle attività svolte e il secondo garantisca la tracciabilità e l’aggiornamento delle informazioni trattate.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione di un debitore che lamentava l’utilizzo, nell’ambito delle attività di recupero crediti, di un numero di telefono cellulare a lui intestato ma non più nella sua disponibilità. Dall’istruttoria è emerso che il titolare del trattamento non aveva adeguatamente vigilato sull’operato della società incaricata, mentre quest’ultima non aveva fornito un quadro aggiornato delle informazioni raccolte né aveva comunicato al titolare la richiesta dell’interessato relativa alla provenienza del numero telefonico utilizzato.

Il provvedimento rappresenta un importante richiamo per tutti gli operatori del settore del recupero crediti, confermando come il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR costituisca un elemento essenziale per garantire la liceità del trattamento dei dati personali e ridurre il rischio di responsabilità e sanzioni amministrative.

Investigazioni private a supporto della revisione dell’assegno di mantenimento

Ordinanza n. 14864 del 6 maggio 2026 (depositata il 18 maggio 2026) – Corte di Cassazione

Con l’Ordinanza n. 14864/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la revoca o la modifica dell’assegno di mantenimento, compresi i casi di nuova convivenza stabile dell’ex coniuge beneficiario, produce effetti a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale e non dalla successiva data della decisione.

Principi affermati dalla Corte

  • Decorrenza dalla domanda giudiziale: la revoca o la modifica dell’assegno deve retroagire alla data di presentazione del ricorso, purché i presupposti che ne giustificano la revisione fossero già esistenti in quel momento.
  • Tutela della parte che agisce tempestivamente: tale principio evita che la durata del procedimento giudiziario determini un ingiusto vantaggio economico a favore dell’altro coniuge, garantendo tutela a chi abbia prontamente esercitato il proprio diritto di chiedere la revisione delle condizioni economiche.
  • Possibilità di una diversa decorrenza: qualora nel corso del giudizio intervengano modifiche rilevanti dei presupposti di fatto o degli elementi necessari alla quantificazione dell’assegno, il giudice può stabilire, con adeguata motivazione, una decorrenza differente, facendola decorrere da un momento successivo, anche dalla data della decisione.

Nel manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti e Giampaolo Luzzi, Edizione “BTT”, viene approfondito il tema delle indagini familiari. Il volume è reperibile cliccando sul tasto “Acquista ora”.

Investigazioni private e assenze per malattia: autista sorpreso sulle piste da sci

Un autista di autobus di 51 anni,  è stato licenziato per giusta causa dopo essere stato sorpreso da investigatori privati a sciare nel comprensorio di Prato Nevoso mentre risultava assente dal lavoro per malattia.

L’azienda aveva maturato sospetti a causa della frequente coincidenza tra le assenze per malattia e turni lavorativi particolarmente sgraditi, nonché per il ricorso sistematico a certificati medici successivi a periodi di ferie. Le indagini hanno documentato l’uomo sulle piste da sci durante un periodo coperto da certificazione medica.

Secondo gli accertamenti, i certificati contestati sarebbero stati rilasciati dalla moglie, medico dell’Asl, in alcuni casi anche con effetto retroattivo. Le prove raccolte hanno portato all’avvio di un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento.

La vicenda potrebbe avere anche risvolti penali: l’ex dipendente rischia un’indagine per truffa ai danni dell’azienda, mentre la moglie potrebbe essere chiamata a rispondere di falso ideologico. La documentazione è stata trasmessa alla Procura e all’Ordine dei Medici.

Nel manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti e Giampaolo Luzzi, Edizione “BTT”, viene approfondito il tema delle indagini aziendali. Il volume è reperibile cliccando sul tasto “Acquista ora”.

Le tecniche investigative: segreti, simulazioni blitz del pedinamento

Il termine “pedinamento” evoca da sempre un’attività sospesa nel mistero su cui può addensarsi anche l’ombra dell’illecito. Per molti anni questa tecnica d’indagine è stata tollerata a corrente alternata dalle autorità, talvolta osteggiata, mai autorizzata in maniera esplicita.
Il pedinamento e l’appostamento sono tecniche di investigazione cosiddette “atipiche” e, rappresentano, senza dubbio, la modalità di indagine più utilizzata nel “puzzle” investigativo.
Il pedinamento ha da sempre attirato l’attenzione dei media. Tuttavia, il cinema, e soprattutto le fiction televisive, hanno offerto una visione spesso distorta di questa modalità di indagine, accentuando gli aspetti più avventurosi e rocamboleschi: i film d’azione sono generalmente farciti di inseguimenti serrati nei centri delle città affollate, mentre tralasciano quegli aspetti più ordinari e “noiosi”, operativi e preparatori che, nella realtà, sono la pratica quotidiana dell’investigatore.
La richiesta da parte del cliente di pedinare, o comunque osservare a distanza un indagato, mette in moto una serie di procedure che il professionista deve seguire scrupolosamente, se vuole portare a termine la “mission” con successo e in tempi il più possibile brevi. Sono assolutamente sconsigliabili i pedinamenti“ fai da te” (controlli del/la fidanzato/a – i cosiddetti “blitz” che possono pericolosamente trasformarsi in stalking, molestie ecc.)
Preliminarmente e’ infatti indispensabile un’intervista approfondita da parte del responsabile investigativo con il cliente, per avere una conoscenza dettagliata del pedinato – del quale vanno attentamente studiati occupazioni, abitudini, interessi, conoscenze, rapporti familiari, interpersonali e sociali.
Prima di iniziare l’attività di pedinamento è opportuno effettuare un accurato sopralluogo dei luoghi indicati dal committente, per poter predisporre la più adeguata “mimetizzazione”.
Una volta terminata la fase preparatoria, è possibile pianificare il pedinamento, costituendo, se necessario, un pool investigativo, ossia un’azione congiunta con collaboratori o colleghi.
Le modalità di pedinamento di una persona variano in base alle sue abitudini e ad alcuni fattori (traffico, modalità di spostamento notturno o diurno, ubicazione ecc.), che dovranno essere di volta in volta valutati per non pregiudicare il servizio.
Programmato ogni minimo dettaglio, dall’abbigliamento al mezzo di locomozione, alle direzioni che potrebbe prendere il soggetto da seguire, l’operazione può avere inizio.
Almeno mezz’ora prima della presunta uscita del pedinato, l’investigatore dovrà trovarsi nel luogo concordato con il committente. Durante l’attesa è buona norma cambiare spesso posizione per non destare sospetti. Nel caso di un pedinamento a piedi, l’investigatore dovrà seguire il soggetto a debita distanza, pronto a ridurla in luoghi poco luminosi o affollati, per evitare di perdere il “contatto visivo” con la persona seguita.
Se si tratta di un pedinamento in macchina, o altro mezzo, l’investigatore dovrà fare attenzione alle manovre brusche ed evitare, ovviamente, che altre autovetture si frappongano; per non rischiare di perdere il contatto non dovrà allontanarsi troppo, ma neppure seguire il veicolo troppo vicino o troppo a lungo.
La vettura usata per il pedinamento non dovrà essere appariscente, ma di dimensioni ridotte, non rumorosa, di media cilindrata, con una buona ripresa e una buona velocità finale, provvista di pieno di carburante, telepass, permesso di circolazione nelle ZTL.
In certi casi, soprattutto nei centri urbani grandi e trafficati, è indispensabile l’accoppiamento macchina-moto di buona cilindrata, anche questa non dovrà essere troppo vistosa (un enduro ad esempio è sconsigliabile).
Dal punto di vista normativo, la questione della legittimità del servizio di osservazione è stata a lungo dibattuta, soprattutto a causa della “scollatura” sorta tra i margini di manovra concessi dalla legge e l’esercizio concreto dell’investigazione privata. La possibilità di praticare pedinamenti e appostamenti da parte dei detective privati è stata per molto tempo regolata da una circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 1928 che vietava tali attività.
Nella prassi, però, il divieto era disatteso in quanto, viceversa, tutte le agenzie investigative in Italia avrebbero dovuto chiudere i battenti.
Ma grazie al DM n° 269 del 1/12/2010, il problema è stato superato e oggi il pedinamento è perfettamente legale. Approfondiremo il tema nel prossimo post.

Il tema del pedinamento viene approfondito nel capitolo 6.2 del manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti (Nucleo Indagini Private) e Gianpaolo Luzzi, edizione “BTT”.

Per acquistare il libro: https://www.newpressedizioni.com/scheda-libro/alberto-paoletti-gianpaolo-luzzi/investigazioni-private-979-12-80487-65-0-727127.html

Garante privacy: sì ad accesso proprie email dopo fine rapporto lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 546 del 15 aprile 2026, ha affermato che il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali.

È quanto ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali accogliendo il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa, che aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc. La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell’ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti “strettamente personali”, escludendo quelli legati all’attività lavorativa.

Secondo il Garante, il diritto di accesso riguarda tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Non è quindi legittimo selezionare preventivamente i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale.

L’Autorità ha inoltre rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle email (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate.

Per le violazioni accertate è stata inflitta una sanzione di 50mila euro. Il Garante ha inoltre ordinato di consentire l’accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 12 marzo 2026

Le chat intime extraconiugali sono “prova” di addebito nelle separazioni?

Fra i doveri coniugali la cui violazione è idonea a determinare un addebito della separazione si annovera, tipicamente, la fedeltà coniugale. Ipotesi emblematica dell’istituto in questione è rappresentata, infatti, dal tradimento che, costituendo una violazione del dovere di fedeltà, può determinare l’addebito della separazione laddove provochi l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o arrechi pregiudizio all’educazione della prole. In questo caso, l’addebito viene pronunciato qualora sia accertato che in assenza del tradimento non si sarebbero determinate la crisi matrimoniale e la conseguente separazione. L’onere di dimostrare tale nesso causale grava sulla parte che richiede l’addebito, mentre spetta a chi contesta la domanda di addebito dimostrare l’assenza di una connessione eziologica, ovvero l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22/09/2022, n. 27771).

Nel mutare della nostra società, nell’ingresso sempre maggiore di mezzi tecnologici nelle nostre vite con il conseguente pesante condizionamento delle nostre abitudini, l’addebito della separazione può essere pronunciato dal Giudice anche per un tradimento virtuale. Così la Corte di Cassazione (Ord. 16.02.2021 n. 3879) ha stabilito, ad esempio, che può essere pronunciata la separazione con addebito al coniuge che utilizza siti di incontri. Nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Verona, confermata dalla Corte d’Appello, addebitava la separazione al marito dopo che la moglie aveva depositato copia di sms e ricevute di pagamento per siti di incontri on line con donne.
Quando vengono fatte determinate produzioni documentali occorre tuttavia tenere conto del diritto, tutelato costituzionalmente, alla segretezza della corrispondenza, cui sono ormai equiparate la posta elettronica e le chat private. La giurisprudenza non offre risposte univoche sul punto.
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 17.03.2022 n. 8750) ha anche affermato che può essere dato l’addebito quando il tradimento on line viene commesso in modo offensivo, ad esempio chattando accanto al proprio coniuge. In particolare nell’ordinanza citata i Giudici scrivono che “la relazione del coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in adulterio, comporti offesa all’onore e alla dignità dell’altro coniuge”.
Dunque oggi una conversazione “hot” può essere parificata ad una notte di amore sfrenato, purché abbia un’efficacia causale nella crisi matrimoniale. (Sibilla Santoni)

Nel manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti (Nucleo Indagini Private) e Gianpaolo Luzzi, edizione “BTT”, l’Avv. Sibilla Santoni approfondisce il tema delle indagini private in ambito familiare .

Per acquistare il libro: https://www.newpressedizioni.com/scheda-libro/alberto-paoletti-gianpaolo-luzzi/investigazioni-private-979-12-80487-65-0-727127.html

GPS per “controlli difensivi”

L’utilizzo di sistemi GPS per monitorare dipendenti sospettati di infedeltà aziendale (come uso improprio dell’auto aziendale, falsa malattia o abuso di permessi 104) è un tema complesso che bilancia il diritto di controllo del datore di lavoro e la privacy del lavoratore.

Per i Giudici di legittimità, il datore di lavoro è legittimato a controllare l’operato del dipendente che lavora fuori sede attraverso il sistema GPS anche tramite investigatori privati.
Con la sentenza del 12 ottobre 2015, n. 20440, i Giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento intimato da un datore di lavoro che, con il sistema GPS e con l’ausilio di un’agenzia investigativa, aveva accertato che il lavoratore, nello svolgimento della propria attività, si concedeva davvero troppe pause caffè, trattenendosi in bar e tavole calde fuori dalla zona di lavoro per colloquiare, ridere e scherzare con i colleghi. La determinazione della collocazione e della durata delle pause, infatti, non può essere rimessa al totale arbitrio del lavoratore (..) Per la Corte la lesione del nesso fiduciario che deve legare dipendente e azienda è palese e il licenziamento comminato, nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo.

Nel manuale “Le investigazioni private. Guida operativa” di Alberto Paoletti (Responsabile Nucleo Indagini Private Informark) e Giampaolo Luzzi, Edizioni “BTT”, viene approfondito il tema delle indagini aziendali.

Per maggiori informazioni: https://www.nucleoindaginiprivate.it/pubblicazioni/le-investigazioni-private-guida-operativa-2016/