Barcellona: Conferenza W.A.D Investigatori Privati Internazionali

Numerosa è stata la presenza delle Signore Investigatrici dei vari Paesi del mondo al congresso internazionale Mid-Term della W.A.D. (World Association Detective), che si è tenuto a Barcellona dal 26 al 29 Aprile. L’Italia è stata rappresentata dalla 1st Vice President W.A.D Laura Giuliani  (a destra nella foto), nota investigatrice privata milanese e prima Presidente Nazionale “in quota rosa” della Federpol (Federazione Italiana Istituti per le Investigazioni, Informazioni e la Sicurezza).

Il congresso internazionale della W.A.D. a Barcellona, ha visto la partecipazione di oltre 100 investigatori internazionali, tra i quali Alberto Paoletti del Nucleo Indagini Private Informark di Firenze, Life Member della W.A.D.

Durante i lavori del congresso sono state affrontate varie problematiche, tra le quali le norme del nuovo Regolamento Europeo della Privacy, che regolamenteranno l’attività degli investigatori privati europei.

L’Italia, sotto il profilo della tutela dei dati personali, è all’avanguardia in Europa. La Federpol ha fatto parte di numerose commissioni presso il Garante della Privacy per la redazione dei codici deontologici in materia di investigazione privata, civile e penale, e per il trattamento delle informazioni commerciali.

È stato infatti presentato uno schema di decreto legislativo finalizzato ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottoporranno all’approvazione del Garante, a norma dell’articolo 40 del Regolamento, i codici di condotta elaborati, tra i quali i codici deontologici degli investigatori privati.

Il cittadino europeo, grazie alle norme in materia di Privacy del Regolamento Europeo che armonizzano le attività di indagine degli investigatori privati, avrà maggiori tutele e garanzie nel trattamento dei proprio dati personali.

Il prossimo appuntamento degli investigatori privati internazionali è a Las Vegas,USA – 93° Conferenza Annuale W.A.D dal 27 settembre al 1° ottobre 2018.

 

Donazioni o testamenti a favore del badante: atti invalidati se l’anziano viene raggirato!!

Molto spesso, per mancanza di tempo e pressanti impegni lavorativi, ci troviamo obbligati ad affidare i familiari più anziani a uno/a sconosciuto, spesso selezionato con troppa superficialità. Per evitare che i nostri cari siano vittime del cd. “reato di circonvenzione di persone incapaci” è opportuno affidarsi ad agenzie di investigazioni per valutare preventivamente il curriculum e la reale affidabilità dei badanti ai quali richiediamo di occuparsi dei nostri parenti.

Ma sulle cronache giudiziarie si leggono purtroppo numerosi casi come quello della Signora Maria nata nel 1924 e la sua “cara” e giovane badante Angela.

Tra Angela e Maria nasce un rapporto di confidenza e fiducia reciproca. Nonostante abbia superato gli ottant’anni, la signora Maria gode di una discreta salute e, soprattutto, è ancora nel pieno delle sue capacità cognitive. Maria, ufficialmente, non è sola: ha dei nipoti. Ma è Angela a occuparsi totalmente dei bisogni della sua assistita. Pian piano Maria trova, in quella ragazza del Sud, la figlia che non ha mai avuto: decide, dunque, di cointestarle il conto corrente, dal quale Angela effettua periodici prelievi, in parte per pagare i propri compensi e in parte per i fabbisogni dell’anziana. La loro vita, intrecciata da obblighi lavorativi e sentimenti di affetto, prosegue fino al 2010, quando Maria decide di far testamento e di nominare la badante erede universale del suo patrimonio. Al notaio, cui aveva affidato le sue volontà, – e sentito in Tribunale come teste – l’anziana donna dichiarerà di “essersi sentita molto sola nella vita e di voler fare testamento per riconoscenza verso chi l’ha accudita per anni”. Alla morte di Maria, intervenuta dopo un breve ricovero ospedaliero, quei parenti che per anni l’avevano abbandonata ai fantasmi della sua solitudine, appresa la notizia della loro esclusione dal patrimonio ereditario, denunciano Angela del reato di circonvenzione di incapace, costituendosi parte civile nel relativo processo.

La badante, in primo grado, è condannata alla pena di due anni di reclusione. Ma la Corte d’Appello di Torino, nel 2016, accertata la lucidità e la consapevolezza delle scelte di disposizione del proprio patrimonio da parte dell’anziana signora, assolve, per insussistenza del reato, Angela riconoscendole il diritto a ricevere l’eredità. Decisione, oggi, confermata dalla Corte di cassazione.

Investigazioni private: utili per valutare preventivamente il curriculum…

La sentenza mette in luce uno degli aspetti che maggiormente si verifica quando l’atto di disposizione dell’anziano – per testamento o per donazione – sia destinato a un soggetto diverso dal familiare ma sia a beneficio di colui che quotidianamente lo accudisce e si prende cura dei suoi bisogni: la presunzione che l’anziano sia stato vittima di un raggiro o di una coartazione.  Occorre, infatti, dimostrare, anche attraverso lo svolgimento di idonei accertamenti investigativi, che possono essere affidati dai prossimi congiunti ad investigatori privati, la sussistenza, in capo al disponente, di un certo grado di debolezza psichica tale da ridurre il ragionamento critico e di consentire il compimento di atti che, in condizioni normali, non sarebbero stati posti in essere.

Ma il prossimo congiunto, ove con comportamenti concludenti abbia manifestato un evidente disinteresse verso i bisogni quotidiani, materiali e morali, del familiare, avrà difficoltà a ottenere la revoca a suo favore delle disposizioni patrimoniali dell’anziano, a meno che non venga provata l’incapacità di intendere e di volere (la c.d. incapacità naturale) del disponente al tempo del compimento dell’atto dispositivo.

Sul versante penalistico, infatti, affinché possa configurarsi il reato di circonvenzione di persone incapaci, non è necessario che la vittima sia dichiarata interdetta o inabilitata ma è sufficiente che la stessa si trovi “in una minorata situazione” e sia quindi incapace, anche in ragione dell’avanzata età e non necessariamente per qualche patologia psichica, di “opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica”, oggettiva e riconoscibile da parte di tutti “in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti”. Si tratta di un’ipotesi molto circoscritta, denotativa di un rapporto squilibrato di tipo succube/incube tra il circonvenuto e l’autore della condotta illecita. Occorre, infatti, dimostrare, che il badante abbia indotto o induca l’anziano a compiere un atto che procuri a sé o altri un effetto giuridico dannoso; e che tale induzione avvenga mediante l’abuso dello stato di vulnerabilità della vittima, che si verifica quando l’autore della condotta criminosa, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto[1].

È quanto affermato dalla Corte di cassazione con riferimento a una vicenda giudiziaria per certi versi simile alla precedente, perché riguardante il rapporto tra badante e anziano sottoposto alle sue cure, ma totalmente diversa sotto il profilo affettivo ed emotivo.

È la storia di un’altra donna, badante di professione e di un’altra anziana, che a differenza della signora Maria vive una dimensione di solitudine più intensa, quella della mente. La badante, condannata per il reato di circonvenzione di incapace, è stata ritenuta colpevole di aver indotto l’anziana assistita a redigere testamento olografo in suo favore, pochi giorni prima del decesso, facendolo pubblicare con atto notarile.

Per il Giudice, nelle ipotesi in cui parte offesa del delitto di cui all’art. 643 c.p., sia una persona affetta da una grave forma di deficienza psichica (anche a causa dell’età avanzata) che la privi gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, l’induzione al compimento di atti a sé sfavorevoli può essere presunta quando provenga da un soggetto che non abbia nei confronti della vittima alcun particolare legame di natura parentale, affettivo o amicale (come può accadere per il badante), potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell’agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell’agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli.

[1] Cfr. Cassazione sent. 28907/2014

Quando ottenere l’affido esclusivo: fuori dai casi consentiti il genitore rischia la multa “per lite temeraria”

Per ottenere l’affidamento esclusivo, non è più sufficientedimostrare” l’idoneità genitoriale di chi invoca l’esclusività dell’affidamento, ma è necessario e prevalente provare l’inidoneità educativa dell’altro genitore, a tal punto da far risultare pregiudizievole, per l’interesse del minore, la formula dell’affidamento condiviso.

Per evitare che le ragioni della discordia tra coniugi possano portare a richieste processuali poco ponderate, può rivelarsi utile lo svolgimento di indagini investigative dedicate all’affidamento del minore allo scopo di individuare tutte quelle evidenze a sostegno della domanda giudiziale.

E’ essenziale però, che l’affidamento esclusivo si basi su un’inidoneità educativa comprovata con metodi leciti. La legge, a tal proposito vieta al Giudice l’utilizzo di tutte quelle prove formate al di fuori del giudizio con metodi illeciti, come quelle acquisite con mezzi illegali o illegittimi. Il pensiero va a tutti quei casi in cui, un genitore acquisisca illecitamente informazioni personali dell’ex partner, esponendosi così al rischio di responsabilità di tipo risarcitorio, se non anche di rilevanza penale, e vanificando la spendibilità processuale delle evidenze probatorie raccolte.

Le investigazioni private finalizzate alla tutela del minore

L’ordinamento considera la relazione investigativa, redatta dall’investigatore incaricato da una delle parti, una prova documentale lecita e idonea a dimostrare la violazione dei doveri genitoriali. Un’attività investigativa che può rivelarsi utile anche al fine della raccolta di informazioni per l’ottenimento di una ridefinizione dell’assegno di mantenimento destinato ai minori.

La separazione dei genitori si riverbera negativamente soprattutto sull’equilibrio e sulla stabilità della crescita dei figli minori.

La recente riforma del diritto di famiglia, introdotta dal d. lgs. n. 154/2013, muovendo nell’obiettivo di tutela della salute dei figli minori, stabilisce la priorità legale dell’affidamento condiviso, costituendo, invece, l’affidamento esclusivo un’ipotesi eccezionale.

Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell’affidamento, in concreto pregiudizievole per il minore. Non essendoci ad oggi un’elencazione normativa dei casi in cui un genitore può considerarsi inidoneo all’affido ci basiamo su ipotesi che la giurisprudenza ha individuato:

  • grave disinteresse e trascuratezza nell’educazione e nel sostentamento dei figli;
  • violenza o minaccia in danno del minore;
  • violenza o minaccia nei confronti del partner (sebbene la fisiologica conflittualità tra coniugi in via di separazione non è motivo da solo sufficiente a ottenere l’affido esclusivo salvo che non sia idonea porre in serio pericolo l’equilibrio e sviluppo psicofisico dei figli);
  • gravi carenze affettive di uno dei genitori.

Pertanto, quando da parte di un genitore vi è un comportamento che determina la non idoneità all’affido del figlio minore, ciascun genitore in qualsiasi momento può ricorrere al Giudice che, con decreto motivato, può disporre, ai sensi dell’art. 337-quater cod. civ., l’affido esclusivo del minore. Occorre però che la domanda di affido esclusivo sia sufficientemente motivata da ragioni in fatto e in diritto. Al contrario, molto spesso capita che l’astio che si è venuto a creare tra i due coniugi prende il sopravvento e si riverbera in richieste di affido esclusivo manifestamente infondate e si riveli il carattere palesemente pretestuoso e meramente dilatorio a danno della controparte, in tal caso il giudice può considerare la condotta processuale del genitore anche ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli. Una siffatta decisione è stata presa dal Tribunale dei Minori di Milano che, con sentenza del 14/03/2011, ha condannato “per lite temeraria” la madre di una minore le cui motivazioni alla richiesta di affido esclusivo si sono rivelate manifestamente infondate. Per il giudice la pretestuosità della domanda di affido ha denotato una condotta contraria ai doveri di lealtà e probità che ha prodotto un’intollerabile allungamento dei tempi di definizione del procedimento e una lesione ai diritti del minore comunque coinvolto nel processo.

Pericoli del web: come salvare una figlia dall’anoressia?

Quando un genitore nota alcuni comportamenti preoccupanti del proprio figlio, quali strumenti ha a sua disposizione per intervenire? Una mamma di Ivrea si è improvvisata detective privato ed è riuscita a salvare la propria figlia dal tunnel dell’anoressia. Un detective privato professionista, invece, quali mezzi può utilizzare per indagare una situazione potenzialmente pericolosa per il minore?

Mamma detective sul web fa chiudere un blog

La notizia è di pochi giorni fa e riguarda una quindicenne di Ivrea che era finita nel tunnel dell’anoressia; la madre, preoccupata da alcuni comportamenti della ragazzina, ha cominciato ad indagare e ha scoperto che sua figlia era finita nella rete di una blogger che la incitava a non mangiare. Il blog era gestito da una diciannovenne di Macerata, che dispensava consigli come questo “Mangia solo una mela, bevi molta acqua, fai tre docce gelate al giorno” e che adesso è accusata di istigazione al suicidio.

Dopo aver parlato con le amiche della figlia, la madre ha deciso di mettersi alla ricerca del blog che diffondeva consigli pro anoressia e ha subito chiamato il numero di telefono riportato sul sito. La quindicenne riceveva quotidianamente, proprio da quel numero di cellulare, numerosi messaggi su come dimagrire. Subito dopo aver trovato il blog, la donna ha denunciato il fatto alla polizia postale: oggi il sito è stato chiuso e la ragazza che lo gestiva è accusata di istigazione al suicidio per i consigli sull’alimentazione che diffondeva tramite il suo blog.

Questo è solo uno dei tanti casi in cui il web può essere sfruttato per far emergere situazioni complesse e potenzialmente pericolose.

I detective sul web: quali tecniche e strumenti possono usare?

Questa storia è una delle tantissime vicende di cronaca che riguardano adolescenti che finiscono per essere circuiti da truffe sul web, cyber stalking, adescamento telematico e altre situazioni ad alto rischio per il minore. Il ruolo del detective privato, oggi, non può quindi prescindere dall’utilizzo di strumenti altamente tecnologici che consentono di studiare il comportamento del minore non solo nella vita quotidiana ma anche e soprattutto sul web: acquisire e cristallizzare le pagine web visitate, le chat e perfino la messaggistica sul cellulare, sono solo alcune tecniche che il detective privato ha a sua disposizione per indagare una situazione che desta preoccupazione nei genitori.

Proprio come ha fatto la mamma della ragazzina di Ivrea, improvvisandosi detective sul web, anche per un detective privato è fondamentale osservare le abitudini quotidiane del minore, in particolare quelle che riguardano la sua attività su Internet. I software e gli strumenti a disposizione del detective privato ovviamente sono molto sofisticati e permettono di acquisire informazioni delicate, che difficilmente un genitore da solo riuscirebbe a reperire. È inevitabile, quindi, che oggi un detective privato sappia muoversi con abilità anche sul web, perché moltissime situazioni pericolose che coinvolgono minori, hanno origine proprio online.

Pirati della strada: senza la prova non c’è risarcimento – quando serve un investigatore privato?

Senza la Prova non c’è risarcimento

Spesso accade che l’autore di un sinistro stradale si “dia alla macchia” nell’immediatezza del fatto, incurante del dovere di prestare il primo soccorso alla vittima. Al di là della rilevanza penale della condotta di chi fugge omettendo il dovuto soccorso, l’ignota identità del responsabile, sebbene non escluda il diritto al risarcimento del danno, rende assai gravoso per il danneggiato il compito di fornire la prova dell’altrui responsabilità.

In ipotesi come queste, la vittima del sinistro stradale può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, previsto dalla L. n. 990/1969, al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato (o non coperto da assicurazione). Ma dovrà ugualmente fornire la prova del fatto causativo del danno.

Perché affidarsi all’attività di un investigatore privato

La Cassazione, in una recente sentenza – n. 1325 del 26 gennaio 2016 – ha sottolineato l’onere del danneggiato di provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo. In secondo luogo, egli dovrà dimostrare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. Infine, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente.

Pertanto, non è sufficiente che il danneggiato abbia presentato una denuncia o una querela (contro ignoti) all’autorità giudiziaria per essere certi che la domanda risarcitoria troverà accoglimento.

E’ dunque, in questo complesso e articolato contesto di ricerca della prova, che entra in campo la professionalità dell’investigatore privato. In particolare, egli saprà svolgere quelle attività accertatorie volte all’acquisizione, ad esempio, di tracce ambientali o alla ricerca di persone testimoni del sinistro al fine della raccolta di dichiarazioni orali capaci di provare la domanda risarcitoria.

Telecamere per controllare i dipendenti, sono legali?

Con la sentenza n. 103636 del 2 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha definito legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente di un supermercato che aveva rubato delle caramelle. Il lavoratore era stato scoperto grazie ad una telecamera posizionata da un’agenzia investigativa: per la Cassazione, l’utilizzo della telecamera come modalità di controllo non può ritenersi invasivo o lesivo della dignità o dei diritti dei lavoratori, qualora sia rivolto ad evitare il rischio di furto, di incidenti o altri episodi che possano porre a rischio l’azienda.

Dipendente inchiodato dalle microcamere di un’agenzia investigativa

Il fatto risale al 2009 e riguarda un addetto al rifornimento degli scaffali di un supermercato di Napoli: il lavoratore è stato sorpreso per ben 9 volte in 6 giorni a rubare prodotti dal reparto dolciumi del magazzino, proprio grazie alle registrazioni di un microcamera posizionata nei locali aziendali da un’agenzia investigativa che era stata contattata dal datore di lavoro.  Con la sentenza del 2 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore, che ha dovuto pagare anche 3.500 euro di spese di giudizio. Sebbene la merce rubata avesse un valore complessivo inferiore ai 10 euro, la Cassazione ha ritenuto che fosse venuto meno il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro e quindi ha sancito la legittimità del licenziamento.

Le microcamere dell’agenzia investigativa sono lecite

Una delle questioni che è stata sollevata riguarda la legittimità del metodo di controllo c.d. occulto: le microcamere posizionate dall’agenzia investigativa sono state ritenute non invasive né lesive dei diritti e della dignità dei lavoratori, in quanto utilizzate per evitare il rischio di furto, di incidenti o di altri episodi che possano porre a rischio l’azienda o la sua attività produttiva. Infatti, per la più recente giurisprudenza, i c.d. controlli difensivi occulti commissionati ad un’agenzia investigativa autorizzata costituiscono manifestazione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Non solo. Ove tali controlli siano diretti alla repressione di illeciti diversi dalla non corretta esecuzione della prestazione lavorativa, non sono ritenuti lesivi della privacy e della dignità del lavoratore purché siano, sotto il profilo qualitativo e quantitativo,  proporzionati e svolti con modalità non eccessivamente invasive. Ed è proprio sulla base di queste premesse che la Corte di Cassazione ha formulato la propria sentenza.

Inoltre, la Corte ha confermato che l’installazione di telecamere nascoste da parte dell’agenzia investigativa, se finalizzata all’accertamento di comportamenti illeciti in danno della sicurezza o del patrimonio aziendale, oltre ad essere lecita, non necessita di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali. Questo accertamento investigativo si pone dunque fuori dal campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970).