Garante privacy: sì ad accesso proprie email dopo fine rapporto lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 546 del 15 aprile 2026, ha affermato che il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali.

È quanto ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali accogliendo il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa, che aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc. La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell’ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti “strettamente personali”, escludendo quelli legati all’attività lavorativa.

Secondo il Garante, il diritto di accesso riguarda tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Non è quindi legittimo selezionare preventivamente i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale.

L’Autorità ha inoltre rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle email (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate.

Per le violazioni accertate è stata inflitta una sanzione di 50mila euro. Il Garante ha inoltre ordinato di consentire l’accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 12 marzo 2026

Separazione con addebito, le conseguenze

In materia di separazione con addebito, abbiamo già analizzato in quali casi uno dei coniugi può, giustificatamente, imputare all’altro la causa della crisi matrimoniale. In altre parole, quando la separazione non è consensuale, alcuni comportamenti possono essere perseguibili come violazione dei doveri coniugali. Fra le cause più frequenti troviamo la conclamata infedeltà (da accertare preferibilmente assumendo un investigatore privato autorizzato). Leggi, in proposito, l’articolo completo: Separazione con addebito, le cause.

In questo articolo, invece, andremo ad elencare le conseguenze più frequenti che l’addebito della separazione comporta. Innanzitutto, è bene tenere presente che questo non produce risvolti penali ma solo civili e, in particolar modo, patrimoniali. La parte che subisce l’addebito, infatti, è tenuta a pagare le spese processuali.

La conseguenza più importante

In secondo luogo, la conseguenza più nota e importante, potrebbe essere la perdita del diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, ma anche le modalità di affidamento dei figli e l’assegnazione della casa coniugale possono esserne profondamente condizionate.

Inoltre, questi può incorrere nella perdita dei diritti successori. Ovvero, perdere il diritto ad ereditare i beni in caso di morte dell’altro coniuge. Per inciso, tali diritti verrebbero comunque persi in caso di divorzio. Torniamo alle conseguenze della separazione con addebito. Parte della giurisprudenza ritiene infine che, se il tradimento ha danneggiato significativamente l’onore del partner, egli può chiedere il risarcimento del danno. Ad esempio, nel caso di tradimento, palesemente e pubblicamente ostentato, con una persona amica oppure nota alla cerchia sociale dei coniugi.  A tal proposito, il tradimento non viene più considerato – per entrambi i coniugi –  reato dal 1968. Al contrario, un tradimento realizzato ripetutamente al solo fine di umiliare il partner (insieme a maltrattamenti e offese, ma anche minacce o vessazioni) può integrare il reato di maltrattamenti familiari.

Con riferimento al tradimento approfondisci quali sono gli indizi di tradimento.

Rivolgiti a noi

In conclusione, occorre ricordare cosa è bene fare in caso si sospettino violazioni dei doveri coniugali da parte del coniuge: rivolgersi a un investigatore privato. Il Nucleo Indagini Private Informark è in grado di produrre prove nel rispetto della privacy per supportare la richiesta di addebito della separazione.

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Legge 104: rischio licenziamento?

La legge 104 del 1992 permette ai lavoratori di assistere i propri familiari disabili o in età avanzata. Nello specifico, vengono garantiti ai dipendenti 3 giorni (frazionabili) di permesso al mese. La retribuzione dei permessi è pari al 100% dello stipendio.

Chi può richiedere i permessi?

La legge 104 si applica a lavoratori con figli o partner con disabilità grave. Inoltre, si amplia a familiari fino al secondo grado di parentela. Possono anche richiedere i permessi direttamente portatori di handicap o chi necessiti di assistenza quotidiana. Per fare domanda occorre rivolgersi all’INPS.

Le categorie di lavoratori

Non tutte le tipologie di lavoratori possono usufruire della legge 104. Possono fare richiesta i lavoratori dipendenti, sia part time che a tempo pieno, sia pubblici che privati.

Gli esclusi

Sono esclusi dalla legge 104 i lavoratori autonomi e a domicilio, i braccianti agricoli a giornata e chi si occupa di assistenza familiare.

I rischi

Può succedere che il dipendente richieda i permessi della legge 104 senza una reale necesità. Col pretesto di assistere i propri familiari, i 3 giorni previsti dalla legge possono essere utilizzati per andare in vacanza o svagarsi. Questi comportamenti danneggiano sia l’azienda che gli altri lavoratori onesti. È però possibile difendersi, vediamo come.

La sentenza della Cassazione

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha indicato una linea dura nei confronti dei “furbetti” della legge 104. Già in precedenza la sanzione per chi utilizzava i permessi come giorni di ferie era univoca: licenziamento in tronco. La sentenza n. 18411 del 9/07/2019 ha sancito che anche riposarsi a casa nei giorni di permesso è considerato giusta causa per il licenziamento.

Il caso

Un lavoratore aveva utlizzato 2 dei 4 giorni di permesso, non per assistere un’anziana parente, bensì per riposarsi a casa. Secondo il parere della cassazione, questo comportamento ha minato la fiducia fra dipendente e datore di lavoro. Inoltre, è evidente l’immoralità di questa condotta.

Il ruolo dell’investigatore privato

In che modo è stata scoperta l’illegalità nell’utilizzo dei permessi? Tramite la relazione di un’agenzia investigativa, la quale ha documentato come il dipendente, durante alcuni giorni di permesso, non fosse neppure uscito di casa.

In casi come questi, assumere un investigatore privato permette di smascherare eventuali dipendenti scorretti.

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Privacy Day Forum, l’intervento di Alberto Paoletti

Mercoledì 19 Giugno alle ore 14:30, presso il CNR di Pisa si terrà il forum annuale di Federprivacy. Fra i vari interventi, anche quello di Luciano Tommaso Ponzi (Presidente nazionale Federpol) e Alberto Paoletti, Delegato nazionale privacy e membro del Comitato Legislativo Federpol. Il tema trattato sarà la privacy in ambito investigativo privato.

Verranno analizzati alcuni problemi che la Federpol ha già comunicato al Garante per la privacy. Si approfondirà l’obbligo di rilascio dell’informativa da parte degli Investigatori privati, quando i dati vengono raccolti direttamente dall’interessato.  I giornalisti invece sono esclusi da questo obbligo se pregiudica la realizzazione del servizio o costituisce rischio per la sicurezza.

Un’altra criticità riguarda la nomina del Responsabile per la Protezione dei dati (Dpo) da parte degli Investigatori privati. La normativa precisa che questa figura deve essere nominata quando avviene un trattamento di dati «su larga scala» ma non specifica parametri esatti.

Infine, si affronterà il problema delle nomine del Titolare del trattamento, responsabile e sub responsabile da parte delle agenzie di investigazione privata. Ad esempio, se una compagnia di assicurazioni o una banca nominano l’Agenzia “responsabile”, questa è obbligata a comunicare al cliente i nomi dei corrispondenti (sub responsabili). In tal modo, il cliente conoscerebbe tutta la filiera investigativa. Potrebbe quindi rivolgendosi direttamente ai corrispondenti bypassando il primo fornitore.

Il programma del Privacy Day Forum

Alberto Paoletti, responsabile Nucleo Indagini Private Informark di Firenze, è Docente di Tecniche Investigative presso Università La Sapienza. Ha fatto parte delle commissioni del Garante della Privacy per la stesura del Codice Deontologico per Avvocati e Investigatori Privati (entrato in vigore il 1° Gennaio 2009) e del Codice Deontologico delle Informazioni Commerciali (in vigore dal 2016).

 

Cassazione: assegno mantenimento, importante il contributo alla famiglia dell’ex coniuge

Le investigazioni private per accertare eventuali lavori in nero o redditi o patrimoni occulti dell’ex coniuge.

La Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri di calcolo dell’assegno di divorzio. Sarà la parola fine ad una querelle apertasi in maniera dirompente quando l’anno scorso? Proprio la Corte (a sezione semplice) aveva dichiarato non più applicabile il criterio del tenore di vita nel calcolo dell’assegno divorzile adottato fin dal 1990.

Dopo 27 anni nella sentenza Grilli-Lowenstein (11504/2017) si era infatti affermato il principio di auto-responsabilitàA fine rapporto le parti tornano ad essere persone singole e il pregresso non si conta se si è economicamente indipendenti. Era escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come fattore di quantificazione dell’assegno di divorzio. Si teneva conto del raggiungimento di un’autosufficienza economica.

La Cassazione (a Sezioni Unite) torna a rimettere mano (forse definitivamente) alla questione con la sentenza 18827/2018, recentemente depositata.

Nella corposa analisi effettuata dagli Ermellini si legge chiaramente il segno della svolta interpretativa.  Nel rispetto del principio di solidarietà e pari dignità fra coniugi espresso dalla Costituzione, l’assegno ha una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa.

Il parametro di riferimento nella quantificazione dell’assegno non è tuttavia né il tenore di vita precedentemente goduto né l’autosufficienza indicata dalla sentenza Grilli-Lowenstein.

Bisogna – si legge in una nota della Corte “adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”.

Diventa pertanto decisiva la quantificazione del contributo fornito dall’ex coniuge alla vita familiare. Non più il semplice tenore di vita goduto. È la valorizzazione dei sacrifici –in ordine soprattutto a possibilità lavorative e di carriera, messe sovente in secondo piano per occuparsi dei figli e permettere all’altro coniuge di lavorare- e all’apporto alla conduzione della vita familiare comune. Si terrà conto anche della situazione patrimoniale, dell’età e conseguentemente delle possibilità lavorative del coniuge (economicamente) debole al termine del sodalizio.

Sottolinea infatti la Corte che ” il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.

Le ripercussioni sull’attività investigativa privata

Investigazioni privateA fronte di tutto ciò, quali sono le ripercussioni sull’attività di investigazioni private? In regime di tenore di vita, il suo ruolo appariva talvolta cruciale. Attraverso indagini private si potevano scoprire attività e redditi occulti del coniuge. In questo modo si può ridimensionare la valutazione giudiziale del suo tenore di vita. E adesso?

L’attività dell’investigatore privato può ancora tornare utile nel nuovo panorama delineato dalla sentenza 18287. L’indagine privata risulterà utilissima per evitare pretestuose argomentazioni di chi richiede l’assegno. Ad esempio, le investigazioni private permetteranno di smascherare una eventuale occupazione a nero di chi affermi di aver rinunciato a determinate possibilità lavorative oppure la scoperta di redditi o patrimoni occulti.

Master in Scienze Forensi alla Sapienza

Le iscrizioni alla XVI Edizione del Master di II Livello in Scienze Forensi presso La Sapienza – Università di Roma si chiuderanno tra pochi giorni: il 19 gennaio 2018 è l’ultimo giorno utile per presentare le domande di ammissione, che dovranno essere inviate secondo le indicazioni contenute nel bando ufficiale.

Il Master ha ad oggetto lo studio e l’approfondimento della Criminologia e delle Scienze Forensi; la frequenza del Corso consente la formazione ed il perfezionamento propri della figura professionale del Criminologo – Esperto in Scienze Forensi, quale professionista capace di fornire competenze interdisciplinari e multidisciplinari tali da consentire una visione complessiva ed integrata dei fenomeni criminosi. I principali settori di intervento professionalizzante riguardano le consulenze e le perizie in ambito giudiziario, le indagini difensive, la security urbana ed aziendale, l’intelligence. Durante il Corso vengono svolte esercitazioni pratiche relative allo studio e alla redazione di perizie e consulenze tecniche, nonché esercitazioni pratiche sulle Indagini Difensive, con trattazione di casi giudiziari complessi, finalizzate alla redazione di memorie, pareri e consulenze tecniche. Tali attività hanno la finalità di consentire ai frequentanti di addivenire ad una compiuta, consapevole e corretta applicazione della Metodologia, della Tecnica e della Deontologia, attraverso la trasmissione del “sapere”, “saper fare” e “saper essere” da parte di professionisti impegnati sul campo e coinvolti nell’analisi e nello studio dei più rilevanti casi di interesse.

Nel modulo relativo alle Investigazioni Private il Master si avvale della collaborazione di Alberto Paoletti, Direttore dell’Istituto Nucleo Indagini Private Informark; Membro della Commissione FEDERPOL per la compilazione del Codice Deontologico per le Investigazioni private in ambito civile e penale e le Informazioni Commerciali in collaborazione con l’Ufficio del Garante della Privacy; “Life Member” dell’associazione internazionale W.A.D. (World Association of Detectives).
Nel corso della passata edizione, Alberto Paoletti ha trattato i principali argomenti inerenti l’Investigazione privata e il detectivage, fornendo ai Frequentanti un quadro esaustivo delle attività dell’investigatore privato, mediante  l’esposizione di casi pratici sia in ambito civile che penale.
Il testo: Le investigazioni private: guida operativa, di Alberto Paoletti e Gianpaolo Luzzi, edito da FAG, 2016 è stato adottato dal Master quale testo di riferimento per il settore delle Investigazioni Private e del Detectivage.

Il Master in Scienze Forensi è utile a diverse figure professionali.

Per il personale sanitario (Medici, Psicologi, Farmacisti ecc.) dipendente o libero professionista, operante nel settore della Sanità, sia privata che pubblica, la frequenza del Master esonera dall’obbligo dei crediti E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) per l’anno di frequenza.
Per gli Psicologi e gli Psicologi-Psicoterapeuti interessati all’iscrizione in qualità di Psicologo Giuridico all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso i Tribunali, la frequenza del Master comporta il soddisfacimento del criterio minimo di formazione specifica relativo al percorso formativo (teorico-pratico) post laurea, della durata non inferiore a 50 ore nell’ambito della Psicologia Giuridica e Forense, come previsto dalla Delibera dell’Ordine Psicologi del Lazio n. 251-11 del 13-06-2011.
Per gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati la frequenza del Master comporta il riconoscimento di 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) come da delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 23 novembre 2017.

Nel corso dell’Anno Accademico, in collaborazione con il COA di Roma, l’ANF – Sede di Roma, l’UCPI, la Camera Penale di Roma ed il Centro Studi Alberto Pisani della Camera Penale di Roma, verranno organizzati con il sostegno e di intesa con il Master Convegni e Seminari relativi ai Crediti Formativi.

Studiare Criminologia e Scienze Forensi  alla SAPIENZA
Master di II Livello in SCIENZE FORENSI
“Criminologia – Investigazione – Security – Intelligence”
Direttore: Prof. Natale Mario Di Luca
Coordinatore Didattico Scientifico: Avv. Prof. Natale Fusaro
A.A. 2017-2018 (XVI Edizione)

Il Bando di Concorso per l’A.A. 2017-2018 è scaricabile dal sito web: web.uniroma1/masterscienzeforensi
Per informazioni contattare la Segreteria Didattico Scientifica all’indirizzo: scienzeforensi@uniroma1.it

Il Master è svolto in collaborazione con

LABORATORIO DI GIUSTIZIA PENALE
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici
Sezione “Istituto di Diritto Penale, Procedura Penale e Criminologia”
Società Italiana di Criminologia
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Unione Camere Penali Italiane (UCPI)
Camera Penale di Roma
Associazione Nazionale Forense (ANF) – Sede di Roma
OSDIFE (Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa e CBRNe)
ORFT (Osservatorio sul Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo)
Istituto di Ricerca EU.R.E.S. – Ricerche Economiche e Sociali
IISFA (International Information System Forensics Association)
Fondazione “Guglielmo Gulotta”
Laboratorio GENOMA
Laboratorio SIMEF
Istituto Nucleo Indagini Private Informark

Pericoli del web: come salvare una figlia dall’anoressia?

Quando un genitore nota alcuni comportamenti preoccupanti del proprio figlio, quali strumenti ha a sua disposizione per intervenire? Una mamma di Ivrea si è improvvisata detective privato ed è riuscita a salvare la propria figlia dal tunnel dell’anoressia. Un detective privato professionista, invece, quali mezzi può utilizzare per indagare una situazione potenzialmente pericolosa per il minore?

Mamma detective sul web fa chiudere un blog

La notizia è di pochi giorni fa e riguarda una quindicenne di Ivrea che era finita nel tunnel dell’anoressia; la madre, preoccupata da alcuni comportamenti della ragazzina, ha cominciato ad indagare e ha scoperto che sua figlia era finita nella rete di una blogger che la incitava a non mangiare. Il blog era gestito da una diciannovenne di Macerata, che dispensava consigli come questo “Mangia solo una mela, bevi molta acqua, fai tre docce gelate al giorno” e che adesso è accusata di istigazione al suicidio.

Dopo aver parlato con le amiche della figlia, la madre ha deciso di mettersi alla ricerca del blog che diffondeva consigli pro anoressia e ha subito chiamato il numero di telefono riportato sul sito. La quindicenne riceveva quotidianamente, proprio da quel numero di cellulare, numerosi messaggi su come dimagrire. Subito dopo aver trovato il blog, la donna ha denunciato il fatto alla polizia postale: oggi il sito è stato chiuso e la ragazza che lo gestiva è accusata di istigazione al suicidio per i consigli sull’alimentazione che diffondeva tramite il suo blog.

Questo è solo uno dei tanti casi in cui il web può essere sfruttato per far emergere situazioni complesse e potenzialmente pericolose.

I detective sul web: quali tecniche e strumenti possono usare?

Questa storia è una delle tantissime vicende di cronaca che riguardano adolescenti che finiscono per essere circuiti da truffe sul web, cyber stalking, adescamento telematico e altre situazioni ad alto rischio per il minore. Il ruolo del detective privato, oggi, non può quindi prescindere dall’utilizzo di strumenti altamente tecnologici che consentono di studiare il comportamento del minore non solo nella vita quotidiana ma anche e soprattutto sul web: acquisire e cristallizzare le pagine web visitate, le chat e perfino la messaggistica sul cellulare, sono solo alcune tecniche che il detective privato ha a sua disposizione per indagare una situazione che desta preoccupazione nei genitori.

Proprio come ha fatto la mamma della ragazzina di Ivrea, improvvisandosi detective sul web, anche per un detective privato è fondamentale osservare le abitudini quotidiane del minore, in particolare quelle che riguardano la sua attività su Internet. I software e gli strumenti a disposizione del detective privato ovviamente sono molto sofisticati e permettono di acquisire informazioni delicate, che difficilmente un genitore da solo riuscirebbe a reperire. È inevitabile, quindi, che oggi un detective privato sappia muoversi con abilità anche sul web, perché moltissime situazioni pericolose che coinvolgono minori, hanno origine proprio online.

Pirati della strada: senza la prova non c’è risarcimento – quando serve un investigatore privato?

Senza la Prova non c’è risarcimento

Spesso accade che l’autore di un sinistro stradale si “dia alla macchia” nell’immediatezza del fatto, incurante del dovere di prestare il primo soccorso alla vittima. Al di là della rilevanza penale della condotta di chi fugge omettendo il dovuto soccorso, l’ignota identità del responsabile, sebbene non escluda il diritto al risarcimento del danno, rende assai gravoso per il danneggiato il compito di fornire la prova dell’altrui responsabilità.

In ipotesi come queste, la vittima del sinistro stradale può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, previsto dalla L. n. 990/1969, al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato (o non coperto da assicurazione). Ma dovrà ugualmente fornire la prova del fatto causativo del danno.

Perché affidarsi all’attività di un investigatore privato

La Cassazione, in una recente sentenza – n. 1325 del 26 gennaio 2016 – ha sottolineato l’onere del danneggiato di provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo. In secondo luogo, egli dovrà dimostrare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. Infine, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente.

Pertanto, non è sufficiente che il danneggiato abbia presentato una denuncia o una querela (contro ignoti) all’autorità giudiziaria per essere certi che la domanda risarcitoria troverà accoglimento.

E’ dunque, in questo complesso e articolato contesto di ricerca della prova, che entra in campo la professionalità dell’investigatore privato. In particolare, egli saprà svolgere quelle attività accertatorie volte all’acquisizione, ad esempio, di tracce ambientali o alla ricerca di persone testimoni del sinistro al fine della raccolta di dichiarazioni orali capaci di provare la domanda risarcitoria.

Il tradimento virtuale è causa di addebito nella separazione?

Il tradimento è, da sempre, una delle principali cause di addebito della separazione, in quanto capace di minare irreversibilmente quel rapporto di fiducia e di rispetto su cui basa l’intera vita matrimoniale, rendendo – il più delle volte –  intollerabile la prosecuzione della convivenza. I social network consentono di stabilire nuove ed equivoche amicizie con maggiore facilità e con apparenti minori rischi. Soprattutto quando ad essere utilizzati sono quei social sfacciatamente funzionali alla ricerca di nuove relazioni, come nel caso di Tinder o di Badoo.

Nell’epoca del virtuale accade spesso che le relazioni clandestine on-line restino relegate nell’ambito di un rapporto platonico, cioè di un legame privo di rapporti sessuali, di incontri diretti tra gli amanti, talvolta residenti in luoghi lontani. Si tratta, dunque, di relazioni che in molti casi si sviluppano solo attraverso internet e che appaiono prive di quegli elementi che caratterizzano le relazioni extraconiugali tradizionali.

Ciononostante, recentemente, la Corte di cassazione con la sentenza del 9 aprile 2015, n. 7132 ha sostenuto che la pronuncia di addebito può anche non fondarsi sulla violazione dei doveri coniugali di fedeltà di cui all’art. 143 cod. civ., ma anche solo sulla continuativa e unilaterale violazione del dovere di lealtà, cioè di fiducia reciproca dei coniugi.

Pertanto, anche il tradimento su Facebook può essere considerato una violazione del dovere di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, quando costituisce la causa scatenante la crisi coniugale.

In particolare, quando l’adulterio virtuale sia esteriormente intrattenuto in modo da recare offesa alla dignità e all’onore del coniuge “tradito”. Il riferimento è a tutti quei casi in cui le amicizie c.d. equivoche, lungi dall’essere coltivate discretamente, siano condivise sul profilo personale del coniuge, ancorché visibile solo nella cerchia delle amicizie social, o siano in altro modo rese note,  così da indurre plausibili sospetti di infedeltà nell’ambiente in cui vivono i coniugi.

Quando un “mi piace” non basta… Le prove raccolte dall’Investigatore Privato.

Investigazioni per privati e aziende a Firenze
Anche se una foto e/o un commento sui social network possono fondare nel coniuge il lecito sospetto di un tradimento non è detto che siano elementi sufficienti per un addebito della separazione. E’ opportuno, infatti, che chi intenda intraprendere la faticosa strada di una separazione giudiziale disponga di elementi probatori maggiormente incisivi, capaci di dimostrare l’esistenza del tradimento e la sua incidenza causale nella fine del rapporto. E’ proprio in queste situazioni di difficile acquisizione della prova che entra in gioco l’attività dell’investigatore privato. Ad esempio, svolgendo interviste negli ambienti frequentati dal partner è in grado di provare il grado di notorietà dell’infedeltà coniugale e, di conseguenza, del danno all’onore e alla reputazione del coniuge tradito. Infine, attraverso il classico pedinamento l’investigatore è in grado di dimostrare quanto dietro un ingenuo commento o una candida foto su internet, spesso esista nella realtà, una vera e propria relazione extraconiugale.