Telecamere per controllare i dipendenti, sono legali?

Con la sentenza n. 103636 del 2 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha definito legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente di un supermercato che aveva rubato delle caramelle. Il lavoratore era stato scoperto grazie ad una telecamera posizionata da un’agenzia investigativa: per la Cassazione, l’utilizzo della telecamera come modalità di controllo non può ritenersi invasivo o lesivo della dignità o dei diritti dei lavoratori, qualora sia rivolto ad evitare il rischio di furto, di incidenti o altri episodi che possano porre a rischio l’azienda.

Dipendente inchiodato dalle microcamere di un’agenzia investigativa

Il fatto risale al 2009 e riguarda un addetto al rifornimento degli scaffali di un supermercato di Napoli: il lavoratore è stato sorpreso per ben 9 volte in 6 giorni a rubare prodotti dal reparto dolciumi del magazzino, proprio grazie alle registrazioni di un microcamera posizionata nei locali aziendali da un’agenzia investigativa che era stata contattata dal datore di lavoro.  Con la sentenza del 2 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore, che ha dovuto pagare anche 3.500 euro di spese di giudizio. Sebbene la merce rubata avesse un valore complessivo inferiore ai 10 euro, la Cassazione ha ritenuto che fosse venuto meno il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro e quindi ha sancito la legittimità del licenziamento.

Le microcamere dell’agenzia investigativa sono lecite

Una delle questioni che è stata sollevata riguarda la legittimità del metodo di controllo c.d. occulto: le microcamere posizionate dall’agenzia investigativa sono state ritenute non invasive né lesive dei diritti e della dignità dei lavoratori, in quanto utilizzate per evitare il rischio di furto, di incidenti o di altri episodi che possano porre a rischio l’azienda o la sua attività produttiva. Infatti, per la più recente giurisprudenza, i c.d. controlli difensivi occulti commissionati ad un’agenzia investigativa autorizzata costituiscono manifestazione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Non solo. Ove tali controlli siano diretti alla repressione di illeciti diversi dalla non corretta esecuzione della prestazione lavorativa, non sono ritenuti lesivi della privacy e della dignità del lavoratore purché siano, sotto il profilo qualitativo e quantitativo,  proporzionati e svolti con modalità non eccessivamente invasive. Ed è proprio sulla base di queste premesse che la Corte di Cassazione ha formulato la propria sentenza.

Inoltre, la Corte ha confermato che l’installazione di telecamere nascoste da parte dell’agenzia investigativa, se finalizzata all’accertamento di comportamenti illeciti in danno della sicurezza o del patrimonio aziendale, oltre ad essere lecita, non necessita di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali. Questo accertamento investigativo si pone dunque fuori dal campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970).

Il tradimento virtuale è causa di addebito nella separazione?

Il tradimento è, da sempre, una delle principali cause di addebito della separazione, in quanto capace di minare irreversibilmente quel rapporto di fiducia e di rispetto su cui basa l’intera vita matrimoniale, rendendo – il più delle volte –  intollerabile la prosecuzione della convivenza. I social network consentono di stabilire nuove ed equivoche amicizie con maggiore facilità e con apparenti minori rischi. Soprattutto quando ad essere utilizzati sono quei social sfacciatamente funzionali alla ricerca di nuove relazioni, come nel caso di Tinder o di Badoo.

Nell’epoca del virtuale accade spesso che le relazioni clandestine on-line restino relegate nell’ambito di un rapporto platonico, cioè di un legame privo di rapporti sessuali, di incontri diretti tra gli amanti, talvolta residenti in luoghi lontani. Si tratta, dunque, di relazioni che in molti casi si sviluppano solo attraverso internet e che appaiono prive di quegli elementi che caratterizzano le relazioni extraconiugali tradizionali.

Ciononostante, recentemente, la Corte di cassazione con la sentenza del 9 aprile 2015, n. 7132 ha sostenuto che la pronuncia di addebito può anche non fondarsi sulla violazione dei doveri coniugali di fedeltà di cui all’art. 143 cod. civ., ma anche solo sulla continuativa e unilaterale violazione del dovere di lealtà, cioè di fiducia reciproca dei coniugi.

Pertanto, anche il tradimento su Facebook può essere considerato una violazione del dovere di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, quando costituisce la causa scatenante la crisi coniugale.

In particolare, quando l’adulterio virtuale sia esteriormente intrattenuto in modo da recare offesa alla dignità e all’onore del coniuge “tradito”. Il riferimento è a tutti quei casi in cui le amicizie c.d. equivoche, lungi dall’essere coltivate discretamente, siano condivise sul profilo personale del coniuge, ancorché visibile solo nella cerchia delle amicizie social, o siano in altro modo rese note,  così da indurre plausibili sospetti di infedeltà nell’ambiente in cui vivono i coniugi.

Quando un “mi piace” non basta… Le prove raccolte dall’Investigatore Privato.

Investigazioni per privati e aziende a Firenze
Anche se una foto e/o un commento sui social network possono fondare nel coniuge il lecito sospetto di un tradimento non è detto che siano elementi sufficienti per un addebito della separazione. E’ opportuno, infatti, che chi intenda intraprendere la faticosa strada di una separazione giudiziale disponga di elementi probatori maggiormente incisivi, capaci di dimostrare l’esistenza del tradimento e la sua incidenza causale nella fine del rapporto. E’ proprio in queste situazioni di difficile acquisizione della prova che entra in gioco l’attività dell’investigatore privato. Ad esempio, svolgendo interviste negli ambienti frequentati dal partner è in grado di provare il grado di notorietà dell’infedeltà coniugale e, di conseguenza, del danno all’onore e alla reputazione del coniuge tradito. Infine, attraverso il classico pedinamento l’investigatore è in grado di dimostrare quanto dietro un ingenuo commento o una candida foto su internet, spesso esista nella realtà, una vera e propria relazione extraconiugale.