Le feste sono un
periodo di gioie e condivisioni, talvolta però non si è così fortunati e può
capitare di dover affrontare le conseguenze di separazioni e divorzi. A Natale,
piuttosto che appianare le ostilità genitoriali tra un panettone o un regalo
sotto l’albero, si finisce invece per litigare sul rispetto dei turni di visita
di questo genitore o quell’altro, trasformando la festa della natività in una
nuova occasione di screzi e dissapori.
Tuttavia, la
materia pare prossima a subire grossi cambiamenti.
Il disegno di
legge 735/18 (firmato dal senatore leghista Simone Pillon), arrivato il 10
Settembre in Commissione Giustizia al Senato ed attualmente ancora in corso di
discussione (nonché al centro di numerose proteste e polemiche, ultima delle
quali la recente manifestazione delle cosiddette “ancelle” a Imperia e Sanremo)
si propone di intervenire su quelli che ad oggi sono i principali tasti dolenti
del rapporto tra ex marito e moglie in caso di fallimento del matrimonio
attraverso la (quasi totale) scomparsa dell’assegno di mantenimento in favore
del coniuge “ economicamente debole” e l’affermazione del principio della
“bigenitorialità perfetta”: si tratta di due rimedi volti a risolvere alcune
principali criticità nella gestione del fallimento del rapporto di coppia che
vengono avvertite, nella stragrande
maggioranza dei casi, dai padri separati.
L’Assegno di mantenimento al coniuge più debole sparisce??
L’aspetto più
controverso e che più ha acceso gli animi è la scomparsa dell’assegno di
mantenimento. Il disegno di legge prevede infatti che gli ex coniugi presentino
al giudice un piano genitoriale -un documento che indica come dovranno
ripartirsi tra i genitori le decisioni da prendere riguardanti la vita del
minore (la scuola da frequentare, quali sport o attività extrascolastiche
intraprendere, dove andare in vacanza)- nel quale -tra le altre cose- si
dovranno concordare le spese per il mantenimento diretto del minore a carico di
entrambi i genitori, modificando così di fatto la corresponsione del vecchio
assegno di mantenimento al coniuge debole, ma
solo in
funzione di garantire che i soldi versati vadano effettivamente al minore –rimane
ovviamente l’assegno di mantenimento per il coniuge che non dispone di fonti di
reddito sufficienti per il proprio mantenimento-.
Novità che va
letta di pari passo al (contestatissimo) nucleo della riforma, il principio
della bigenitorialità perfetta: scalzando il vecchio affido condiviso, la
normativa garantisce al minore la possibilità (e il diritto) di frequentare
entrambi i genitori, prevedendo che esso sia affidato in misura equipollente
sia alla madre che al padre, per un minimo di 12 giorni (notti comprese) e con
tanto di doppio domicilio (per comunicazioni scolastiche, amministrative e
sanitarie).
Questa innovativa
disposizione è derogabile dai genitori solo mediante diverso accordo, e dal
giudice mediante provvedimento idoneo quando ricorrano impossibilità materiali
o pericoli per l’equilibrio psico-fisico del minore (maltrattamenti, false
accuse di maltrattamenti o violenze perpetrate da un coniuge ai danni
dell’altro e che spesso rendono al genitore non affidatario ancora più arduo
frequentare il figlio), puniti nell’ultimo caso con sanzioni molto severe, tra
cui si ricorda la perdita della responsabilità genitoriale.
Proprio tale
principio è stato incidentalmente affrontato dalla Cassazione in una
recentissima ordinanza, la n. 31902/2018, nella quale la Corte specifica che la
“bigenitorialità” (che l’art.11 del ddl prevede in chiave “perfetta”) non può
essere intesa alla stregua di una mera proporzione matematica. Si legge infatti
nel testo dell’ordinanza che
“il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di
ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio di reciproco interesse, ma ciò
non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di
frequentazione del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere
armonizzato in concreto con l’esigenze di vita del figlio e dell’altro
genitore.”
Diventa perciò
fondamentale tenere conto di come i genitori svolgevano il proprio ruolo prima
della separazione e di tutte le capacità relazionali ed educative che
individualmente possiedono, nonché della loro volontà di mantenere rapporti col
figlio anche dopo la disgregazione del nucleo familiare.
Fondamentale
importanza viene data anche al tentativo di conciliazione preventiva tra i coniugi (della durata massima di 6
mesi) affidato alla figura del mediatore familiare, divenuta ora obbligatoria
per le coppie con figli minori e individuata sulla base di criteri stringenti
specificati nel primo articolo del Ddl; la prima seduta sarà inoltre gratuita,
mentre le successive a pagamento, secondo rigidissime tabelle da individuarsi
ad opera del Ministro della Giustizia.
Il disegno di legge
già agli esordi in Parlamento ha incontrato il biasimo di numerose frange
dell’opposizione (PD e FI in primis), nonché di avvocati matrimonialisti e associazioni
di stampo familiare.
Le critiche
ruotano intorno ad una difesa dei diritti della donna come parte economicamente
debole gravemente lesa sia dalla fine del matrimonio che da uomini noncuranti e
inadempienti che non vedrebbero migliore occasione del divorzio per dileguarsi
e non provvedere ai figli.
Il provvedimento
raccoglie inoltre le perplessità e le preoccupazioni del Ministro della
Famiglia e del vicepremier Luigi Di Maio i quali affermano entrambi la
necessità di apportare correzioni al testo.
Certamente non si
può negare che gli episodi di mariti inadempienti e totalmente irresponsabili
esistano e siano numerosi, ma ridurre a una casistica così riduttiva le
complesse dinamiche coniugali sarebbe quantomeno parziale, se non decisamente
arbitrario.
Quello che i
sostenitori di tale tesi non considerano è che si è creata nell’ultimo decennio
una situazione paradossale dove la giurisprudenza si è arroccata su un
indirizzo assai “ciclostilato” (termine caro a chi critica il ddl), nel quale
la tutela è accordata principalmente alla madre in nome di una (sacrosanta)
tutela dei diritti della donna, a scapito tuttavia di padri che sempre più
spesso finiscono disoccupati sotto la grave scure delle parcelle e degli
assegni di mantenimento, oltre alla beffa di non poter vedere i figli se non
pochi giorni al mese (finendo appunto ridotti a bancomat o genitori
domenicali), in nome di un affido che dovrebbe dirsi condiviso quando invece è
marcatamente esclusivo.
Proprio questo è
uno degli ultimi punti che la riforma si propone di emendare: contrastare le
“alienazioni genitoriali”, prevedendo come antidoto una equa ripartizione (che
dovrà comunque fare i conti con quanto recentemente affermato dalla Cassazione)
dei giorni di affido -ingiustamente definita salomonica- che non può -come
sempre crescenti studi internazionali dimostrano- che giovare al benessere
psico-fisico del minore, e tutelata da comportamenti violenti o fraudolenti (i
casi di coniuge non affidatari accusati senza basi concrete di molestie o
violenze) grazie a specifiche sanzioni come la perdita della responsabilità
genitoriale.
Le investigazioni private per scoprire i redditi occulti
Con l’abbandono
dell’assegno si eliminerebbero le incertezze sulla destinazione delle risorse
economiche alla prole, senza però sfavorire il coniuge economicamente debole.
Come si è infatti accennato, esso può continuare a beneficiare dell’assegno
coniugale (non certo abrogato) mentre il suo contributo è calcolato in
proporzione alle sue capacità contributive, di cui si tiene precipuamente conto
nel piano genitoriale.
Il provvedimento
prevede semplicemente la nettissima preferenza legislativa per il mantenimento
diretto del figlio e la scomparsa del vecchio assegno relativo, ma tale
scomparsa non è assoluta: dove infatti sia “strettamente necessario e solo in
via residuale” si può ancora prevedere la corresponsione di un assegno di
mantenimento, a condizione che tale situazione sia temporanea e che ci si
adoperi per ripristinare il più velocemente possibile il regime di mantenimento
diretto, a rimarcare la ratio che permea il ddl.
Il profilo della capacità contributiva
potrebbe essere quello che più di tutti potrebbe catturare l’attenzione delle
agenzie di investigazione privata: in un contesto dove calcolare l’ammontare delle finanze del
coniuge è fondamentale, può risultare cruciale l’apporto di un investigatore
privato che, nel rispetto delle normative vigenti, accerti l’esistenza di somme
o fondi occultati da un genitore qui sì inadempiente.